Risarcimento danno trasportato può essere ridotto, ma mai escluso

Risarcimento danno del trasportato: può essere ridotto, ma mai escluso

Il diritto al risarcimento del danno del trasportato a seguito di un sinistro non si tocca!

È quanto recentemente stabilito da dall’interessantissima sentenza della Corte di Cassazione, sezione civile III n. 24920 del 17.09.2024. 

Ed ecco che abbiamo proprio deciso di approfondire la pronuncia n. 24920 del 17.09.2024 della Corte di Cassazione. Questo poiché succede, non di rado, che i liquidatori cerchino di negare il risarcimento del danno al terzo trasportato. Uno degli esempi più palesi è quando viene dimostrato che quest’ultimo – il terzo trasportato –  non avesse la cintura allacciata nel momento del sinistro. 

L’analisi della sentenza n. 24920 del 17.09.2024 è quindi di fondamentale importanza, in particolar modo per gli operatori del diritto. In questo modo, i professionisti del settore possono utilizzare la sentenza a sostegno e tutela del diritto al risarcimento del terzo trasportato. 

 

Il caso che ha occupato la Corte di Cassazione: il risarcimento del danno patito dal trasportato può essere ridotto ma mai escluso? Vediamolo insieme 

Prima di concentrarci sulle ragioni in diritto che hanno condotto la Suprema Corte a stabilire il principio che approfondiremo tra poco, vediamo brevemente il fatto. 

Tizio, rimasto vittima di un sinistro stradale mentre si trovava a bordo di un autoveicolo, riportava lesioni personali. Di queste, ne richiedeva il risarcimento sia al conducente del veicolo che al suo assicuratore. 

Sia in primo grado (Tribunale) che in appello (Corte d’Appello), i Giudici attribuivano un concorso di colpa del 50% al trasportato. Questo perché aveva accettato di lasciarsi trasportare dal conducente in evidente stato di ebbrezza. 

Avverso la sentenza d’appello Tizio presentava ricorso per Cassazione.

 

Il ricorso per Cassazione e la questione giuridica sottesa 

Seppur il ricorso per Cassazione presentato da Tizio sia stato dichiarato improcedibile, per una questione squisitamente procedurale, la Suprema Corte ha colto l’occasione per rispondere ad una questione giuridica fondamentale

La questione giuridica era la seguente:

esiste una compatibilità tra il principio del diritto comunitario, secondo cui tutte le persone trasportate devono essere coperte dai benefici assicurativi (Direttiva 2009/103/CE), e l’art. 1227, comma 1, del Codice Civile, che prevede la riduzione del risarcimento se il fatto colposo del creditore ha contribuito al danno, in proporzione alla gravità della colpa e alle conseguenze?

Più nello specifico, può il legislatore nazionale escludere il diritto al risarcimento del danno per il trasportato che sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che il conducente era sotto l’effetto di alcol o altre sostanze al momento dell’incidente?

 

Il ragionamento giuridico della Corte di Cassazione: tra diritto comunitario e diritto nazionale 

Il ragionamento giuridico operato dalla Corte di Cassazione parte dall’analizzare la Direttiva 2009/103/CE. 

Considerando XXIII della Direttiva, stabilisce che “un passeggero non è solitamente in grado di valutare in modo adeguato il livello d’intossicazione del conducente“, e che “l’obiettivo di dissuadere i conducenti dall’agire sotto gli effetti dell’alcol (…) non si raggiunge riducendo la copertura assicurativa dei passeggeri vittime di incidenti automobilistici“. 

Rimane comunque salva la responsabilità dei passeggeri di veicoli condotti da persone in stato di ebbrezzasecondo la legislazione nazionale applicabile, nonché il livello del risarcimento per danni in un incidente specifico“.

L’art. 13, ultimo comma, della stessa Direttiva stabilisce che “gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione di legge o clausola contrattuale contenuta in una polizza di assicurazione che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol o di altre sostanze eccitanti al momento del sinistro sia considerata senza effetto per quanto riguarda l’azione di tale passeggero”.

Da un lato, la Direttiva comunitaria impone agli Stati membri di garantire che tutte le persone trasportate siano incluse nei benefici assicurativi, anche se il conducente era in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze al momento dell’incidente.

Dall’altro, l’art. 1227, comma 1, del Codice Civile riconosce al legislatore nazionale la possibilità di ridurre il risarcimento se il comportamento colposo del danneggiato (in questo caso il trasportato) ha contribuito al verificarsi del danno.

 

La sentenza della Corte di Giustizia 30.6.2005, Candolin c. Vahinkovakuutusosakeyhtio Pohjola, in causa C-537/03

La contraddittorietà delle due disposizioni della Direttiva 2009/103/CE, è stata smentita dalla sentenza della Corte di Giustizia 30.6.2005, Candolin c. Vahinkovakuutusosakeyhtio Pohjola, in causa C-537/03.

Il caso di specie trattava un sinistro stradale con esiti mortali, a danno di persona trasportata da veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza.

