Cosa succede se non denuncio alla mia assicurazione l’incidente entro 3 giorni

Cosa succede se non denuncio alla mia assicurazione l’incidente entro tre giorni? Può capitare che una volta subito un sinistro non lo si comunichi subito alla propria assicurazione, magari perché nell’immediatezza si é impegnati a portare il veicolo danneggiato a riparare (o a reperirne un altro sostitutivo) o perché ci si trova a dover affrontare le cure per le lesioni subite e la denuncia passa in secondo piano.

Che cosa succede in questi casi?

La mancata o tardiva denuncia dell’incidente alla propria assicurazione comporta alcune conseguenze che è bene conoscere per non incorrere nel rischio di vedersi negato o ridotto il risarcimento.

Obbligo di denunciare il sinistro alla propria assicurazione:

Il Codice delle Assicurazioni, all’art. 143, prevede che in caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi è l’obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dall’assicurazione stessa.
In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro, si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso avviso di sinistro.
Quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni, va poi integrato con le norme del Codice Civile che, all’art. 1913 c.c., indica un termine preciso entro cui la denuncia deve essere fatta e, all’art. 1915 c.c., disciplina e sanziona le conseguenze della mancata o tardiva denuncia.
Mettiamo insieme quello che dicono le Leggi, quello che statuiscono i Giudici e vediamo di fare chiarezza.

Termine entro cui denunciare il sinistro:

Qual è il termine entro cui bisogna denunciare il sinistro alla propria assicurazione?
L’art. 1913 del codice civile dice TRE giorni.
Entro TRE giorni dal giorno in cui l’incidente si è verificato o dal giorno in cui l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Questa precisazione è necessaria perché non sempre l’assicurato è anche la persona coinvolta nel sinistro. Può essere infatti che l’assicurato non sia stato direttamente coinvolto nell’incidente perché ad esempio la sua autovettura era in uso ad un’altra persona ed apprenda dell’incidente dopo i tre giorni dal fatto: in questo caso il termine dei tre giorni si calcola da quando l’assicurato è venuto a conoscenza dell’incidente.
L’onere di denuncia / avviso di sinistro vale sempre in ogni caso in cui vi sia un’assicurazione, per cui non solo nelle ipotesi di RC auto ma anche nei casi in cui il rischio sia assicurato da una polizza. Quest’ultima ipotesi però merita una trattazione ed un approfondimento specifico a parte e non è oggetto del presente contributo.

Perché bisogna denunciare il sinistro alla propria assicurazione?

Comprendere esattamente a che cosa serva l’avviso di sinistro previsto dagli articoli 143 del Codice delle Assicurazioni e dall’art.1913 del codice civile, e il motivo per cui la legge ha imposto questo onere al danneggiato, permette di comprendere meglio e a fondo le conseguenze che derivano nel caso in cui il sinistro non venga comunicato o nel caso di denuncia tardiva (dopo i tre giorni).

La funzione dell’avviso di sinistro è quella di tutelare l’assicurazione sotto tre aspetti.
E’ importante che l’assicurazione sia messa a conoscenza tempestivamente del sinistro che ha coinvolto un suo assicurato perché in questo modo potrà:

  • accertare tempestivamente le cause del sinistro e l’entità del danno prima che eventuali prove possano disperdersi;
  • intervenire tempestivamente per il salvataggio delle cose assicurate, così evitando l’aggravamento del danno e riducendone l’ammontare
  • verificare la veridicità e fondatezza di eventuali richieste danni avanzate da parte di altri soggetti coinvolti nel sinistro.

Si tratta quindi di una funzione a tutela della Compagnia, in un’ottica di collaborazione con il danneggiato assicurato.

Cosa accade se non denuncio il sinistro all’ assicurazione o se lo denuncio dopo i tre giorni?

Che accade se non comunico all’assicurazione, al mio agente, di aver subito o causato un incidente? E se NON lo comunico nei tre giorni previsti dalla legge?

