risarcimento investimento strisce pedonali

Risarcimento Investimento Strisce Pedonali: quando deve esserci?

L’investimento di un pedone sulle strisce pedonali comporta conseguenze per l’automobilista che lo ha causato e il diritto al risarcimento per il pedone che ne è stato vittima.

Il risarcimento in caso di investimento su strisce pedonali, però, non è scontato. Per essere precisi, dovremmo affermare che il risarcimento in caso di investimento del pedone sulle strisce pedonali è quasi sempre dovuto.  

Attenzione che l’automobilista cha ha causato l’investimento di un pedone sulle strisce pedonali può incorrere in sanzioni di natura amministrativa per violazione del Codice della Strada, ma anche in un reato quando le lesioni provocate al pedone fossero gravi o quando il danneggiato presenti denuncia querela per le lesioni, anche lievi, subite.

Il diritto al risarcimento del danno del pedone investito sulle strisce pedonali

Il pedone non ha sempre diritto al risarcimento e questo anche nel caso in cui si trovi sulle strisce pedonali. 

Questo perché la sua condotta, in certi casi, comunque può rivelarsi colposa e di conseguenza ridurre il suo risarcimento. Molto fa la differenza se il pedone attraversa sulle strisce pedonali o in prossimità delle strisce pedonali. In questo articolo approfondiremo quando è dovuto il risarcimento al pedone, sia in caso di investimento sulle strisce pedonali che in caso in cui il pedone stesse attraversando la strada fuori o in prossimità delle stesse.

Prima di addentrarci però in questa tematica, vediamo gli obblighi imposti dal Codice della Strada al pedone ed al conducente.  

Obblighi del conducente in corrispondenza di un attraversamento pedonale

Il Codice della Strada impone al conducente di un veicolo di mantenere una condotta prudente in qualsiasi situazione esso si trovi. 

Più genericamente, l’art. 141 del Codice della Strada dispone che:

<< È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.>>

In altre parole, il conducente di un veicolo deve sempre commisurare la propria velocità, avuto riguardo alle condizioni della strada e del traffico.

In ogni momento della guida, il conducente deve essere in grado di arrestare la marcia al fine di evitare qualsiasi ostacolo prevedibile si presenti sulla strada.

Ad esempio, se nota la presenza di pedoni, ciclisti o bambini in corrispondenza della carreggiata, deve adattare la propria guida alla suddetta circostanza. In questo modo può prevenire qualsiasi pericolo possa insorgere, garantendo la sicurezza delle persone.

Inoltre, la norma impone al conducente di mantenere una guida tale per cui è deve essere sempre in grado di arrestare la marcia del veicolo «dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile».

L’art. 191 del Codice della Strada regola invece il comportamento del conducente in prossimità degli attraversamento pedonali:

<< Quando il traffico non e’ regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimita’. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull’attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimita’, quando a essi non sia vietato il passaggio. Resta fermo per i pedoni il divieto di cui all’articolo 190, comma 4)).

  1. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia gia’ iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.>>

Il Codice della Strada impone quindi al conducente delle specifiche regole di condotta, che diventano più severe in corrispondenza di attraversamenti pedonali. 

Se da una parte, però, il Codice della Strada impone ferree regole di condotta al conducente di un veicolo, allo stesso modo determina delle norme di comportamento che deve tenere il pedone, soprattutto quando intenzionato ad attraversare la strada.

Obbligo per il pedone di attraversare sulle strisce pedonali?

Il secondo comma dell’art. 190 del Codice della Strada stabilisce che: 

<< I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. 

Quando questi non esistono, o distano piu’ di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per se’ o per altri.>>

Il pedone, quindi, quando attraversa la strada deve utilizzare le strisce pedonali.  Se però le strisce pedonali distano più di 100 metri dal punto di attraversamento, il pedone è autorizzato ad attraversare la strada senza usufruire dell’apposito attraversamento. 

In questo caso, però, il pedone deve sempre attraversare la strada in senso perpendicolare, quindi non in modo obliquo. Il tutto con la necessaria attenzione ed evitando di creare situazioni pericolose per sé e per gli altri. 

Abbiamo visto come la normativa pone a carico, sia del pedone che del conducente, obblighi di comportamento in modo da evitare che entrambi rappresentino un pericolo per l’altro utente della strada. 

Ma cosa succede quando un pedone viene investito? Come si ripartisce la colpa tra conducente e pedone? 

Vediamolo nel prossimo paragrafo.

Investimento del pedone: la presunzione di colpa in capo al conducente

Se un pedone non rispetta le regole stabilite dal Codice della Strada per l’attraversamento della carreggiata, può incorrere in una multa. Tuttavia non per questo viene considerato automaticamente responsabile in caso di investimento. 

