Incidente auto con targa prova: chi paga i danni?
Se un’auto con targa prova fa un incidente, il dubbio su chi debba pagare i danni e su chi sia tenuto al risarcimento è lecito.
Cosa succede, quindi, nel caso in cui si rimanga vittima o si provochi un incidente con auto con targa prova?
In questo approfondimento cercheremo di dare una risposta a questa domanda. Prima vedremo cos’è la targa prova e come funziona, poi analizzeremo – con il supporto della giurisprudenza in materia – chi ha l’obbligo di risarcire il danno causato da un’auto con targa prova in caso di incidente.
Che cos’è la targa prova?
Ti sarà sicuramente capitato di vedere circolare in strada veicoli con targhe particolari, differenti dalle targhe composte da 4 lettere e 3 numeri. Si tratta delle cosiddette targhe prova.
La targa prova viene usata per la circolazione temporanea di veicoli, non ancora immatricolati, o in specifiche circostanze che vedremo di seguito.
La targa prova è una targa temporanea riconoscibile perché ha uno sfondo bianco e una “P” seguita da numeri e lettere.
A differenza della targa da immatricolazione, la targa prova non è vincolata a un veicolo specifico e può essere trasferita tra diversi mezzi.
La targa prova si differenzia dalla targa ufficiale da immatricolazione anche perché può essere utilizzata esclusivamente in determinate circostanze.
Il DPR n. 474 del 2001 stabilisce che i veicoli debbano circolare con targa prova solo ed esclusivamente in caso di prove tecniche e collaudi, dimostrazioni, trasferimento di veicoli non ancora immatricolati o sperimentazioni tecniche o pubblicitarie.
Utilizzare la targa prova per l’ordinaria circolazione del veicolo su strada espone al rischio di una sanzione amministrativa. Questo è quanto disposto dall’art. 98 del Codice della Strada, che al comma 3 stabilisce:
<<Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344 >>
Chi può richiedere la targa prova?
La normativa sul punto è chiara e specifica: la targa prova non può essere concessa a chiunque.
Autorizzati a richiederla sono esclusivamente i seguenti soggetti:
- le fabbriche costruttrici di veicoli a motore, di rimorchi, di pneumatici e di altri dispositivi, ai loro rappresentanti, commercianti e agenti di vendita;
- aziende che esercitano attività di trasferimento di veicoli non immatricolati per tragitti non superiori a 100 km;
- università ed enti che conducono sperimentazioni su veicoli;
- officine di riparazione e trasformazione ed ai loro dipendenti;
- rivenditori di automobili.
La richiesta deve essere formulata alla Motorizzazione Civile e ha durata annuale. Se la richiesta è presentata per conto di una società, l’autorizzazione viene intestata alla persona giuridica e la targa può essere utilizzata anche dai collaboratori e dipendenti della ditta, purché muniti di delega ufficiale.
Nel caso di persona fisica invece l’autorizzazione viene concessa direttamente al soggetto richiedente.
In ogni caso, l’autorizzazione deve sempre essere presente sul veicolo che utilizza la targa prova e, nel caso in cui sia stata concessa a soggetto diverso dal conducente, deve essere presente apposita delega.
Circolare con targa prova senza autorizzazione o senza apposita delega espone il conducente al rischio di una sanzione pecuniaria da € 87 a € 344 (art. 98 CdS).
La targa prova deve avere copertura assicurativa?
La risposta a questa domanda è sì. Inoltre, la polizza può essere stipulata con qualsiasi compagnia di assicurazioni.
La copertura assicurativa della targa prova varia però a seconda dello stato del veicolo su cui viene utilizzata.
Ad esempio, nel caso in cui si utilizzi la targa prova per trasferire un veicolo non ancora immatricolato – che quindi non ha una targa propria – sarà necessario stipulare la polizza assicurativa sulla targa stessa e non sul veicolo.