Vediamo cosa stabilisce la legge e cosa dicono i giudici

L’art. 1915 del codice civile – espressamente richiamato dall’art. 143 del Codice delle Assicurazioni – risponde a queste domande.
Prevede che: l’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso perde il diritto all’indennità, mentre l’assicurato che colposamente omette di adempiere a tale obbligo potrà vedersi ridotto l’indennizzo in misura proporzionale al danno sofferto dall’assicurazione.
La legge prevede quindi conseguenze più o meno gravi a seconda che l’omesso o ritardato avviso avvenga con dolo o colpa.
Per capire in concreto e nella pratica cosa accade, è necessario calare quello che che dice la disposizione normativa nelle aule di giustizia.
La norma va quindi letta alla luce della giurisprudenza che si è creata sul punto, ovvero delle sentenze dei giudici.

Sentenze di merito:

Tra le sentenze di merito più recenti sul punto, interessante è la sentenza del Tribunale Catania sez. V, 18/03/2020, n.1095, di cui si riporta la massima:

<<In tema di assicurazione contro i danni, l’inosservanza, da parte dell’assicurato, dell’obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità ed i tempi previsti dall’ art. 1913 c.c. ed, eventualmente, dalla polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all’indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall’assicuratore, ai sensi dell’ art. 1915, comma 2 c.c..  l’onere di provare la natura, dolosa o colposa dell’inadempimento spetta all’assicuratore. Nel caso previsto dall’ art. 1915 c.c. , comma 1 dovrà provare il fine fraudolento dell’assicurato; in quello regolato dall’art. 1915, comma 2 c.c. dovrà invece dimostrare che l’assicurato volontariamente non ha adempiuto all’obbligo di dare l’avviso, nonché la misura del pregiudizio sofferto.>>

La sentenza richiamata applica i principi dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

Sentenze di legittimità:

Tra le più recenti, Cassazione civile sez. III, 13/12/2019, n. 32793
<<Nella assicurazione contro i danni, quale è quella per la responsabilità civile di cui all’art. 1917 c.c., la prova della dolosa omissione dell’assolvimento dell’obbligo di avviso di cui all’art. 1913 c.c., che comporta la perdita del diritto all’indennità assicurativa, ai sensi dell’art. 1915 c.c. è a carico dell’assicuratore, dovendosi, in mancanza, presumere un inadempimento colposo, ricorrendo il quale l’assicuratore ha soltanto il diritto a una riduzione della indennità in ragione del pregiudizio effettivamente subito, così come ai sensi del successivo articolo 1932 del codice civile. Deriva da quanto precede, pertanto, che correttamente nella specie il giudice a quo ha escluso che si fosse determinato, a carico dell’assicurato, la perdita del diritto alla indennità, non avendo l’assicuratore se non con generiche doglianze dimostrato il dolo dell’assicurato, né il pregiudizio subito.>>

E dello stesso tenore la meno recente Cassazione civile , sez. III, 28/11/2007, n. 24733

<<La mancata comunicazione del sinistro all’assicuratore nel termine di tre giorni ex art. 1913 c.c., non comporta, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, atteso che è necessario valutare, in primis, se sussiste dolo o colpa nell’omissione, in quanto soltanto un comportamento omissivo doloso da parte dell’assicurato può determinare il venir meno del diritto all’indennità assicurativa, dovendo, al contrario, in caso di inadempimento colposo, soltanto ridursi l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla compagnia assicuratrice.>>
<<L’inosservanza da parte dell’assicurato dell’obbligo di dare avviso del sinistro ex art. 1913 c.c. non comporta, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, poiché è necessario valutare, in primis, se sussiste dolo o colpa nell’omissione.>>

Quindi in pratica cosa succede?

In pratica, se non si avvisa nel termine di tre giorni l’assicurazione dell’avvenuto sinistro di per sé NON accade nulla, nel senso che questo comportamento da parte del danneggiato automaticamente non gli determina alcuna conseguenza negativa: il danneggiato mantiene integro il proprio diritto al pieno risarcimento del danno subito.

Perché, infatti, il danneggiato possa vedersi negato o ridotto il risarcimento è necessario:

  • che dolosamente o colposamente il danneggiato abbia omesso o ritardato di dare l’avviso del sinistro;
  • che l’assicurazione – a causa dell’omissione o del ritardo – abbia subito un danno;
  • che l’assicurazione fornisca la prova del dolo e della colpa nel comportamento del danneggiato, come anche la prova del danno subito.

Non è sufficiente quindi che l’Assicurazione, per negare o ridurre il risarcimento, dica di non essere stata messa a conoscenza in tempo dell’accaduto e dica di essere stata danneggiata, ma è necessario che fornisca la prova del fatto che il danneggiato ha fraudolentemente (cioè dolosamente) o volontariamente omesso di comunicare il sinistro ed anche che fornisca la prova che tale comportamento scorretto le ha causato un danno.
Solo se sussistono tutti questi elementi, quindi, si potrà avere un mancato o ridotto risarcimento.

