conversione patente estera

Conversione Patente Estera: come avviene?

La domanda di conversione patente estera è una pratica burocratica che può risultare complessa. Le informazioni da conoscere prima di iniziare una procedura di conversione della patente estera sono infatti molteplici.

In questo articolo analizzeremo la pratica della conversione della patente estera con un approccio pratico e tecnico. Cercheremo, quindi, di farlo rispondendo ad alcune domande che ci vengono spesso poste dai Clienti che si rivolgono allo Studio per farsi assistere nella pratica di conversione della patente estera.

 Quando devo richiedere la conversione della patente estera?

Come abbiamo già visto, la conversione della patente estera deve essere richiesta dal cittadino straniero extracomunitario che abbia acquisito la residenza in Italia da più di un anno.

La conversione della patente estera è indispensabile per poter regolarmente guidare in Italia.

L’articolo 135 del Codice della Strada prevede infatti che il cittadino extracomunitario possa circolare con la propria patente estera, a determinate condizioni, solo entro l’anno dall’acquisizione della residenza in Italia. Trascorso questo limite di tempo, il cittadino straniero sarà obbligato – se vorrà continuare a condurre veicoli sul territorio italiano – a richiedere la conversione della propria patente estera.

La sanzione prevista per lo straniero che circola senza patente estera convertita è il ritiro della stessa.

Per quanto riguarda invece la conversione delle patenti rilasciate dagli Stati comunitari, il legislatore italiano ha previsto un automatico riconoscimento della validità dei documenti di guida comunitarie non scadute ed in corso di validità.

Una volta scaduta la patente, il cittadino comunitario dovrà richiederne la conversione.

Quale è l’Ufficio a cui richiedere la conversione della patente estera?

La conversione della propria patente estera, sia essa comunitaria che extracomunitaria, deve essere richiesta dal cittadino straniero presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile competente.

L’Ufficio della Motorizzazione Civile competente è quello del luogo di residenza.

Il dubbio che molto spesso ci viene sottoposto è quello relativo all’Ufficio a cui dovrà essere presentata la domanda, soprattutto nel caso in cui la patente estera sia stata ritirata come sanzione per la violazione dell’obbligo di mancata conversione.

L’articolo 135 dispone che la patente non convertita e ritirata dalle Autorità debba essere inviata alla Prefettura competente che, a sua volta, procederà ad inviare il documento da convertire all’Ufficio della Motorizzazione Civile competente.

Tuttavia, succede molto spesso che la Prefettura non trasmetta la patente da convertire alla Motorizzazione ed il documento di guida da convertire continua a giacere nell’Ufficio patenti della Prefettura.

In questo caso sarà necessario che il proprietario del documento presenti una formale istanza alla Prefettura, affinché disponga la trasmissione della patente alla Motorizzazione.

Per fare ciò, il cittadino straniero può farsi assistere da uno Studio legale, oppure delegare la pratica ad una persona terza.

Come presentare la domanda di conversione della patente rilasciata da uno Stato comunitario?

A differenza della conversione delle patenti extracomunitarie, che devono essere convertite entro un anno dall’acquisto della residenza in Italia, quelle rilasciate da uno Stato comunitario sono valide sino alla loro scadenza.

Invece, se la patente comunitaria è senza scadenza, dovrà essere convertita dal proprietario trascorsi due anni dall’acquisto della residenza in Italia.

La conversione della patente rilasciata da uno stato comunitario non è problematica.

Alla luce delle norme vigenti al momento della redazione del presente articolo, la domanda di conversione dovrà essere presentata dal richiedente, o da una persona da lui delegata, presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile competente, corredata dai seguenti documenti:

 

  • domanda su modello TT2112 disponibile, un modello prestampato disponibile o allo sportello dell’Ufficio di Motorizzazione Civile oppure online sul Portale dell’automobilista;

 

  • ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa N003-DIRITTI 10,20 | BOLLI € 32 (si tratta di una tassa dovuta per presentare la domanda di conversione);

 

  • solo se la patente è in scadenza, è scaduta di validità oppure non ha scadenza o ha validità superiore a quanto previsto dalla norme comunitarie dovrà essere depositata una fotocopia della ricevuta di visita di idoneità psicofisica rilasciata da un medico abilitato.

 

I medici abilitati sono i Medici delle Asl, militari e altri, definiti monocratici perché giudicano da soli oppure Commissioni mediche locali (CML), strutture composte da più medici che esprimono un giudizio collegiale. La validità della ricevuta è di 3 mesi se la visita è stata effettuata da medico monocratico e di sei mesi se effettuata da Commissioni mediche locali;

 

  • se NON c’è l’obbligo di effettuare la visita medica di idoneità psicofisica, dovranno essere presentate solo 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata;

 

  • la patente straniera in originale in corso di validità (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro;

 

  • documento di riconoscimento in originale e in fotocopia e codice fiscale in originale e in fotocopia.

 

Come presentare la domanda di conversione della patente rilasciata da uno Stato extracomunitario?

A differenza della patente comunitaria, la patente rilasciata da uno stato estero extracomunitario, per essere valida in Italia, deve necessariamente essere convertita.