Al contrario, se il veicolo è già stato immatricolato e la targa prova viene, per esempio, utilizzata dall’officina per testare la riparazione eseguita, la copertura assicurativa sarà quella del veicolo e non quella della targa.
Quindi, in caso di incidente stradale, a rispondere dei danni sarà la compagnia che assicura il veicolo e non la targa prova.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica.
Si cita a titolo esemplificativo la sentenza della Corte di Cassazione n.28433 del 14.12.2020:
<<In materia di assicurazione obbligatoria r.c.a., dei danni relativi ad un sinistro stradale provocato da veicolo già targato che, per esigenze di collaudo, circoli con targa prova risponde solo l’assicuratore del veicolo e non quello della targa prova.”
Chi paga i danni in caso di incidente stradale con veicolo con targa di prova?
Fatta la doverosa premessa, veniamo alla questione principale: chi paga i danni in caso di incidente stradale con veicolo con targa di prova?
La risposta a questa domanda è presto data, come abbiamo visto anche nel paragrafo precedente, e in nostro soccorso arriva la giurisprudenza.
A tal proposito, citiamo la sentenza n. 1269 del 04.10.2021 del Tribunale di Pisa, in cui i giudici di merito hanno stabilito che:
<<Nel caso di sinistro in cui sia coinvolto un veicolo marciante con ‘targa prova’, l’assicuratore è obbligato a risarcire i danni subiti dai terzi anche qualora la targa prova sia utilizzata per uno scopo diverso da quello della prova tecnica (o della dimostrazione per la vendita), non potendo invocare, ad esonero della responsabilità, l’uso irregolare della targa, posto che tale irregolarità rileva soltanto nei rapporti tra assicuratore e assicurato, non incidendo sull’esistenza del rapporto assicurativo, né rappresentando eccezione opponibile al terzo che agisca direttamente nei confronti dell’assicuratore, salva la rivalsa di questo verso l’assicurato.>>
In altre parole, l’obbligo al risarcimento del danno a seguito di incidente con veicolo con targa prova ricade sull’assicurazione.
Vige l’obbligo previsto dalla legge di assicurare la targa prova esattamente come se fosse una targa ordinaria.
Di conseguenza, in caso di incidente stradale, valgono le regole e i principi cardine in materia di responsabilità civile obbligatoria auto, come previsti dal Codice delle Assicurazioni e come interpretati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
Se, quindi, un’auto con targa prova causa un incidente stradale e reca danni a terzi, l’assicurazione del veicolo marciante con targa prova dovrà risarcire i danni sia fisici che materiali provocati.
Ugualmente, se si è vittima di un incidente stradale provocato da un’auto con targa prova, si avrà diritto al risarcimento del danno, attivando tutte le procedure del caso.
L’assicuratore non potrà esonerarsi nemmeno quando l’incidente si sia verificato in caso di uso irregolare della targa di prova. Questo poiché – come stabilito dai giudici di merito – tale circostanza non può essere opposta al terzo danneggiato, ma potrà eventualmente rilevare nel rapporto tra assicurato ed assicuratore che potrà, eventualmente, fare rivalsa sull’assicurato.
Conclusioni
La targa prova è un dispositivo che, come abbiamo visto, può essere utilizzato solo da determinati soggetti e in determinate circostanze, tassativamente individuate dalla legge.
Gestire una procedura di risarcimento del danno subito a seguito di sinistro con veicolo munito di targa prova, può comportare diverse difficoltà tecniche e giuridiche. Ciò poiché le assicurazioni potrebbero sollevare contestazioni che – per un non addetto ai lavori – potrebbe essere difficile superare.
In questi casi il consiglio che possiamo dare è quello di rivolgersi immediatamente ad uno Studio Legale esperto in materia, che sia in grado di assisterti al meglio e farti ottenere il congruo risarcimento.
Sg Studio Legale rimane a disposizione se hai bisogno di assistenza o di chiarimenti.
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