cambiare il contenuto del CID

Cambiare il contenuto del CID se c’è un errore: si può?

Cambiare il contenuto del CID: si può fare? Hai fatto un incidente, compili il CID e tu e la controparte lo firmate. Tuttavia, ti accorgi in seguito che c’è un errore e ti chiedi se lo puoi cambiare. 

Il rischio di un CID compilato male o contenente un errore, è che ti venga attribuita parte di responsabilità e quindi una colpa nell’incidente, che in realtà non hai.

Se poi tu o la controparte avete consegnato il CID con l’errore all’assicurazione, è certo che abbia fatto fede quel contenuto sbagliato. Cambiare il contenuto del CID e rimettere le cose a posto, può quindi non essere semplice. Nonostante la sua complessità, diventa fondamentale per poter ricevere il giusto risarcimento.

 

Non temere: compilare un CID con un errore è una situazione molto comune 

Spesso ci si trova a barrare una casella invece di un’altra per mera disattenzione, o perché si è presi dalle fasi concitate che seguono un incidente appena subito.

La compilazione del modulo CID e la sua firma, infatti, sono attività che generalmente vengono effettuate nell’immediatezza dell’incidente. Pertanto è normale che il danneggiato, preso dallo shock del momento, non abbia la lucidità necessaria per comprendere appieno il contenuto e le conseguenze di ciò che sta firmando. 

In questo articolo approfondiamo proprio questa situazione. Partiremo con l’analisi del CID  a firma congiunta e il suo valore probatorio, per poi verificare se sia possibile cambiare o modificare il contenuto quando c’è un errore.

Cos’è il CID (ora CAI) o modulo di constatazione amichevole

Il modulo di contestazione amichevole, detto anche CID o CAI (constatazione amichevole incidente) è un modulo di denuncia di sinistro che gli automobilisti coinvolti in un incidente possono utilizzare per descrivere agevolmente le modalità in cui lo stesso è avvenuto.  

La compilazione di questo modulo, quando firmato da entrambe le parti coinvolte nell’incidente, acconsente ad una definizione più rapida della pratica di risarcimento del danno. 

Questo perché nel CID sono contenute diverse caselle in cui è possibile indicare, in maniera schematica, le informazioni necessarie per denunciare un sinistro. Dunque le informazioni relative ai conducenti e agli assicurati, la dinamica dell’incidente, eventuali feriti e testimoni, il luogo e l’orario in cui si è verificato.

Il modulo CID viene normalmente messo a disposizione agli assicurati dall’agenzia di assicurazione di riferimento. 

Occorre specificare che la compilazione del CID non è obbligatoria. In caso di incidente stradale, le parti coinvolte possono sempre decidere di chiamare le forze dell’ordine che procederanno alla redazione dei relativi rilievi. 

Questo succede quando, a causa della dinamica controversa del sinistro, nessuna delle due parti coinvolte intende assumersi la responsabilità del sinistro. 

Quindi, non essendoci un accordo sulla dinamica e sull’accertamento della responsabilità, al momento della denuncia del sinistro alla propria agenzia, la constatazione amichevole non verrà firmata da entrambe le parti, ma solo da colui che denuncia il sinistro alla propria assicurazione.

Naturalmente il CID sottoscritto da una sola parte, quanto alla dinamica ivi descritta, vincolerà esclusivamente il conducente che lo ha firmato. 

Il valore probatorio del CID a firma congiunta

Veniamo ora al caso analizzato in premessa: quale è il valore probatorio del CID a firma congiunta? 

Per CID a firma congiunta si intende il CID firmato da entrambe le parti che sono state coinvolte nel sinistro.

La questione del valore probatorio delle dichiarazioni contenute nel modello CID, sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale, è da sempre stata molto dibattuta.

Sul piano normativo la questione è disciplinata dall’art.143 co. 2 del Codice delle Assicurazioni Private che stabilisce che: 

<< Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.>>

Secondo l’articolo di cui sopra, le dichiarazioni rese dai conducenti e contenute nel modello de quo rappresentano una vera e propria confessione stragiudiziale, prevista e disciplinata dall’art. 2735 del Codice Civile. 

Sino a qui tutto chiaro.

Tuttavia, i problemi interpretativi sorgono relativamente all’opponibilità ai terzi del contenuto del CID a firma congiunta. Più nello specifico, all’opponibilità del CID all’assicuratore incaricato di liquidare il danno nella fase stragiudiziale e convenuto in un eventuale giudizio, ossia precedente ad un giudizio civile.

Sul punto è ormai unanime l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza. 

