ciclista che attraversa le strisce pedonali

Incidente stradale: é obbligato il ciclista a scendere dalla bici quando attraversa le strisce pedonali?

Spesso succede che in caso di incidente stradale a danno del ciclista che attraversa le strisce pedonali in sella alla bici, venga data la colpa dell’incidente al ciclista che è stato investito e non al conducente del veicolo. Al ciclista viene anche fatta la multa perché transitava sulle strisce pedonali senza scendere dalla bici, con la conseguenza che l’assicurazione gli darà la colpa dell’incidente e non lo risarcirà, o lo risarcirà meno del dovuto.

Per ottenere il risarcimento dall’Assicurazione, bisognerà verificare se la condotta del ciclista è davvero colpevole e se la multa è giusta.

E’ giusta la multa al ciclista che attraversa le strisce pedonali in sella alla bici?

La questione che affrontiamo è fondamentale, perché ha risvolti rilevanti nella pratica del risarcimento del danno subito dal ciclista nell’incidente. Se il ciclista viene investito mentre attraversa le strisce pedonali in sella alla propria bici, una multa che gli riconosce la colpa nell’incidente comporta il rifiuto da parte dell’assicurazione di RCA del veicolo che lo ha investito di risarcirgli il danno subito. Questo perché, essendo stato multato, l’Assicurazione automaticamente riterrà che il ciclista sia colpevole, in tutto o in parte, dell’incidente.

I punti da risolvere e i dubbi che si pongono sono collegati.

Il ciclista che decide di impegnare un attraversamento pedonale, è sempre obbligato a scendere dal proprio veicolo e condurlo a mano oppure, in alcune circostanze, può attraversare in sella alla propria bicicletta?

Se gli viene fatta la multa per violazione dell’art. 182, commi 4 e 10 del CdS, per aver condotto il velocipede utilizzando lattraversamento pedonale ivi presente, ma omettendo di scendere dalla sella e condurre la bicicletta a mano, la multa è sempre corretta?

E se viene investito mentre attraversa in sella alla propria bici, ha diritto o meno al risarcimento del danno subito?

Le risposte si trovano, come sempre, partendo da un’attenta analisi e conoscenza delle leggi e della giurisprudenza.

Cosa prevedono il Codice della Strada e la normativa di riferimento

L’art. 182 comma 4 Codice della Strada stabilisce che :

“I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano d’intralcio o di pericolo per i pedoni […]”.

L’art. 377 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 nr.495 aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153) prevede che:

nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.”

Leggendo la normativa sopra richiamata, è evidente che l’art. 182 comma 4 del Codice della Strada non impone al ciclista l’obbligo generalizzato di scendere dalla sella della bici per attraversare le strisce pedonali. Così neppure il Regolamento di attuazione del Codice della Strada, pone tale obbligo. La normativa di riferimento, quindi, non prevede nessun divieto assoluto per il ciclista di impegnare l’attraversamento pedonale in sella alla propria bici.

Ma l’obbligo di scendere dal velocipede e condurlo a mano c’è ed è limitato solo in caso di traffico particolarmente intesto, ovvero qualora per le condizioni della circolazione” il ciclista rischi di essere dintralcio o di pericolo per i pedoni.

Ecco che, pur essendo opinione diffusa che i ciclisti non possano attraversare le strisce pedonali in sella alla propria bici, né il Codice della Strada né il Regolamento di attuazione dello stesso prevedono tale divieto. 

L’opinione diffusa che il ciclista abbia l’obbligo di scendere dalla bici per attraversare le strisce pedonali è sbagliata

Nonostante la normativa non pretenda nessun obbligo, è diffusa l’opinione che il ciclista che si trovi a dover  attraversare le strisce pedonali, debba scendere dal proprio velocipede ed accompagnarlo a mano. L’equivoco nasce dalla disposizione dell’articolo 41 Codice della Strada, comma 15.

L’articolo 41, comma 15, del Codice della Strada prevede che i ciclisti – in assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi sulle intersezioni semaforizzate – debbano assumere il comportamento dei pedoni. L’imprecisione della norma ha spesso portato gli addetti ai lavori ad interpretarla nel senso di ritenere che i ciclisti, intenzionati ad impegnare un attraversamento pedonale non regolato da semafori, debbano scendere dal velocipede e condurlo a mano.

A far chiarezza sull’argomento è intervenuto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, nel parere prot n. 513 del 24.01.2013 a firma dell’Ingegnere Francesco Mazziotta, ha fornito una chiara interpretazione della disposizione di cui all’art. 41 comma 15 CdS.

Nel parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, più nello specifico si legge che:

ai sensi dellart. 41, co. 15, in assenza di lanterne per velocipedi, il comportamento dei ciclisti sulle intersezioni semaforizzate deve essere analogo a quello dei pedoni, ossia deve conformarsi al disposto dellart. 41 co. 5, intendendo con ciò che i ciclisti stiano fermi o attraversino quando c’è il via libera semaforico per i pedoni.

Pertanto, il parere dell’Ing. Mazziotta si conclude con l’affermare che:

In tal caso (ossia nel caso di intersezione pedonale semaforizzata) o anche in assenza di semaforo, i ciclisti possono attraversare in bicicletta, con le ovvie limitazioni di cui allart. 182, c. 4, del Codice.” ossia quando non siano d’intralcio o pericolo per i pedoni.