Se la procedura di conversione della patente comunitaria non presenta particolari complessità, quella della conversione della patente rilasciata da uno Stato extracomunitaria è più problematica.

Infatti, le patenti convertibili sono esclusivamente quelle rilasciate da uno Stato che abbia un accordo di reciprocità in tal senso con l’Italia.

Nell’articolo precedente, che puoi consultare al questo link, sono elencati tutti i Paesi che attualmente hanno stipulato un accordo di reciprocità con l’Italia.

Se la tua patente è stata rilasciata da uno Stato che non fa parte dell’elenco, purtroppo non potrai richiedere la conversione del tuo documento di guida, ma dovrai necessariamente sostenere l’esame.

La domanda di conversione della patente estera deve essere presentata sullo stesso modello TT2112 imposto per le patenti comunitarie. Si tratta di un documento prestampato disponibile allo sportello dell’Ufficio della Motorizzazione oppure online sul Portale dell’automobilista.

Oltre al modello TT2112 – che dovrà essere compilato con i dati del richiedente – dovranno poi essere depositati una serie di documenti che di seguito andiamo ad analizzare.

Quali sono i documenti che dovranno corredare la tua istanza di conversione della patente extracomunitaria?

Come dicevamo prima, oltre al modello TT2112, dovrai presentare all’appuntamento in Motorizzazione i seguenti documenti:

 

  • Attestazione di versamento dell’imposta di € 10,20 sul c/c 9001 e di di 32,00 sul c/c 4028. Il pagamento può essere effettuato esclusivamente tramite Pagopa;

 

  • 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una originale;

 

  • Documento di riconoscimento in originale e in fotocopia e codice fiscale in originale e in fotocopia;

 

  • fotocopia della ricevuta della visita di idoneità psicofisica rilasciata da un medico abilitato.

 

A differenza della conversione della patente comunitaria, nel caso della conversione della patente extracomunitaria, la fotocopia della ricevuta della visita d’idoneità psicofisica è sempre necessaria.

Anche nel caso della conversione della patente extracomunitaria, il richiedente dovrà presentare presso la Motorizzazione la propria patente straniera in originale in corso di validità (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro.

Tuttavia, succede spesso che il cittadino straniero non sia più in possesso della propria patente in originale.

Questo perché – se trascorso un anno dall’acquisizione della residenza in Italia – si circola con patente extracomunitaria non convertita questa viene ritirata e trasmessa alla Prefettura.

Il cittadino straniero che intende quindi presentare domanda di conversione dovrà comunicare tale circostanza agli Uffici della Motorizzazione, facendo presente che la patente è stata ritirata a seguito di controllo e comunicando i dati del verbale di ritiro notificatogli.

In questo modo, se la patente è già stata trasmessa dalla Prefettura alla Motorizzazione, gli addetti ai lavori potranno verificarne la disponibilità.

In caso contrario, il proprietario dovrà presentare istanza alla Prefettura affinché disponga la trasmissione del documento di guida ritirato alla Motorizzazione.

ATTENZIONE: per la conversione di patenti rilasciate da alcuni Stati è richiesta la traduzione giurata del documento di guida.

Per traduzione giurata si intende una traduzione integrale della patente estera in lingua italiana, che deve essere certificata o dalla rappresentanza diplomatica – consolare dello Stato che ha rilasciato il documento di guida oppure da un traduttore ufficiale – o da un interprete che attesti con giuramento davanti all’ufficiale dello stato civile (normalmente un Cancelliere del Tribunale) la conformità al testo straniero.

Per richiedere la traduzione della propria patente, il cittadino straniero dovrà quindi presentare il documento in originale.

Tuttavia può succedere che, a seguito della sanzione di ritiro della patente non convertita, il richiedente non sia in possesso del suo documento di guida in originale.

In questo caso egli dovrà rivolgersi all’Ufficio della Motorizzazione civile ove è stata trasmessa la sua patente ritirata e richiedere il rilascio di una copia del documento conforme all’originale.

Questa copia conforme dovrà poi essere tradotta e depositata in allegato alla domanda di conversione.

Quali sono i documenti aggiuntivi che il cittadino extracomunitario dovrà presentare?

 I cittadini extracomunitari, che presentano domande per pratiche relative a patenti o veicoli, dovranno presentare alcuni ulteriori documenti.

I documenti che dovranno essere presentati sono:

 

  • Permesso di soggiorno o carta di soggiorno in originale in visione e in fotocopia oppure in copia originale o in copia semplice con dichiarazione di conformità all’originale, firmata dal proprietario del documento;
  • Se l’interessato è in attesa del rinnovo per scadenza o del primo rilascio del permesso di soggiorno, o del rinnovo dello stesso, deve presentare la fotocopia del documento di identità e, a seconda dei casi, fotocopia della ricevuta della richiesta di primo rilascio (ottenuta dall’ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia).

 

Stante la velocità con cui può cambiare la normativa, si precisa che tutte le informazioni contenute nel presente approfondimento sono valide al momento di redazione dello stesso.

Se sei un cittadino straniero extracomunitario residente in Italia da più di un anno ed hai bisogno di assistenza o di informazioni per la pratica di conversione della patente estera, SG Studio è a tua disposizione.

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