risarcimento incidente stradale tempi

Risarcimento Incidente Stradale Tempi: quanto variano?

Risarcimento incidente stradale tempi: è davvero possibile quantificarli con precisione?

Nel risarcimento incidente stradale, i tempi che l’assicurazione dovrebbe rispettare per liquidare e risarcire il danneggiato sono stabiliti dalle legge. Il condizionale però è d’obbligo, perché nel risarcimento incidente stradale i tempi non sono quasi mai rispettati dalle assicurazioni.

Se stai leggendo questo articolo è molto probabile che tu abbia subito un incidente stradale e stia aspettando il risarcimento da parte dell’assicurazione, i cui tempi si stanno facendo troppo lunghi. 

Cerchiamo quindi di fare chiarezza sui tempi previsti dalla legge per il risarcimento nel caso di incidente stradale. Teniamo sin d’ora ben presente che ogni incidente stradale presenta delle caratteristiche proprie e, conseguentemente, anche i tempi del risarcimento possono variare a seconda di tutta una serie di circostanze.

Risarcimento incidente stradale tempi per il danno auto 

Partiamo dall’ipotesi più semplice: incidente stradale che ha comportato solo danni materiali, cioè danni a cose.

Generalmente per “danni a cose” si intende il danno subito dall’autovettura e dal veicolo coinvolti nell’incidente. Tuttavia, in linea di principio, possono essere anche cose diverse dal veicolo, come ad esempio il casco utilizzato, gli occhiali indossati, il telefono appoggiato sul parabrezza che, con l’urto, cade e si rompe. 

Il riferimento può essere a qualsiasi “cosa” che subisce un danneggiamento a causa dell’incidente.

Se l’incidente ha causato solo danni a cose, la legge prevede che l’assicurazione debba formulare un’offerta di risarcimento nel termine di:

  • 60 giorni quando NON c’è il modello di constatazione amichevole sottoscritto da entrambe le parti;
  • 30 giorni nel caso in cui invece c’è il modello di constatazione amichevole sottoscritto da entrambe le parti.

Il termine di 60 o 30 giorni decorre dal giorno in cui l’Assicurazione ha ricevuto la richiesta di risarcimento danni. Richiesta completa di indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui le cose danneggiate sono messe a disposizione dell’assicurazione per essere visionate.

La prima cosa da fare per non perdere tempo, è inviare e formalizzare subito all’assicurazione una richiesta danni completa e senza lacune o omissioni.

Dalla data di ricevimento della richiesta danni, l’assicurazione ha 60 giorni o 30 giorni per ispezionare e visionare le cose danneggiate. Durante questo periodo l’assicurazione incaricherà un perito che effettuerà un sopralluogo per visionare le cose danneggiate e per redigere la propria perizia di quantificazione del danno. Il perito, infatti, indicherà l’ammontare del danno subito.

L’articolo di riferimento è il 148 Codice delle Assicurazioni:

<<Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l’indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare l’entita’ del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni e’ ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.>>

La legge prevede quindi un termine diverso, più o meno lungo, a seconda che nella denuncia del sinistro vi sia o meno allegato un modello di constatazione amichevole sottoscritto da entrambe le parti.

Le tempistiche diverse sono dovute al fatto che la situazione è diversa nel primo piuttosto che nel secondo caso.

Tempi del risarcimento se c’è un CID firmato da entrambe le parti

Se vi è un modello di constatazione amichevole sottoscritto da entrambe le parti, la dinamica ivi contenuta viene ritenuta condivisa e già concordata tra parti, la cui sottoscrizione in calce ha valore confessorio. 

Le rispettive colpe nella causazione del sinistro sono già definite dalle dichiarazioni contenute nel CID. Di conseguenza, le assicurazioni devono semplicemente prenderne atto, senza dover procedere alla ricostruzione della dinamica.

Attenzione, però: se il CID è compilato male o contiene un errore, vi è il rischio che al danneggiato venga attribuita una colpa nell’incidente, che in realtà non ha.

Quando poi il CID dal contenuto errato viene consegnato all’assicurazione, per l’assicurazione farà fede quel contenuto sbagliato e quindi può sorgere la necessità di cambiare il contenuto del CID, per poter ricevere il giusto risarcimento. Questa casistica, tutt’altro che rara, l’abbiamo approfondita qui.

Nel caso di CID firmato da entrambe le parti, per cui con dinamica pacifica e concordata, il termine entro cui l’assicurazione deve formulare un’offerta è di 30 giorni.

Tempi del risarcimento se NON c’è un CID firmato da entrambe le parti

Nel caso in cui, invece, vi sia un CID firmato da una sola parte, oppure il CID non vi sia proprio, allora il termine del risarcimento da 30 giorni passa a 60 giorni.

Quando il CID è a firma unica, vale come dichiarazione unilaterale della dinamica, come descritta dal danneggiato assicurato. Pertanto può accadere che la controparte abbia a sua volta compilato un CID dichiarando una dinamica diversa

Ecco che le rispettive assicurazioni possono trovarsi ad avere ciascuna il proprio assicurato danneggiato che rivendica ragione piena nella causazione del sinistro, con addebito di colpa esclusiva a controparte.

