Incidente rimborso spese mediche senza fattura: ne hai il diritto?
Se l’assicurazione non ti vuole rimborsare le spese mediche perché non hai la fattura, questo articolo fa al caso tuo.
Succede spesso, infatti, che le Assicurazioni si rifiutino di risarcire le spese mediche sostenute a seguito di incidente, se il danneggiato non esibisce la fattura.
Se il danneggiato presenta solo il preventivo o il preavviso di parcella, e non la fattura delle spese mediche, l’assicurazione può rifiutare legittimamente il rimborso?
In questo articolo, cercheremo di dare una risposta a questa domanda con il supporto della normativa applicabile e della giurisprudenza in materia. Approfondiremo, dunque, il diritto del danneggiato al rimborso delle spese mediche anche in assenza della fattura.
Quando il danneggiato non ha la fattura ma solo il preavviso di fattura
A seguito di incidenti stradali gravi, le vittime devono spesso affrontare numerose e costose spese mediche – accertamenti, visite specialistiche e terapie riabilitative – fino alla completa guarigione.
Nella prassi, non sempre queste spese mediche vengono immediatamente sostenute dai danneggiati. Anzi, specie per le terapie riabilitative, il fisioterapista o il centro fisioterapico di riferimento possono accordarsi con il paziente attendendo di essere pagati la momento in cui la relativa spesa verrà rimborsata effettivamente al danneggiato dall’assicurazione.
In questo modo il fisioterapista o il centro fisioterapico non emetterà subito la fattura, ma lo farà al momento del pagamento. Questo è il motivo per cui viene consegnato al cliente il solo preventivo o preavviso di parcella.
E l’assicurazione nega il rimborso, chiedendo la fattura. Ma tale rifiuto delle Assicurazioni è giuridicamente corretto?
Le spese mediche sono sempre un danno patrimoniale
Per rispondere a questa domanda, partiamo da un presupposto. Le spese mediche che il danneggiato ha sostenuto (o dovrà sostenere) a seguito di un incidente stradale per curare le lesioni subite, rappresentano un danno sempre risarcibile.
Ciò perché le spese mediche costituiscono un danno patrimoniale per il danneggiato, derivante dall’incidente che ha causato le lesioni e reso necessarie le cure.
Pertanto è un diritto del danneggiato ricevere dall’assicurazione il rimborso per le spese mediche sostenute o che dovrà sostenere.
Il diritto del danneggiato al rimborso delle spese mediche sostenute a seguito di incidente stradale
Il diritto al rimborso delle spese mediche sostenute dal danneggiato di un sinistro stradale trova fondamento nel Codice civile.
Più precisamente, l’art. 1223 del Codice civile stabilisce che:
<<Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.>>
Nel caso del sinistro stradale, le spese mediche rappresentano per il danneggiato un c.d. danno emergente, ossia una perdita effettiva subita dal patrimonio dello stesso.
Si tratta di una vera e propria riduzione del patrimonio economico del danneggiato che, in quanto tale, deve essere risarcito.
Quali spese mediche vengono risarcite dall’assicurazione
Non tutte le spese mediche sostenute dal danneggiato vengono risarcite.
Infatti, affinché una spesa medica sia oggetto di risarcimento, ai sensi dell’art. 1223 del Codice civile, tale spesa medica deve essere una conseguenza diretta ed immediata del sinistro stradale.
In altre parole, vengono risarcite solo quelle spese che verranno ritenute congrue, adeguate e in rapporto di causalità con il sinistro verranno rimborsate.
A decidere in merito alla congruità, adeguatezza e causalità delle spese mediche, sarà il medico legale, sia di parte che quello incaricato dalla Compagnia. Questo, nella propria perizia, indicherà minuziosamente le spese mediche risarcibili.
Ecco che esibire all’assicurazione una perizia medico legale di parte, diventa essenziale anche al fine di ottenere dall’assicurazione il ricorso delle spese mediche dovute.
Le spese mediche sostenute presso cliniche private sono risarcibili?
Una questione che spesso ci viene posta dai nostri Clienti è se le spese mediche sostenute presso cliniche private sono risarcibili.
Infatti, se è indubbio che quelle sostenute presso il Servizio Sanitario Nazionale siano oggetto di risarcimento, quelle sostenute presso cliniche private creano più problematiche.
Ne avevamo già ampiamente parlato in un articolo del 2019, che puoi consultare QUI.
Qui ci limiteremo a ribadire che la Suprema Corte è recentemente, e nuovamente, intervenuta sul punto, stabilendo che:
<<Il danneggiato da fatto illecito altrui, che decida di curarsi presso una o più strutture sanitarie private anziché servirsi di quelle pubbliche, ha diritto al rimborso delle relative spese sostenute sempre che tali cure siano necessarie o almeno utili.>> (Corte di Cassazione Civile, sez. III sentenza n. 29308 del 23/10/2023).
