Obbligo del giubbino catarinfragente per le biciclette: quando e dove

Parliamo di Obbligo del giubbino catarinfragente per le biciclette. In una tipica serata di fitta nebbia ferrarese, scontro in centro storico tra bicicletta ed autoveicolo che, non rispettando lo STOP, investe il velocipede.

La signora, malcapitata ciclista, a seguito dello scontro riporta gravi lesioni personali.
Si rivolge al nostro Studio perché l’assicurazione dell’autovettura non intende pagarle per intero il danno sostenendo che <<in una serata di nebbia tanto fitta la signora doveva rendersi visibile ed indossare il gubbino catarinfrangente, non avendolo fatto è in parte responsabile di quanto le é accaduto>>.
Quando ho sentito questa contestazione avanzata con tanta convinzione dal liquidatore dell’assicurazione per un attimo ho pensato che forse a volte noi avvocati utilizziamo un Codice della Strada diverso da quello a disposizione delle Compagnie.
Ho quindi riaperto il Codice e riletto l’articolo 182.

 

Obbligo del giubbino catarinfragente per le biciclette: cosa dice la legge

L’articolo prevede l’utilizzo del giubbotto o delle bretelle retroriflettenti nel caso di circolazione fuori dai centri urbani in orario notturno o nelle galleria. Non vi è nessuno obbligo di legge per i ciclisti che circolano in città di indossare il giubbotto retroriflettente, né in orario notturno, né quando la nebbia si taglia col coltello.

Fortunatamente i testi di legge sono gli stessi per noi avvocati e per le Compagnie, per cui è stato sufficiente rinfrescare la memoria al liquidatore per mettere a tacere qualsiasi altra pretestuosa contestazione e per far ottenere alla nostra Cliente l’intero risarcimento del danno subito.

 

Se hai subito un incidente, stai attendendo il risarcimento da parte dell’assicurazione ed hai domande o chiarimenti al riguardo, Sg Studio Legale è a Tua disposizione per un appuntamento.

 

6 Comments

  • Alberto

    13 Ott 2019 at 16:53 Rispondi

    Buongiorno Avvocato,
    nel caso in cui un automobilista investa un ciclista, sbucato all’improvviso, sulle strisce pedonali (preciso che il ciclista è regolarmente in sella alla sua bici, non la sta trasportando a mano e le strisce sono esclusivamente pedonali), per calcolare il risarcimento danni, vi é concorso di colpa, colpa esclusiva dell’automobilista o esclusiva del ciclista che circolava in una zona della strada riservata ai pedoni?
    Grazie dell’attenzione,
    Alberto

    • Sara Garziera

      13 Ott 2019 at 18:44 Rispondi

      Buongiorno Alberto,
      se la domanda è relativa ad un caso accaduto, al fine di stabilire esattamente il grado di colpa, è necessario valutare tutta una serie di circostanze (quali la velocità dell’autoveicolo, la visibilità sulla strada, il luogo in cui è successo il sinistro, la condizione in cui si trovavano automobilista e ciclista, l’evitabilità dell’evento…) che nel quesito non vengono precisate. Nessun caso è uguale ad un altro ed ogni elemento va valutato con attenzione.
      Comunque, in linea generale e di principio, si può rilevare il concorso di colpa ex art. 2054 II comma c.c.
      Cordialmente,

      Avv. S. Garziera

  • Lucia

    15 Ott 2019 at 12:35 Rispondi

    Gentile Avv.Garziera,
    Le vorrei sottoporre il caso di mia figlia, investita circa un mese fa finchè guidava la sua bicicletta, da un’auto, la cui conducente, una ragazza, scesa un attimo dall’auto, poi non si è fermata nè a soccorrerla, nè a lasciare i suoi estremi.
    Mia figlia a seguito dell’incidente è stata portata poi al pronto soccorso, e ha riportato botte varie. Non ci sono testimoni, ma mia figlia era riuscita a memorizzare il numero di targa dell’auto.
    Ha sottoposto ai Carabinieri il caso e dopo qualche indagine hanno comunicato che la targa era inesistente e non apparteneva ad alcun veicolo circolante.
    È possibile anche in tale caso procedere appellandosi a qualche ignoto per avere un risarcimento?
    Grazie per la cortese risposta,
    Lucia

    • Sara Garziera

      16 Ott 2019 at 15:29 Rispondi

      Buongiorno Lucia,
      è possibile avanzare una richiesta danni al Fondo Vittime della Strada che interviene nei casi di un danno provocato da un veicolo non identificato.
      Le consiglio anche, se non lo ha già fatto, di procedere con una formale denuncia querela alle autorità.
      Resto a disposizione se dovesse aver bisogno.
      Cordialmente,

      Avv. S. Garziera

  • Emanuele

    15 Ott 2019 at 13:31 Rispondi

    Buongiorno Avvocato,
    mi è capitato di essere investito sulle le strisce pedonali con bici a mano, però trasportavo sull’apposito seggiolino mio figlio.
    Abbiamo riportato diversi traumi per fortuna non gravissimi, e tra quelli riportati da mio figlio (all’ epoca 4 anni), c’era un importante trauma cranico ed escoriazioni con punti di sutura che l’assicurazione mi ha contestato in quanto non indossava il caschetto.
    Vorrei cortesemente un suo parere.
    La ringrazio anticipatamente per la sua attenzione e
    cordialmente saluto.
    Emanuele.

    • Sara Garziera

      16 Ott 2019 at 15:23 Rispondi

      Buongiorno Emanuele,
      la contestazione che l’Assicurazione Le ha mosso (e che presumo abbia comportato una riduzione del risarcimento) non trova nessun forndamento giuridico : ad oggi non c’è nessun obbligo di indossare il casco in bicicletta, neppure per i minori trasportati su seggiolino.
      E’ di luglio di quest’anno la notizia dell’approvazione della proposta di modifica del Codice della Strada con l’introduzione dell’obbligo per i minori di anni 12 di indossare il casco in bici : tale proposta però è rimasta tale, in quanto la legge non è poi stata approvata.
      Per poterla aiutare concretamente, avrei bisogno di sapere la data dell’incidente e qualche dettaglio in più. Mi contatti telefonicamente o via mail se lo ritiene.
      Cordialmente,

      Avv. S. Garziera

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