Cosa potrebbe fare l’assicurazione?

Hai subito un sinistro e non lo hai comunicato entro i tre giorni successivi alla tua assicurazione. L’assicurazione potrebbe inviarti una comunicazione come questa che trovi sotto.
A volte, infatti, è l’assicurazione stessa che invia al proprio assicurato una richiesta di conferma che il sinistro sia avvenuto, magari perché nel frattempo un’altra persona coinvolta nello stesso incidente ha avanzato richiesta di risarcimento danni.

Ecco che potresti ricevere dalla tua assicurazione una lettera (normalmente la si riceve per raccomandata) del seguente tenore:

<<Egregio sig. Rossi, abbiamo ricevuto una richiesta danni dal signor Bianchi con riferimento al sinistro avvenuto in data XXXX. La informiamo che l’assicurato ha il dovere di denunciare il sinistro alla propria Assicurazione entro 3 giorni dal fatto e che procederemo alla gestione della pratica sulla base dei soli elementi in nostro possesso, con facoltà di rivalerci verso di Lei per la mancata denuncia>>.

Se hai ricevuto una comunicazione di questo tenore dalla tua assicurazione: NO PANICO.

A fronte di tutto quanto abbiamo spiegato in precedenza, infatti, non bisogna preoccuparsi troppo anche se non si è fatta la denuncia dell’incidente entro i tre giorni previsti dalla legge.
Si tratta di comunicazioni che spesso vengono inviate in automatico dalle Compagnie ed hanno la funzione di ricevere dal proprio assicurato la conferma del sinistro.
Anche se la legge pone delle conseguenze teoricamente e potenzialmente molto gravi (la perdita o riduzione del risarcimento) per l’assicurato che non denuncia o denuncia tardi il sinistro, queste conseguenze, lette anche alla luce delle sentenze dei giudici, in concreto devono essere ridimensionate.
Come abbiamo visto, infatti, NON c’è nessun automatismo tra omessa o tardiva denuncia e perdita o riduzione del risarcimento. Queste conseguenze ci saranno solo se l’assicurato volutamente o colposamente non ha comunicato il sinistro e solo se da tale suo comportamento l’assicurazione ha subito un danno.
Perché il danneggiato realmente perda o veda ridotto il suo risarcimento è infatti necessario anche che l’assicurazione abbia subito un danno dal comportamento dalla mancata o tardiva denuncia e, in RC auto, questa ipotesi non è così frequente.
Infine, come detto, dolo, colpa e danno dovranno essere provati dall’Assicurazione nel caso in cui neghi completamente o in parte il risarcimento.

In definitiva: Cosa succede se non denuncio alla mia assicurazione l’incidente entro tre giorni?

Resta fermo che è onere del danneggiato denunciare subito o comunque il prima possibile l’incidente alla propria assicurazione, anche se i tre giorni sono passati.
Se non lo si è fatto e si dovesse ricevere una comunicazione simile a quella sopra riportata, è bene contattare subito la propria assicurazione, spiegando esattamente la dinamica dell’incidente e spendendo anche due parole sui motivi che hanno determinato il ritardo nella denuncia.

Nel caso, resta opportuno rivolgersi ad un avvocato esperto in materia che saprà gestire la pratica al meglio, senza incorrere nel rischio di decadere dai propri diritti di risarcimento.

 

Sg Studio Legale rimane a disposizione per chiarimenti.

 

 

 

8 Comments

  • Lorenzo Cellini

    21 Set 2021 at 23:53 Rispondi

    Quanto tempo vanno tenuti i fogli del cid dopo l’inoltro alì a compagnia assicurativa?

