Coronavirus: autodichiarazione non veritiera… cosa accade?
Coronavirus: autodichiarazione non veritiera… cosa accade? Mi trovo a scrivere questo articolo, diciamo off topic rispetto agli argomenti trattati di solito, per tentare di dare un contributo in questo momento di smarrimento generale. Perché forse cercando di rendersi utili agli altri si ha la parvenza di stare meglio, anche se é grande il senso di impotenza di fronte alla situazione che stiamo vivendo.
Ferma la possibilità di spostarsi da casa solo per 1) comprovate esigenze lavorative 2) situazioni di necessità 3) motivi di salute, sto ricevendo diverse telefonate da Clienti. Mi chiedono come funziona quando si viene fermati, quali controlli possono essere fatti e quali sono le conseguenze cui si va incontro nel caso in cui le dichiarazione rese nell’autocertificazione non risultino vere.
La confusione si genera facilmente, anche perché in questi giorni le informazioni si sprecano, diffuse e condivise addirittura a mezzo vocali WhatsApp. A volte si tratta di informazioni di provenienza non verificata, inesatte o oltremodo semplicistiche, che non fanno altro che aumentare dubbi e confusione.
Ho letto i decreti che in questi giorni hanno blindato l’Italia ed ho fatto alcune riflessioni.
Da qui nascono queste righe, nell’intento che possano servire a fare un pò di chiarezza e possano essere utili a più persone possibili. Ovviamente, rimanendo nella consapevolezza che ogni caso concreto andrà poi circostanziato e analizzato nella sua specificità.
Osservanza delle regole imposte dai Decreti (DPCM 8 e 9 marzo 2020)
In merito all’osservanza, la gestione della rete dei controlli è in mano alla Prefettura che ha il compito di garantire il rispetto delle regole imposte.
La Prefettura, operativamente, si servirà delle Forze di Polizia, Vigili del Fuoco e Forze Armate che effettueranno controlli “random”; ovvero fermando le persone e chiedendo loro il motivo dello spostamento. Ecco che deve essere resa l’autodichiarazione con indicati i motivi dello spostamento.
Autodichiarazione per gli spostamenti
Qui va la prima precisazione: non c’è l’obbligo di uscire di casa con l’autodichiarazione e neppure con l’autodichiarazione compilata.
Se si viene fermati senza l’autodichiarazione, il relativo modulo verrà messo a disposizione dalla Forza dell’Ordine che sta effettuando il controllo e, insieme alla stessa, si procederà alla compilazione.
Alle Forze dell’Ordine quindi vanno dichiarati i motivi dello spostamento.
Le Forze dell’Ordine possono accertare che quanto dichiarato corrisponde al vero, sia nell’immediatezza sia con controlli effettuati in un momento successivo.
Cosa accade se dalle verifiche effettuate emerge che lo spostamento in realtà non è avvenuto per uno dei tre casi ammessi e che la persona ha dichiarato il falso?
Qui è necessario fare molta attenzione alle conseguenze che ne derivano.
Il Decreto stabilisce testualmente che “salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto e’ punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale”.
Le ipotesi più gravi di reato ipotizzabili sono il delitto epidemia (doloso o colposo) e l’inosservanza del Testo Unico in materia sanitaria (TULS). Su questi casi non appare opportuno soffermarsi, per non andare troppo oltre l’informativa che questo contributo vuole portare.
Tra le ipotesi più gravi risulta anche l’art. 495 c.p. su cui, invece, è necessario soffermasi.
L’articolo 650 c.p. scatta per non aver osservato il provvedimento dell’autorità, quindi per aver violato il divieto di transito imposto dai Decreti.
L’art. 650 c.p. prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206,00 euro.
L’art. 495 c.p. invece scatta quando, a seguito dei controlli effettuati, risulta che il soggetto abbia fornito false dichiarazioni circa il motivo dello spostamento e prevede pene più severe.
In pratica, nel momento in cui le Forze dell’Ordine accertano che lo spostamento non è avvenuto per uno dei motivi consentiti, tecnicamente si è di fronte ad una notizia di reato per i reati indicati; le Forze dell’Ordine procederanno ad effettuare la segnalazione alla Procura della Repubblica competente.
L’accertamento effettuato dalle Forze dell’Ordine può avvenire subito, quando si viene fermati, oppure anche in un momento successivo con verifiche effettuate in un secondo tempo.
Se l’accertamento della violazione è contestuale al momento in cui si viene fermati, le Forze dell’Ordine potranno procedere subito con il Verbale di identificazione della persona.
Nel Verbale di identificazione, la persona sarà invitata a rilasciare le proprie generalità, dovrà nominare un avvocato di fiducia (o se non ce l’ha gli verrà nominato un difensore d’ufficio); dovrà eleggere domicilio presso la sua residenza o presso lo studio dell’avvocato nominato (questo significa che tutte le comunicazioni ufficiali successive verranno effettuate nel luogo in cui si è eletto domicilio).
Il verbale verrà quindi trasmesso alla Procura della Repubblica competente per territorio.
Dal momento in cui il verbale di identificazione o la segnalazione successiva della notizia di reato vengono trasmessi in Procura, si aprirà un procedimento penale a carico della persona interessata.
Più precisamente è solo nel momento in cui il Pubblico Ministero iscrive il fatto nel Registro delle Notizie di reato che la persona diventa indagata in un procedimento penale.
Tecnicamente inizieranno le così dette indagini preliminari per valutare la sussistenza di quelle ipotesi di reato e, una volta concluse le indagini, potrà esserci un processo a carico di quella persona.
A seconda della tipologia di reato che verrà ravvisato e contestato, il procedimento penale potrà sortire esiti diversi.
Ad esempio, per quanto riguarda la sola ipotesi di violazione dell’art. 650 c.p., trattandosi di un reato che appartiene alla categoria delle contravvenzioni (i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni a seconda della pena prevista dal codice penale) è probabile che il processo non ci sia; invece. è possibile che venga emesso dal Tribunale un decreto penale di condanna a carico della persona. Al decreto penale di condanna è possibile fare opposizione.
Potrà però anche essere emesso un Decreto di citazione diretta a giudizio, che darà invece origine ad un processo in senso stretto.
Innanzitutto e assolutamente attenersi in modo scrupoloso alle regole imposte dai decreti.
Ma, se si viene fermati e si sta transitando per un motivo non consentito, oppure si sono rese dichiarazioni non veritiere, si consiglia di non sottovalutare assolutamente l’accaduto
Si consiglia di mettersi in contatto con il proprio avvocato. In questo modo è possibile avvisarlo e tenere monitorato il corso del procedimento penale; sino a quando non verrà notificato, tra qualche mese, un atto ulteriore da parte del Tribunale.
Se poi, concluse le indagini preliminari, il procedimento penale sortirà nell’esercizio dell’azione penale, sarà questo il momento in cui si dovrà valutare con il proprio avvocato quale sia la strategia difensiva migliore da adottare.
E’ ovvio che le scelte difensive dovranno necessariamente essere effettuate in base ai reati contestati nei relativi capi di imputazione e in base all’analisi delle caratteristiche di ciascuna fattispecie concreta.
Ci tengo a sottolineare che questo contributo non ha alcuna pretesa di autorevolezza né di completezza giuridiche, ma ha l’intento di fare un po’ di chiarezza. Ribadisco che ogni caso poi andrà valutato singolarmente.
Sg Studio Legale rimane a disposizione per chiarimenti sul punto…. Un grande abbraccio a tutti!
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