Con la sentenza n. 10311/2006, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il modulo CAI a doppia firma, pur non avendo valore di piena prova, genera una presunzione iuris tantum, valevole nei confronti dell’assicuratore, il quale potrà superarla fornendo prova contraria. 

Attenzione, questo vale solo in un caso

Quanto detto sopra vale solo in un determinato caso. Vale quando il CID viene portato a conoscenza dell’assicuratore prima che questo venga citato in giudizio, ossia nella fase stragiudiziale della vertenza. 

Ciò è stato stabilito dalla Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 22415/2017, ha chiarito che:

<< la denuncia di sinistro stradale deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all’assicuratore prima di citarlo in giudizio […] onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute >>. 

Cosa succede invece se il CID viene portato a conoscenza dell’assicuratore SOLO al momento della fase giudiziale? 

La Cassazione chiarisce la questione nella recente sentenza n. 25468 del 12.11.2020, riprendendo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e ribadendo che: 

<< se invece il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell’assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario >>.

In altre parole quindi, il valore probatorio del CID a firma congiunta varia in base al momento in cui il modulo è stato comunicato all’assicuratore.

Riassumendo

se il modello CID viene portato a conoscenza dell’assicuratore nella fase stragiudiziale della vertenza, il suo valore probatorio in giudizio sarà equiparato a quello della confessione stragiudiziale; 

se il modulo CID viene portato a conoscenza dell’assicuratore solo nella fase giudiziale, il documento avrà un valore probatorio esclusivamente indiziario. 

Come sovvertire il valore probatorio del CID

Il modulo di constatazione amichevole a firma congiunta inviato alla compagnia in fase stragiudiziale assume, in sede di giudizio, il valore di presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore. 

La presunzione di cui sopra può essere sovvertita dall’assicuratore solo se viene prodotta una prova contraria. Quest’ultima può derivare anche da altre risultanze di causa. Per esempio, una consulenza tecnica d’ufficio idonea a far emergere una dinamica del sinistro diversa da quella denunciata dalle parti. 

Il CID a firma congiunta avrà invece un valore meramente indiziario quando prodotto per la prima volta nel corso del giudizio conseguente al sinistro.  

Per quanto concerne il valore del CID a firma unica, questo rileverà solo quale denuncia del sinistro stradale, non producendo alcuna presunzione in merito alla dinamica del sinistro. 

In questo senso si è espresso il Tribunale di Terni che, nella sentenza n. 457 del 27.05.2022, ha stabilito che: 

<< I conducenti dei veicoli a motore devono denunciare il sinistro alla propria assicurazione avvalendosi dell’apposito modulo c.i.d.; qualora tale modulo sia firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, opera una presunzione – salva prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione – in merito al fatto che il sinistro si sia verificato proprio nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso. […] Ne consegue che la mancanza di firma del modulo da parte di entrambi i conducenti determina solo l’inoperatività della detta presunzione, con conseguente onere probatorio pieno a carico del danneggiato.>>

Si può cambiare il contenuto del CID se si si commette un errore? Cosa si può fare

A fronte dell’approfondita disamina di cui sopra, seguono alcuni consigli pratici per il caso in cui si sia consegnato alla propria assicurazione un CID compilato in modo errato.

E’ fondamentale comunicare subito per iscritto all’assicurazione che si è trattato di un errore di compilazione. Deve seguire la descrizione corretta della dinamica, nel modo più preciso possibile.

In altri termini, è necessario fornire all’assicurazione ogni elemento utile a dimostrare la correttezza della dinamica come è avvenuta. Quindi sicuramente diversa rispetto al contenuto del CID che erroneamente si è compilato. Se vi sono testimoni che hanno assistito all’incidente e  possono confermare quanto descritto, si consiglia di far firmare loro una dichiarazione e trasmetterla all’assicurazione. 

Un altro dato indispensabile lo si rinviene anche nella perizia del perito dell’assicurazione, incaricato di valutare la compatibilità dei danni con la dinamica. Allora è possibile richiedere formalmente al liquidatore che formuli quesito al perito, circa la compatibilità dei danni subiti con quanto accaduto. Può essere anche utile contattare direttamente il perito e spiegargli l’errore di compilazione del CID. In questo modo può effettuare le proprie valutazioni alla luce di tale circostanza.

In casi simili, l’assistenza di un avvocato professionista, che proceda a tutte le contestazioni necessarie, è la scelta migliore per scongiurare il rischio di vedersi compromesso o vanificato il pieno risarcimento.

 

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