    • Sara Garziera

      22 Set 2021 at 8:21 Rispondi

      Buongiorno Lorenzo,
      a mio avviso e per esperienza, posso dirle che una copia del CID – dopo averla consegnata al proprio agente per comunicare il sinistro – è bene tenerla sino a quando non si è ottenuto il completo risarcimento. Questo se si tratta di un cid a firma congiunta.
      Grazie per il contatto e buona giornata,
      Avv. Sara Garziera

  • Riccardo Barbi

    25 Set 2021 at 17:38 Rispondi

    se il sinistro avviene ad esempio di venerdì, perché ci sono state difficoltà nella raccolta dei dati del sinistro, e la compagnia ovviamente è chiusa sabato e domenica essendo giorni di festa, il termine di tre giorni viene sospeso per il sabato e la domenica?
    Riccardo Barbi

    • Sara Garziera

      27 Set 2021 at 9:36 Rispondi

      Buongiorno Riccardo e grazie per il contatto.
      I 3 giorni non sono termini processuali per cui il decorso non è sospeso nei giorni festivi. E’ ovvio però che se l’impossibilità di comunicare il sinistro all’Agenzia nel rispetto dei 3 giorni, è giustificata dalla chiusura per giorni festivi o dall’oggettiva impossibilità per mancanza di conoscenza di tutti i dati dei veicoli coinvolti, il mancato rispetto del termine non ha rilevanza. Peraltro, il mancato rispetto del temine di 3 giorni rileva solo laddove ciò comporti un danno alla Compagnia.
      Resto a disposizione,
      Avv. Sara Garziera

  • Orsini Luciano

    29 Set 2023 at 19:39 Rispondi

    Buongiorno
    Sono stato investito su una pista da sci ai primi di febbraio riportando la frattura del bacino. Fatto querela sulla base dei dati forniti dalla Polizia (circostanze nominativo Polizza Allianz no….) la Compagnia dice al mio Studio Legale di non aver ricevuto denuncia del sinistro e inviterà l’assicurato a produrla (30 gg. fa).
    Volevo conoscere quali sono gli obblighi della compagnia di assicurazione verso il sottoscritto (danneggiato) nel caso di mancata denuncia da parte del loro assicurato.
    Ringraziando fin d’ora per la cortese risposta Vi invio i miei migliori saluti.

    • Sara Garziera

      30 Set 2023 at 8:39 Rispondi

      Buongiorno Luciano,
      lei intende che era entrato in possesso dei dati dell’assicurazione RC del soggetto che le ha causato la caduta e che ha inoltrato la richiesta danni all’assicurazione di questo soggetto, giusto?
      L’assicurazione della persona che le ha causato il danno non ha nessun obbligo nei suoi confronti (nei confronti del danneggiato), perchè lei non ha azione diretta nei confronti di questa assicurazione.
      Lei ha diritto di ricevere il risarcimento – e quindi ha azione diretta – nei confronti della persona che l’ha investita, se poi questa persona è anche assicurata allora la pratica viene gestita con questa assicurazione, limitatamente però alle garanzie assicurate. Questo significa, ad esempio, che se il suo danno vale 50.000 e la persona è assicurata per 10.000, il restante danno di 40.000 lei ha sempre diritto di riceverlo direttamente dalla persona che glielo ha causato.
      E’ fondamentale, quindi, che la formale diffida danni venga inviata a chi le ha causato il danno e poi, indirettamente, alla sua assicurazione.
      Se l’assicurato, poi, non fa la denuncia danni alla sua assicurazione, l’unica cosa che lei può fare è iniziare l’azione nei confronti di questi che poi chiamerà in causa la sua assicurazione a manleva.
      Spero di essere stata chiara, grazie e buona giornata
      Avv. Sara Garziera

  • Andrea

    09 Nov 2023 at 5:11 Rispondi

    Salve se e possibile sapere cosa fare.. la mia ragazza a fatto un piccolo tamponamento praticamente l auto d avanti un piccolo graffio il tipo della macchina dopo 10 giorni mi manda il preventivo del carrozziere cosa devo fare in questo caso sino adesso non abbiamo compilato niente….visto che son passati tre giorni….lui va alla sua assicurazione per chiedere il danno alla mia compagnia…lui a solo targa e documento…decade il risarcimento???grazie

    • Sara Garziera

      09 Nov 2023 at 19:44 Rispondi

      Buongiorno Andrea,
      no il risarcimento non decade. Se il signore che è stato tamponato ha denunciato l’incidente all’assicurazione indicando come responsabile la sua ragazza, l’assicurazione del danneggiato chiederà alla sua assicurazione se l’incidente è avvenuto e se la colpa è della ragazza: se l’incidente viene ammesso dalla ragazza, allora il danno lo pagherà l’assicurazione.
      Spero di essere stata chiara,
      Avv. Sara Garziera

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