E le spese che il danneggiato dovrà eventualmente sostenere in futuro? Possono essere risarcite in anticipo?
Soprattutto dopo incidenti stradali gravi, il danneggiato si troverà ad affrontare anche in futuro spese mediche per le cure necessarie alle lesioni subite.
Anche queste spese rientrano tra quelle risarcibili. A confermarlo è la giurisprudenza di legittimità.
A tal proposito, si cita la sentenza della Corte di Cassazione n. 17815 del 03/07/2019 che ha stabilito che:
<<Il danno consistente nelle spese per assistenza personale, patito dalla vittima di lesioni personali, va liquidato ai sensi dell’art. 1223 c.c. stimando il costo presumibile delle prestazioni di cui la vittima avrà bisogno in considerazione delle menomazioni da cui è afflitta, rapportato alla durata presumibile dell’esborso. Il risarcimento così determinato è dovuto per intero, senza alcuna riduzione percentuale corrispondente al grado di invalidità permanente patito dal danneggiato>>.
Con riguardo alla liquidazione delle spese future, essendo complicato prevederne l’importo a priori, questo, nell’ambito di un giudizio, viene quantificato in via equitativa.
Se vuoi approfondire questo argomento, puoi farlo QUI.
Per ottenere il risarcimento delle spese mediche sostenute è obbligatorio esibire la fattura?
Venendo ora più propriamente al focus di questo articolo, riprendiamo la domanda che ci siamo posti nelle premesse.
Come anticipato, le Assicurazioni tendono a richiedere al danneggiato l’esibizione della fattura per procedere con il risarcimento.
Tale prassi, però, non trova alcun riscontro giuridico.
Infatti, la giurisprudenza di merito si è sempre pronunciata nel senso di non ritenere obbligatoria l’esibizione della fattura delle spese mediche per procedere con il risarcimento.
A tal proposito si cita la sentenza n. 2755/2022 della Corte d’Appello di Firenze che ha stabilito che:
<<In caso di incidente, l’attore vittima del sinistro ha diritto al rimborso delle spese mediche adeguate e in rapporto di causalità con l’evento lesivo, liquidabili ai sensi dell’art. 1223 c.c.; ai fini della liquidazione di tale posta di danno emergente, non è necessario che ogni spesa medica sia documentata da una ricevuta fiscale o fattura che attesti l’avvenuto pagamento, essendo sufficiente la prova dell’effettivo espletamento della prestazione e il sorgere del credito del danneggiato.>>
La Corte d’Appello ha ritenuto che la fattura o ricevuta fiscale non sia necessaria ai fini del risarcimento delle spese mediche. Questo poiché ciò che rileva unicamente è l’effettivo espletamento da parte del danneggiato della prestazione e il conseguente sorgere del suo credito.
Cosa deve dimostrare il danneggiato per ottenere il risarcimento delle spese mediche sostenute a seguito di un sinistro?
A mente della sentenza sopra citata, è evidente l’illegittimità della prassi delle Assicurazioni, che chiedono l’esibizione della fattura delle prestazioni sanitarie per procedere al risarcimento delle spese.
Il danneggiato non è tenuto ad esibire alcuna fattura. Tuttavia deve dimostrare, per il tramite di una perizia medico legale, l’adeguatezza, la congruità e il rapporto di causalità delle spese con l’evento lesivo.
Per quanto riguarda invece la prova delle prestazioni sanitarie ricevute, egli dovrà solo dimostrare di averne realmente usufruito.
Incidente rimborso spese mediche senza fattura: hai la risposta, ma per maggiori informazioni contatta SG Studio Legale
Le spese mediche sostenute dal danneggiato di un incidente stradale rappresentano una vera e propria voce di danno di natura patrimoniale. In quanto tale, devono sempre essere risarcite alla vittima.
Per ottenerne il risarcimento, come abbiamo visto, non è necessario che il danneggiato esibisca la fattura delle cure di cui ha usufruito. È sufficiente (e necessario) che egli dimostri l’effettivo espletamento delle prestazioni.
Ciononostante, le Assicurazioni tendono quasi sempre, prima di procedere al risarcimento, a richiedere al danneggiato l’esibizione delle fatture delle spese mediche.
Questo rischia molto spesso di mettere in difficoltà il danneggiato poco abbiente che potrebbe non poter anticipare le spese dei professionisti.
In questi casi il consiglio che possiamo dare è quello di rivolgersi immediatamente a uno Studio Legale esperto in materia, che sia in grado di assistervi al meglio e contestare le richieste illegittime delle Assicurazioni.
Sg Studio Legale rimane a disposizione se hai bisogno di assistenza o di chiarimenti.
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