Il pedone va “quasi” sempre pagato!

Il pedone ha sempre ragione! È una delle prime massime che ho imparato all’inizio dei miei studi di giurisprudenza. Ma è davvero così?

Il tempo passa  – e dal mio corso di laurea ne è passato un po’ –  la giurisprudenza cambia e spesso si assesta su orientamenti diversi se non opposti a quelli di qualche tempo prima. Nel caso del pedone coinvolto in un incidente stradale, oggi possiamo dire che ha quasi sempre ragione e che di certo non ha mai piena ragione se attraversa una strada fuori dalle strisce pedonali.

 

L’incidente stradale che coinvolge un pedone che non ha attraversato sulle strisce pedonali

Il pedone che attraversa fuori dalle strisce pedonali è obbligato a dare la precedenza ai veicoli: se non lo fa e viene investito, è responsabile del suo investimento, in misura variabile a seconda delle circostanze specifiche dell’incidente stradale, e quindi si parla di concorso di colpa.

 

In questi casi, quindi, il pedone può vedere ridursi il risarcimento richiesto all’assicurazione proprio a causa del concorso di colpa: lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza Cass. civ., sez. VI, ord. 28 gennaio 2019, n. 2241.

 

Cosa fare, quindi, al momento di attivarsi per chiedere il risarcimento? Uno dei primi passi fondamentali è approfondire la dinamica dell’incidente per documentare e far risaltare tutte le circostanze favorevoli al pedone: per esempio, è utile scoprire quanto il pedone fosse vicino alle strisce quando ha attraversato la strada, oppure se la segnaletica stradale fosse visibile e quindi idonea, oppure se le strisce pedonali non fossero visibili in modo chiaro. 

 

Come avvocato esperto di risarcimenti da incidenti stradali che compromettono la salute delle persone lese, mi occupo personalmente di tutte le fasi del percorso risarcitorio e quindi anche degli approfondimenti dovuti nei casi di concorso di colpa. 

 

Se i rilievi dell’incidente che richiedo agli agenti intervenuti non documentano gli aspetti che potrebbero essere rilevanti, mi attivo per individuarli e chiarire ulterioremente la dinamica dell’incidente, per esempio convocando eventuali testimoni presenti ma non interpellati dagli agenti, o eseguendo altri rilievi con l’aiuto di un perito, per verificare se la colpa può essere ridotta al minimo e quindi ottenere il massimo risarcimento al quale il pedone ha diritto.

 

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