La questione venne rimessa dalla Corte Suprema finlandese. Questa dubitò della conformità di una normativa nazionale in materia di responsabilità civile con il diritto comunitario

Più nel dettaglio, la normativa nazionale finlandese escludeva i benefici assicurativi per il trasportato che era salito a bordo di un veicolo condotto da persona in stato di alterazione, qualora fosse in grado di percepire che il rischio di incidente e di danni era superiore alla norma.

I principi affermati dalla Corte di Giustizia furono due: 

  • il diritto comunitario in tema di assicurazione della r.c.a. viene privato di efficacia se una normativa nazionale nega – ovvero limita in misura sproporzionata – il diritto al risarcimento del passeggeroin base a criteri generali ed astratti”;
  • il diritto comunitario comunque consente agli stati di LIMITARE il risarcimento dovuto al trasportato “in base ad una valutazione caso per caso“.

Una norma nazionale che esclude automaticamente il risarcimento al passeggero, solo perché salito su un veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, non è conforme al diritto dell’Unione europea.

Tale esclusione viola infatti il principio secondo cui tutti i trasportati devono essere coperti dai benefici assicurativi.

Non viola invece il diritto comunitario una norma di diritto nazionale che consente al giudice di valutare caso per caso. Un’analisi condotta secondo le regole della responsabilità civile, per valutare se la vittima abbia concorso colposamente al danno.

 

Risarcimento danno trasportato: i due corollari desunti dalla Corte di Cassazione 

Riprendendo quindi la decisione della Corte di Giustizia, la Suprema Corte desume due corollari del diritto. 

 

La valutazione del concorso colposo del passeggero

L’eventuale concorso colposo del passeggero nella causazione del sinistro dovrà essere valutato dal giudice con un giudizio sintetico ed a posteriori.

Caso per caso dovranno vagliarsi: 

  • le condizioni della vittima e quelle del conducente; 
  • l’entità del tasso alcolemico; 
  • le circostanze di tempo e di luogo; 
  • la prevedibilità del rischio.

 

A chi spetta l’accertamento del concorso colposo del trasporto? 

La Corte di Cassazione riserva la valutazione dell’eventuale concorso colposo del trasportato in un’automobile condotta da persona in stato di ebrezza al giudice di merito.

Ciò poiché tale valutazione si fonda su accertamenti di fatto riservati al giudice di prime cure.

Anche per ciò, il giudizio è insindacabile in sede di legittimità. 

 

Il principio di diritto e la risposta al quesito giuridico 

Il principio di diritto che la Corte di Cassazione enuncia nella sentenza oggetto di approfondimento è estremamente importante e rilevante. 

Viene infatti stabilito che: 

<< L’art. 1227, comma 1, c.c., interpretato in senso coerente con l’art. 13 della Direttiva 2009/103/CE – che impone agli Stati membri di considerare senza effetto qualsiasi disposizione di legge che escluda dalla copertura assicurativa un passeggero che sapeva (o avrebbe dovuto sapere) che il conducente del veicolo era sotto effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti – non consente di ritenere sempre sussistente, in via generale ed astratta, il concorso di colpa del danneggiato che ha accettato di essere trasportato sul mezzo condotto da una persona in stato di ebbrezza e si deve invece valutare, in concreto e secondo le circostanze del caso, se ed in che misura la condotta della vittima possa dirsi concausa del sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell’assicuratore del vettore>>. 

Per la Corte di Cassazione vi è un’unica interpretazione dell’art. 1227 c.c. che possa considerarsi coerente con il diritto comunitario. 

In altre parole, l’art. 1227 c.c. non consente una riduzione automatica del risarcimento solo perché il trasportato è salito su un veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza.

La valutazione deve avvenire caso per caso, tenendo conto delle specifiche circostanze del fatto. In nessun caso, comunque, il diritto del trasportato potrà essere escluso. 

 

Risarcimento danno trasportato: ridotto, ma mai escluso. Concludendo

Sebbene la sentenza esaminata riguardi il caso specifico del diritto al risarcimento del danno subito da un trasportato su un veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza, il principio di diritto affermato ha portata più ampia.

Esso può infatti estendersi a tutti i casi in cui al trasportato venga contestata una corresponsabilità per il danno subito.

In nessun caso il suo diritto al risarcimento potrà essere negato. Al massimo, questo potrà essere limitato in base alla corresponsabilità che verrà accertata. 

Tale corresponsabilità, però, dovrà essere valutata tenuto conto delle circostanze concrete del caso e secondo un giudizio sintetico ed a posteriori.  

Seppur chiaro questo principio, tuttavia, molti liquidatori tendono erroneamente a negare il diritto al risarcimento del terzo trasportato. 

Per tale ragione, anche se la procedura di risarcimento potrebbe sembrare semplice, consigliamo sempre di rivolgersi e di farsi assistere da uno Studio Legale che sia esperto nella materia che sia in grado di confutare eventuali contestazioni che possono essere rilevate. 

 

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