Posso vedere la perizia medico legale dell’assicurazione in polizza infortuni?

Che, nell’ambito del risarcimento delle lesioni a fronte di polizza infortuni, l’Assicurazione neghi la possibilità di vedere la perizia medico legale redatta dal medico legale a seguito della visita al danneggiato è un caso frequente.

Vedere ed analizzare la perizia medico legale fatta dal medico dell’Assicurazione, sottoponendola all’occhio esperto nel nostro medico legale di parte, può essere molto utile nella gestione della pratica, soprattutto quando le valutazioni dei rispettivi medici legali sono contrastanti e l’Assicurazione propone una somma di risarcimento che non appare sufficiente perché troppo bassa.

Solo, infatti, avendo chiari tutti gli elementi relativi all’infortunio è possibile controbattere ad eventuali proposte di indennizzo non corrette e far valere i diritti del danneggiato, facendogli ottenere il giusto risarcimento che gli spetta.
Mi capita spesso che – a fronte della mia formale richiesta di ricevere copia della perizia medico legale che il medico dell’Assicurazione ha fatto al mio assistito – il liquidatore della Compagnia mi neghi l’accesso alla perizia. E le motivazioni del rifiuto sono sempre le stesse “Avvocato, lo sa, si tratta di un atto interno, non siamo nell’ambito del risarcimento danni da responsabilità civile auto e quindi l’accesso non è dovuto”.
Ma è proprio così? Vediamolo insieme.

 

Potrebbe essere il tuo caso

Sei caduto accidentalmente da una scala e ti sei fratturato una caviglia, fortunatamente hai una polizza infortuni che ti copre il danno per l’infortunio che hai subito.
Dopo aver fatto la richiesta danni all’assicurazione, vieni chiamato dal medico dell’Assicurazione per effettuare la perizia medico legale. Ti presenti e fai la visita e, dopo qualche tempo, ti vedi recapitare per posta un assegno dall’assicurazione di un importo che ti sembra troppo basso per l’infortunio e il danno che hai subito.
Vorresti fare chiarezza e capire che valutazione ha fatto il medico legale che ti ha visitato, per farlo avresti bisogno di vedere la perizia medico legale del medico dell’Assicurazione: solo così puoi capire che punteggio di invalidità ti è stato riconosciuto a fronte dell’infortunio subito e, di conseguenza, comprendere se l’indennizzo ricevuto è corretto.
L’ Assicurazione però non ti consegna la copia della perizia.
Cosa puoi fare? Hai diritto di ricevere quella documentazione da parte dell’Assicurazione?

 

La questione

La questione è la seguente: il danneggiato che ha stipulato una polizza infortuni, ha diritto di vedere e ricevere copia degli atti, relativi al suo infortunio, redatti dall’Assicurazione nell’ambito dell’istruttoria della lesione che ha subito?
E’ legittimo il rifiuto da parte dell’Assicurazione di esibire la copia della perizia medico legale al danneggiato?
Si può parlare di un diritto alla documentazione in capo al danneggiato?

 

Il diritto di accesso agli atti previsto dalla legge

Iniziamo chiarendo che, nel caso di infortunio e di polizze assicurative, manca una norma di riferimento che preveda esplicitamente in capo al danneggiato un diritto di accesso agli atti dell’assicurazione.
Nel caso delle lesioni subite a seguito di un incidente stradale, il Codice delle Assicurazioni prevede il diritto del danneggiato di accedere agli atti redatti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione del danno, tra cui certamente c’è la perizia medico legale dell’Assicurazione.
Diverso, invece, è il caso di lesioni a seguito di un infortunio non riconducibile alla circolazione stradale (come la caduta da una scala, dell’esempio fatto sopra) in cui lo stesso diritto di accesso agli atti non è previsto da alcuna norma di legge specifica.
Nel caso di incidenti stradali, il diritto di accesso agli atti è previsto nell’art. 146 del Codice delle Assicurazione.
Questo articolo, al primo comma, prevede che il danneggiato possa richiedere e visionare la copia della perizia medico legale redatta dal medico dell’Assicurazione, purché la richiesta rispetti determinate formalità anch’esse espressamente stabilite dalla legge.

Art. 146 D.Lvo 7 settembre 2005 n. 209:
<<1. Fermo restando quanto previsto per l’accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.>>

Si tratta senza dubbio di una norma che vale esclusivamente nell’ambito dell’Assicurazione obbligatoria RC auto, per cui solo nell’ambito delle procedure risarcitorie di lesioni subite a seguito e a causa di un incidente stradale.