Ciò non vale invece per il conducente di un veicolo che se investe un pedone è sempre, in prima battuta, ritenuto responsabile dell’incidente. 

La giurisprudenza, infatti, pone a carico del conducente del veicolo una presunzione di responsabilità nell’investimento di un pedone. 

A titolo esemplificativo, citiamo la recente sentenza n. 123/2023 della Corte d’Appello di Campobasso che, riprendendo il principio ormai consolidato dalla Corte di Cassazione, ha ribadito che: 

<< Nell’investimento di pedoni opera ai sensi dell’art. 2054 c.c. una presunzione di colpa del conducente del veicolo, il quale sarà onerato della prova che l’evento si è verificato per causa imprevedibile ed inevitabile e nel caso in cui la condotta imprudente del pedone venga accertata, essa concorre con la quella del conducente, ai sensi dell’art. 1227 c.c...>>

In altre parole, in caso di investimento di un pedone, vige a carico del conducente una presunzione di colpevolezza.

Egli, qualora non si ritenesse responsabile del sinistro, dovrà dimostrare che l’evento si è verificato non per sua colpa. 

Il comportamento imprevedibile ed inevitabile del pedone esclude la responsabilità del conducente 

Come abbiamo visto poco prima, in capo al conducente di un veicolo – in caso di investimento di pedone – vige una presunzione di colpa. 

Per evitare di subire le conseguenze derivanti dall’investimento del pedone, il conducente del veicolo dovrà dimostrare che il comportamento tenuto dal pedone era imprevedibile. Non solo però. 

Infatti, la giurisprudenza ha – a più riprese – stabilito che per esonerare il conducente dalla propria colpa, non è sufficiente dimostrare che il pedone abbia tenuto un comportamento imprevedibile, ma il conducente dovrà dimostrare anche che la condotta sia stata inevitabile. 

Ciò perché, secondo il c.d. principio di affidamento, il conducente di un veicolo è responsabile anche del comportamento imprudente altrui. Ovviamente purché rientrante nei limiti della sua prevedibilità. 

A tal proposito, citiamo la recente sentenza n. 20140/2023 della Corte di Cassazione che ha ribadito che: 

<< In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti; tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza..>>

Il conducente, quindi, per vincere totalmente la presunzione di colpa che gli viene attribuita in caso di investimento del pedone, non solo dovrà dimostrare che la condotta di quest’ultimo era imprudente, ma dovrà altresì dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento. 

Solo in questo caso, il conducente del veicolo investiture verrà totalmente esonerato dall’obbligo di risarcire il danno provocato al pedone.

Ma il pedone che viene investito sulle strisce pedonali ha sempre diritto al risarcimento? 

A differenza di quanto si potrebbe pensare, il fatto che il pedone venga investito sulle strisce pedonali non comporta automaticamente il risarcimento del danno subito. 

Infatti, quanto abbiamo visto sopra circa la possibilità per il conducente di superare la presunzione di colpevolezza, vale anche nel caso in cui il pedone era intento ad attraversare le strisce. 

Chiaro è che la prova, in questo caso, sarà – se possibile – più complessa e difficile rispetto a quella che dovrebbe apportare il conducente in caso in di investimento del pedone fuori dalle strisce pedonali. 

Questo perché il conducente, ha l’obbligo – in corrispondenza degli attraversamenti pedonali – di prestare la massima attenzione. Ciò proprio anche al fine di evitare di investire i pedoni intenti nell’attraversamento. 

Tuttavia, non è raro che gli investimenti del pedone che attraversa la strada, avvengano per esclusiva responsabilità dell’investito. Questo, che mantenendo una condotta del tutto imprudente e pericolosa nell’atto di attraversare la strada sulle strisce pedonali, rende al conducente inevitabile l’evento. 

Conclusioni

Come abbiamo visto, la giurisprudenza e la normativa vigente in materia pongono a carico del conducente del veicolo che investe un pedone una presunzione di colpa severa e relativamente difficile da dimostrare.

Sono infatti pochi i casi in cui un conducente può dimostrare di non essere responsabile al 100% dell’incidente. 

Questo perché risulta davvero difficile dimostrare, non tanto l’imprudenza del comportamento del pedone, quanto l’inevitabilità dell’evento.  E ciò, soprattutto quando il pedone viene investito sulle strisce pedonali. 

Ecco che allora il conducente di un veicolo che ha investito un pedone potrebbe riscontrare molte difficoltà nel confutare la propria responsabilità nell’incidente. 

Ma, allo stesso modo, anche il pedone investito potrebbe vedersi contestata la propria condotta. Ed è quindi fondamentale che il pedone dimostri ogni singolo elemento utile per escludere la sua colpa.

In questi casi, trattandosi di sinistri la cui gestione è peculiare, consigliamo di farsi assistere da uno Studio Legale esperto nella materia.

 

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