A fronte dell’analisi completa della normativa, non vi è alcuna disposizione del Codice della Strada o del suo Regolamento di attuazione che preveda esplicitamente il divieto per i ciclisti di attraversare un passaggio pedonale in sella al velocipede.

Neppure la combinata lettura degli art. 41 comma 15 e 182 comma 4 del CdS dispone un obbligo per il ciclista di condurre la bici a mano se non, allorquando, egli rischi di essere d’intralcio per i pedoni.

Cosa prevedono le sentenze della Cassazione e dei Tribunali

Anche la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa circa l’interpretazione delle disposizioni di cui sopra. Tra le tante, la sentenza n. 27611/2014 della Corte di Cassazione Penale sezione IV.  Quest’ultima, dopo aver riportato quanto disposto dall’art. 182, comma 4 del Codice della Strada e articolo 377 del Regolamento di attuazione, così conclude:

Se ne può al contrario desumere che, in assenza delle dette condizioni (quindi traffico particolarmente intenso e circostanze che lo richiedano), ai ciclisti sia perfettamente consentito di attraversare la carreggiata anche in sella al proprio velocipede”.

Questa interpretazione è stata poi ripresa anche dalla giurisprudenza di merito.

A tal proposito si ricorda la recente sentenza n.130/2020 del Giudice di Pace di Ravenna, che ha disposto l’annullamento di un verbale di contestazione di violazione dell’art. 182 comma 4 del CdS, emesso nei confronti di una ciclista investita da un veicolo mentre attraversava in sella alla propria bici un passaggio pedonale.

In questo caso il Giudice, dopo aver ribadito che la norma di cui si asseriva la violazione impone ai ciclisti di condurre il veicolo a mano quando le condizione del traffico lo impongono, al fine di non creare intralcio o pericolo per i pedoni”, ha ritenuto che nel caso di specie non sussistessero condizioni di traffico tali da far scaturire l’obbligo per la ciclista di condurre il proprio veicolo a mano, considerando anche l’assenza di pedoni sull’attraversamento.

Caso vinto da SG Studio Legale: annullamento della multa e pieno risarcimento per la ciclista

Si segnala anche una recente sentenza del Giudice di Pace di Ferrara, ottenuta da SG Studio Legale.

Il caso riguardava l’incidente stradale di una signora che era stata investita mentre attraversava le strisce pedonali in sella alla propria bicicletta, riportando lesioni personali.

Gli Agenti intervenuti, a seguito dei rilievi, facevano una multa esclusivamente alla signora nostra assistita.

Le veniva contestata la violazione dell’articolo di violazione dell’art.182 commi 4 e 10 del CdS, poiché la signora in data 01.09.2021, conducendo il suddetto velocipede, percorreva la via … con provenienza da via … e direzione centro cittadino e, giunta in corrispondenza del numero civico 133, effettuava attraversamento della carreggiata verso il lato dei numeri civici pari utilizzando lattraversamento pedonale ivi presente, ma omettendo di scendere dalla sella e condurre la bicicletta a mano. Nella circostanza, rimaneva coinvolta in un sinistro stradale”.

La responsabilità dell’incidente, in questo modo, veniva addebitata alla signora nostra assistita: la colpa era che avrebbe dovuto attraversare il passaggio pedonale portando la bici a mano. Sulla scorta di tale multa, quindi, l’Assicurazione si rifiutava di risarcire il danno che la signora aveva subito.

SG Studio Legale impugnava la multa davanti al Giudice di Pace e la colpa veniva fermamente contestata all’Assicurazione.

Portando all’attenzione del Giudice tutti i principi giuridici e la normativa sopra richiamati ed applicati alle circostanze dell’incidente stradale che aveva coinvolto la nostra assistita, si è ottenuto l’annullamento della multa dal Giudice di Pace e si è garantito il totale risarcimento all’assistita.

La sentenza la puoi scaricare qui.

Ciclista che attraversa le strisce pedonali: concludendo

La regola generale è che il ciclista può attraversare le strisce pedonali in sella alla propria bicicletta, tranne che vi siano le limitazioni poste dal Codice della Strada.

L’obbligo – previsto dal Codice della Strada – di condurre la bicicletta a mano sulle strisce pedonali  NON è un obbligo assoluto, ma deve essere valutato a seconda:

  • delle circostanze in cui si è verificato l’incidente (es. viabilità sul luogo con traffico particolarmente intenso);
  • delle condizioni della circolazione (se la conduzione della bicicletta in sella risulti essere di pericolo o di intralcio per i pedoni).

Difatti, la normativa di riferimento stabilisce che il ciclista è obbligato ad utilizzare l’attraversamento pedonale comportandosi come un pedone NON sempre, ma solo ed esclusivamente in quelle situazioni in cui le condizioni del traffico lo richiedano e qualora il ciclista, rimanendo in sella, rischi di essere un pericolo per la viabilità pedonale.

E’ fondamentale analizzare la sussistenza o meno delle circostanze di cui all’art. 182 comma 4 del CdS, in relazione alla presenza o assenza di pedoni sull’attraversamento così come in relazione alle condizioni di traffico.

Quando l’attraversamento pedonale è libero dai pedoni e le condizioni del traffico lo permettono, il ciclista ha il diritto di attraversare le strisce pedonali in sella alla propria bicicletta.

E va da sé che ogni multa comminatagli – soprattutto in caso di incidente stradale – dovrà ritenersi illegittima e quindi impugnabile.

 

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