Questa norma non può valere per il caso che qui interessa, ovvero per il caso di indennizzo di un infortunio sulla base di una polizza infortuni, per il quale l’assicurazione, cioè la polizza, stipulata dal danneggiato non è obbligatoria

Vi sono altre norme nell’ordinamento che disciplinano espressamente il diritto per il il soggetto di accedere alla documentazione e agli atti che lo riguardano.
Senza nessuna pretesa di completezza, ma solo a titolo esemplificativo, viene subito in mente la disciplina di accesso agli atti regolata dalla legge sul procedimento amministrativo che vi dedica un intero capo nominato appunto “Accesso ai documenti amministrativi” (Capo V L. n. 241/1990 in G.U. 18 agosto 1990 da art. 22 ad art. 28).
Si tratta di normativa che nello specifico riguarda l’accesso ai documenti e agli atti amministrativi e fornisce una disciplina di settore indirizzata esclusivamente alla pubblica amministrazione nei rapporti con l’utente cittadino.

Articolo 22 L. 241/1990
<<1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza>>

Spostandosi di settore, viene in mente anche la disciplina prevista in materia di contratti bancari dall’art. 119 del Testo Unico legge bancaria (D.lgs. n. 385/1993), che pone a carico della banca l’obbligo di inviare periodicamente al cliente una comunicazione contente un prospetto descrittivo del rapporto in essere e, al comma 4, gli riconosce il diritto di ottenere, a sue spese, la documentazione di ogni operazione registrata sul suo conto limitatamente agli ultimi dieci anni.

Art. 119 D.lgs. n. 385/1993, comma 1
<<Nei contratti di durata i soggetti indicati nell’articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.>>

comma 4
<<Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione>>

Si ribadisce che, trattandosi di normative specifiche, sono valide esclusivamente per gli ambiti che regolamentano e, quindi, non applicabili per le ipotesi di polizze infortuni.

 

Il diritto alla documentazione e alle copie nei contratti assicurativi (polizze infortuni)

Nel caso di infortunio e di polizza infortuni, mancando una norma specifica e non essendo possibile appellarsi ad una norma di legge speciale, per risolvere la questione, occorre far riferimento alle norme generali dell’ordinamento e, in particolare, essendo la polizza infortuni un contratto assicurativo, è necessario partire dalle clausole del contratto di polizza, per poi applicare la normativa del codice civile in materia di contratti.
In primo luogo, bisognerà analizzare le clausole contrattuali, cioè le condizioni di polizza e verificare se il diritto per il danneggiato di ricevere la documentazione (e quindi anche la perizia medico legale) è contenuto espressamente in qualche condizioni specifica.
Per esperienza, posso dire che raramente ho trovato indicato tale diritto in una polizza infortuni.
Se poi, come normalmente è, le condizioni di polizza non dicono nulla, allora è necessario ragionare sulla scorta dei principi che valgono in materia di obbligazioni e di contratti in generale.
Come detto sopra, non bisogna dimenticare che la polizza infortuni è un contratto che il danneggiato ha stipulato con l’Assicurazione, la cui disciplina va quindi integrata e completata con le norme che il codice civile detta in materia di contratti in generale (Libro VI, Titolo II Codice Civile).
Sono quelle norme così dette “supplettive” che disciplinano il rapporto contrattuale, integrandone il contenuto, in mancanza di una espressa previsione delle parti contraenti (ex art. 1374 c.c.) e che valgono se le parti non hanno disposto diversamente.

Art. 1374 Codice Civile : Integrazione del contratto

<<Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità>>

La prima di queste norme di integrazione del contratto è la previsione per cui le parti hanno un obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto.

Art. 1375 Codice Civile: Esecuzione in buona fede

<<Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede>>

L’obbligo di buona fede impone ai contraenti di tenere un comportamento leale e corretto nell’attuazione del contratto e questo obbligo vale anche se non esplicitamente richiamato nelle clausole contrattuali.
Rappresenta un principio di correttezza che vale durante tutta la fase di esecuzione del contratto e che non ha un contenuto specifico, ma può consistere in svariate condotte e comportamenti che le parti saranno tenute a tenere a seconda dell’oggetto del contratto.
La violazione di questo diritto di buona fede fa sorgere una responsabilità contrattuale.

Cassazione civile , sez. II , 18/10/2004 , n. 20399

<<In tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all’esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione e, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase, sicché la clausola generale di buona fede e correttezza è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell’ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all’esecuzione di un contratto (art. 1375 c.c.), concretizzandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell’interesse della controparte e ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto. La buona fede, pertanto, si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte.>>

Tra i doveri di comportamento scaturenti dall’obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento.