Prima di procedere all’offerta di risarcimento, dunque, l’assicurazione tende a risolvere la questione circa il grado di colpa attribuibile alle parti.

In questo caso, l’assistenza di un avvocato specializzato che sappia tecnicamente evidenziare la correttezza della condotta del proprio assistito, in modo da evitare che gli venga riconosciuta una colpa che non ha, diventa fondamentale.

Nei casi di CID con dichiarazioni contrastanti, l’assicurazione tende a riconoscere un concorso paritario al 50%. Successivamente è solita ad inviare al danneggiato un’offerta dell’importo pari alla metà del valore del danno quantificato dal perito.

E’ importante in tal caso trattenere la somma ricevuta a titolo di acconto rispetto alla maggior somma dovuta, inviando una formale comunicazione (via pec o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’assicurazione). Questo per evitare decadenze o imputazioni da parte dell’assicurazione di detto importo a saldo e tacitazione di ogni pretesa o danno, a scapito del danneggiato. 

Ugualmente, il termine di 60 giorni è indicato per le ipotesi in cui il CID manchi proprio, ovvero i casi in cui il sinistro ha visto l’intervento delle autorità e la redazione dei relativi rilievi.

Considerato che generalmente le autorità intervenute e demandate alla ricostruzione della dinamica del sinistro si prendono tre mesi di tempo per ultimare i rilievi e metterli a disposizione delle parti (tre mesi che corrispondono al termine entro cui il danneggiato, se ha subito lesioni, può sporgere denuncia querela nei confronti di controparte per i reati di cui agli articoli 590 bis codice penale), va da sé come i 60 giorni spesso possono decorrere invano, senza alcuna offerta da parte dell’assicurazione.

Risarcimento incidente stradale tempi per le lesioni 

Nel caso di incidenti stradali che hanno causato lesioni personali, le tempistiche previste dalla legge per il risarcimento sono di 90 giorni.

Precisiamo subito che in questo caso – soprattutto per le ipotesi di lesioni gravi o gravissime – il termine di 90 giorni è solo indicativo. Infatti, per le ragioni che di seguito andremo a spiegare, raramente viene rispettato.

L’articolo di riferimento è il 148 secondo comma

<<L’obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1.

La richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L’impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all’adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione>>

Come anticipato, il termine di 90 giorni raramente è rispettato dalle Assicurazioni. 

Il motivo sta soprattutto nel fatto che tre mesi spesso non sono sufficienti affinché una lesione si sia stabilizzata. Quindi non è  pronta per essere quantificata e risarcita.

Certamente tre mesi non sufficienti nei casi di lesioni gravi o gravissime, in cui il decorso clinico della malattia può superare anche l’anno.

In casi come questi è essenziale procedere richiedendo quanto meno un acconto all’assicurazione, in modo da ottenere sin da subito una parte di risarcimento. Questa potrebbe essere utile per sopperire e rimborsare anche le spese di cura che possono essere inevitabili. Circa tale possibilità, si rimanda a quanto abbiamo avuto di approfondire qui.

Tali tempistiche si possono allungare nei casi in cui le condotte configurino ipotesi di reato perseguibili d’ufficio, senza cioè che vi sia necessità di una denuncia querela da parte del danneggiato. 

Sono i casi di sinistri mortali, con imputazione immediata del reato di omicidio stradale in capo al soggetto sopravvissuto (art. 589 bis codice penale).

Risarcimento incidente stradale tempi nei casi di decesso

Allo stesso modo, nel caso di sinistro stradale che abbia causato il decesso della vittima, la legge (il medesimo articolo 148 secondo comma Codice Assicurazioni) indica il termine di 90 giorni per formulare un’offerta di risarcimento agli eredi.

Le tempistiche di risarcimento generalmente di prassi superano i tre mesi e variano a seconda di una serie di caratteristiche proprie del sinistro.

In primo luogo, determinante è la circostanza – a fronte di un sinistro con esito mortale –  per cui viene, automaticamente, aperto un procedimento penale per il reato di omicidio stradale

L’apertura di tale procedimento, implica delle indagini volte a stabilire la causa del decesso e la dinamica del sinistro stesso. 

Questo avviene tramite perizie effettuate da Consulenti nominati dal Pubblico Ministero, in presenza anche di consulenti di parte delle persone offese, se da queste nominati.

Le perizie in questione sono la perizia cinematica (volta a ricostruire l’incidente e a ripartire le colpe) e la perizie medico legale, ovvero l’esame autoptico sul corpo della vittima (a fine di stabilire la causa del decesso).

In questi casi i rilievi del sinistro diventano parte delle indagini preliminari effettuate dagli organi inquirenti e ne subiscono le tempistiche. 

Un’indagine preliminare può durare molti mesi ed è prorogabile su istanza del Pubblico Ministero, a seconda della complessità della fattispecie concreta.

