Coronavirus, autodichiarazioni: da oggi cosa cambia?
Coronavirus, autodichiarazioni: da oggi cosa cambia? Altro articolo off topic. Ma non è possibile non informarsi su cosa sta accadendo.
È vigente da oggi il Decreto Legge n. 19 del 2020 che è intervenuto ulteriormente in materia di emergenza da Covid-19. Vediamo cosa cambia rispetto a ieri.
Cosa cambia per le autodichiarazioni relative agli spostamenti?
Non cambia nulla per quanto attiene i motivi per cui sono ammessi gli spostamenti.
Restano possibili gli spostamenti per – comprovate esigenze lavorative – per assoluta urgenza (solo trasferimenti in un comune diverso) – per situazioni di necessità (spostamenti all’interno dello stesso comune) – motivi di salute.
Per inciso, per avere un qualche lume su che cosa rientri nella “situazione di necessità” (che é una formula ampia e può contenere molteplici ipotesi, da valutare caso per caso), si consiglia di far riferimento alle fonti istituzionali, consultabili alla pagina http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa cliccando su “spostamenti”.
Anche se, in verità, la pagina ad oggi risulta ancora in aggiornamento in seguito all’entrata in vigore del Dpcm 22 marzo 2020 .
L’articolo 2 comma 3 del DL 19/2020 spiega che “continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adotti in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Restano quindi validi i decreti emanati in precedenza.
Per cui resta valido e fermo l’obbligo di autodichiarazione previsto nei decreti emanati in precedenza dal Governo.
Cosa cambia invece?
L’art. 4 del D.L 19/2020 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale.
- Cambiano le conseguenze in caso di violazione.
- Cambiano le sanzioni.
- E se cambia la sanzione cambia anche la tipologia di illecito che si è commesso.
- Non è più un reato, ma diventa un illecito amministrativo.
- Non più pene, ma sanzioni amministrative.
- Con tutti i risvolti pratici e procedurali che ne conseguono.
Significa che in caso di violazione del divieto di transito o di spostamento, e in generale delle limitazioni relative alla circolazione delle persone, il soggetto non commetterà più un reato (come era prima con riferimento all’art. 650 c.p.), ma commetterà un illecito amministrativo e gli verrà applicata una sanzione amministrativa.
Se il soggetto che commette la violazione sta circolando a piedi (o comunque senza l’uso di un veicolo) gli verrà applicata una sanzione di un importo che sarà variabile da un minimo di 400 euro ad un massimo di 3.000 euro.
Se invece sta circolando utilizzando un veicolo (per cui anche a bordo di una biciletta), le sanzioni sono aumentate sino ad 1/3, per cui andranno da un minimo aumentabile sino ad euro 533,33 ad un massimo aumentabile sino di euro 4.000.
Tale aumento si ritiene valga sia nel caso in cui il soggetto è conducente del veicolo ma anche se é semplicemente passeggero.
I pedoni se la cavano leggermente meglio quindi.
Attenzione che se la violazione viene ripetuta, é previsto il raddoppiamento della sanzione.
Non essendo più un reato, non ci sarà più un processo, ma la violazione verrà contestata come avviene quando si viola una norma del Codice della Strada, per intenderci.
Per l’accertamento della violazione il richiamo è alla disciplina generale contenuta nella legge di depenalizzazione (legge n. 689 del 1981), in materia di illeciti amministrativi.
La contestazione può essere immediata: per cui il trasgressore riceverà immediatamnete, nel momento stesso in cui viene fermato, il relativo verbale di contestazione. Se la contestazione non è immediata si riceverà successivamente una notifica a mezzo posta del verbale contenente la violazione.
Si potrà pagare in misura ridotta esattamente come è previsto per le violazioni al Codice della Strada. È prevista cioè la riduzione del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
Questo termine di cinque giorni è stato dilatato a 30 giorni dal DL 18/2020, solo sino al 31 maggio 2020.
Se il pagamento avviene in misura ridotta, entro i termini di cui sopra, gli importi scenderanno ad euro 280,00 per le trasgressioni senza uso di veicoli e ad euro 373,34 in caso di utilizzo di veicoli.
Sarà poi possibile, laddove ve ne saranno i motivi, presentare scritti difensivi al verbale nei termini e modi previsti dalla legge.
Per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge, vale la stessa disciplina prevista per le violazioni commesse da oggi in poi.
Per cui anche le violazioni commesse ieri ora non sono più reati e diventano illeciti amministrativi.
I relativi atti di accertamento elevati in precedenza ed, eventualmente, già inviati in Procura dovranno essere trasmessi dalla Procura al Prefetto, in modo che anche alle violazioni commesse prima del 26 marzo si possano applicare le sanzioni amministrative.
L’unica differenza è che in questo caso le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.
E questo trattamento di favore per chi ha commesso in precedenza questo tipo di l’illecito, sinceramente e con tutto il rispetto per le istituzioni, qualcuno me lo dovrà spiegare.
I trasgressori di ieri sembrano cavarsela ancora meglio dei pedoni quindi.
Quanto detto sopra, vale per le ipotesi di violazione dei divieti di transito e di limitazione alla circolazione delle persone, per cui nelle ipotesi in cui l’autodichiarazione contiene un motivo di transito reale, veritiero, ma non ammesso (ad es. ci si allontana o allontana per esigenze diverse da quelle ammesse).
Se, invece, il soggetto nell’autocertifazione dichiara il falso all’autorità, continuerà a ravvisarsi il reato previsto dall’art. 495 c.p. (per cui si rimanda alle rifessioni in precedenza dette), ovvero il diverso reato che la Procura riterrà configurare (pare ipotizzabile anche il reato di cui all’art. 483 c.p. “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”).
L’art. 4 del D.L 19/2020, infatti, premette che la depenalizzazione vale “salvo che il fatto costituisca reato”.
Ciò significa che in tutti i casi in cui la condotta del soggetto configura un’ipotesi di reato, questo ovviamente resterà e verrà punito come tale in base alla fattispecie configurabile.
SG Studio Legale resta a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
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