Cassazione civile , sez. I , 27/09/2001 , n. 12093

<<La pretesa alla documentazione si configura quale diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto; esso nasce dall’obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, che è accessorio di ogni prestazione dedotta in negozio e consente atta parte interessata di conseguire ogni utilità programmata, anche oltre quelle riferibili atte prestazioni convenute, comportando esso stesso una prestazione, cui ognuna delle parti è tenuta, in quanto imposta direttamente dalla legge (art. 1374 c.c.)>>

Tiriamo le fila del discorso e applichiamo i principi e le norme contrattuali alla questione che stiamo affrontando.

L’obbligo di buona fede e correttezza nell’esecuzione contrattuale vale e deve applicarsi anche nell’esecuzione del contratto assicurativo quale è la polizza infortuni.
Il momento in cui viene effettuata la perizia medico-legale da parte dell’assicurazione riguarda certamente la fase di esecuzione del contratto: è la fase in cui le lesioni del danneggiato vengono valutate ai fini della quantificazione del danno subito.
Così come esplica la fase di esecuzione del contratto il momento successivo in cui l’assicurazione, sulla base della perizia effettuata, propone un indennizzo al danneggiato e toccherà poi al danneggiato accettare o meno quell’importo a tacitazione del danno subito.
Ecco che, nell’ambito dell’esecuzione del contratto di polizza infortuni, si ritiene che sia dovere di correttezza per l’Assicurazione tenere ogni comportamento che sia necessario alla salvaguardia del diritto del danneggiato.
Tra questi comportamenti rientra senz’altro il dover esibire copia della perizia medico legale al danneggiato, se richiesta.
Solo accedendo alla perizia, infatti, il soggetto potrà essere adeguatamente informato circa l’esito valutativo delle sue lesioni, comprendere così la correttezza dell’indennizzo offerto dalla controparte e accettare in via definitiva la somma offerta.

 

Concludendo: ho diritto di vedere la perizia medico legale dell’assicurazione in polizza infortuni?

Nell’ambito della polizza infortuni può parlarsi di un diritto alla documentazione in capo al soggetto infortunato che richiede all’assicurazione la copia della perizia medico legale?

  • Riassumendo quanto detto sopra:- che la polizza infortuni è un contratto assicurativo a cui si applicano principi generali in materia contrattuale riconosciuti dal nostro ordinamento;
    – che ex art. 1374 c.c. il contratto obbliga le parti non solo a quanto è in esso indicato, ma anche alle conseguenze che ne derivano secondo la legge;
    – che ex art. 1375 c.c. vi è un obbligo di correttezza e di buona fede valido per tutta la durata del contratto, compresa la fase esecutiva dello stesso;
    – che tra i comportamenti che derivano dall’obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al contratto e al suo svolgimento;
    – che, se il danneggiato richiede di visionare la perizia medico-legale effettuata dall’assicurazione ai fini della quantificazione del del danno, è dovere dell’Assicurazione esibire la perizia, in quanto comportamento di buone fede e correttezza nell’esecuzione del contratto,
  • si deve concludere che SI il danneggiato ha diritto di prendere visione della documentazione relativa alla perizia-medico legale effettuata dall’assicurazione.

E se l’assicurazione si rifiuta di esibirla?

Il comportamento di ingiustificato rifiuto dell’Assicurazione comporta una responsabilità contrattuale dell’Assicurazione.

Queste sono le considerazioni che ritengo sia necessario ed opportuno ribadire al liquidatore per contrastare e contestare un rifiuto ingiustificato che lede un diritto del danneggiato.

 

Sg Studio Legale rimane a disposizione per chiarimenti.

 

 

2 Comments

  • Cristiano GOVONI

    30 Ago 2022 at 18:17 Rispondi

    Esiste una penale se L assicurazione dopo 90 gg non comunica ancora all assicurato la valutazione del medico legale e da che giorno è che percentuale .
    Grazie mille

    • Sara Garziera

      31 Ago 2022 at 10:28 Rispondi

      Buongiorno Cristiano,
      se lei si rifersice ad una valutazione medico legale effettuata nell’ambito di polizza infortuni, no non è prevista alcuna penale (bisogna poi vedere se le condizioni di polizza prevedono qualcosa al riguardo, ma è raro che accada).
      Se invece la perizia medico legale è effettuata nell’ambito di un risarcimento danni in RC auto, l’articolo 315 del Codice delle Assicurazioni prevede una sanzione per l’Assicurazione che formula con ritardo (oltre i 90 giorni) un’offerta al danneggiato per le lesioni subite. Questa sanzione (che è una specie di multa) è comminata all’Assicurazione dall’Ivass e l’importo arriva ad un massimo di 60.000 euro in proporzione alla gravità del ritardo e al tipo di di danni.
      Non so quale sia il suo caso, ma spero di essere stata chiara. Buona giornata,
      Avv. Sara Garziera

Hai delle domande? Ti è capitato un caso simile?
Scrivici qui sotto, saremo lieti di risponderti!