Ecco che le Assicurazioni attendono quanto meno la chiusura delle indagini preliminari per formulare l’offerta. Ciò avviene quando è necessario stabilire correttamente il grado di colpa anche eventualmente in capo alla vittima, perché ciò comporta una proporzionale determinazione del quantum del risarcimento.

Meno importanza, invece, hanno le tempistiche delle indagini penali nei casi in cui la dinamica non è così rilevante ai fini della quantificazione del danno agli eredi.

Si tratta, ad esempio, dell’ipotesi in cui la vittima è passeggero trasportato nel sinistro e la sua estraneità concorsuale all’evento è pacifica. La conseguenza è che le tempistiche per il risarcimento dei danni agli eredi possono essere più celeri. Questo visto e considerato che si tratterà di soffermarsi sulla corretta quantificazione dell’ammontare del risarcimento.

Cosa fare per accelerare i tempi del risarcimento

Abbiamo messo in evidenza come – nonostante la legge preveda delle tempistiche ben precise – i tempi non sempre vengono rispettati.

Vediamo quindi cosa è possibile fare perché i tempi del risarcimento vengano accelerati.

1. La prima cosa è redigere in modo corretto la richiesta di risarcimento danni

Una richiesta danni corretta è essenziale. Questo perché la legge prevede che i termini di cui sopra (30, 60, 90 giorni a seconda del tipo di danno) inizino a decorrere da quando l’assicurazione riceve la richiesta di risarcimento completa, cioè riceve dal danneggiato tutta la documentazione prevista come dettagliatamente indicata dalla legge stessa. 

E il riferimento è proprio al primo atto formale che dà inizio alla procedura di risarcimento, ovvero la richiesta di risarcimento che deve essere inoltrata all’assicurazione con le modalità e le caratteristiche indicate all’art. 148 Codice delle Assicurazioni.

L’articolo 148 al comma 5 espressamente infatti prevede che:

<<In caso di richiesta incompleta l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.>>

Una richiesta danni priva dei requisiti necessari per legge, legittima l’assicurazione a ritardare il termine entro cui formulare l’offerta al danneggiato. 

Se vuoi capire come inoltrare una corretta richiesta danni senza i rischio di fare errori, puoi leggere qui.

2. Tenere costantemente aggiornata l’istruttoria della pratica e il contatto con il liquidatore 

Il contatto immediato, costante e diretto con il liquidatore è fondamentale per ottenere il corretto risarcimento danni dall’assicurazioni. Ed è fondamentale farsi parte attiva inviando e trasmettendo tutta la documentazione inerente il sinistro all’assicurazione. Il tutto insieme a ripetute sollecitazioni per ottenere riscontro immediato da parte del liquidatore. Questo perché il liquidatore incaricato della gestione della pratica, gestisce contemporaneamente un’infinità di sinistri. E’ purtroppo probabile che il tuo finisca nel calderone (o nel dimenticatoio) se non c’è un contatto diretto.

3. Chiedere un acconto all’assicurazione, specie in casi gravi

È un diritto del danneggiato chiedere un acconto sul risarcimento del danno definitivo, cioè un anticipo di risarcimento all’assicurazione.

Questo è oltremodo necessario nei casi in cui l’incidente ha determinato lesioni gravi o gravissime al danneggiato. Il danneggiato può trovarsi a dovere sostenere un esborso economico immediato (anche solo per l’acquisto di presidi medici necessari) non previsto. Ed ecco che il rischio è chi si trovi in difficoltà economiche, che possono essere affrontate ricevendo un acconto sul risarcimento da parte dell’assicurazione.

Attenzione che detto acconto non è dovuto automaticamente ed è necessario che la richiesta venga istruita e documentata correttamente.

Clicca qui per approfondire questo importante aspetto. Così avrai chiaro come fare per chiedere un acconto.

Cosa succede se l’assicurazione non rispetta i tempi del risarcimento

Il mancato rispetto da parte dell’assicurazione dei termini indicati dalla legge per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato, costituisce un illecito. Questo che comporta per le assicurazioni una sanzione che viene comminata dall’IVASS.

L’IVASS è l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ha, tra gli altri compiti, la funzione di esercitare un controllo ed una vigilanza sulla gestione e la liquidazione dei sinistri effettuata dalle Assicurazioni.

Tra gli adempimenti su cui l’IVASS svolge tale controllo, vi è proprio l’obbligo per le assicurazioni di comunicare l’offerta congrua di risarcimento, o il rifiuto dello stesso (ex art. 148 C.d.S.) entro le tempistiche sopra citate.

Il mancato rispetto di questi obblighi e delle relative tempistiche, viene punito con una sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 310 del Codice delle Assicurazioni. Questo prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci percento del fatturato.

Se sei curioso di sapere quali sono state le Assicurazioni maggiormente sanzionate nell’ultimo anno, ti lascio qui il bollettino aggiornato dell’IVASS.

 

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