Risarcimento danni incidente stradale tabelle

Risarcimento Danni Incidente Stradale TABELLE

Il risarcimento danni incidente stradale, a seguito di lesioni, si quantifica mediante tabelle. Le tabelle servono come riferimento per quantificare il risarcimento del danno fisico permanente da incidente stradale.

Le tabelle sono diverse a seconda che si tratti di lesioni lievi o micro permanenti oppure di lesioni gravi o macro permanenti.

Avvocato, ma quanto prenderò più o meno?

Avvocato, ma quanto prenderò più o meno? Quanto vale il mio danno?

Sono domande che il Cliente danneggiato mi fa spesso.

Dopo aver subito una lesione a seguito di un incidente stradale, si ha l’urgenza di sapere “circa” a quanto può ammontare il danno che si ha subito, quanto verrà risarcito e quanto l’Assicurazione pagherà per quel danno. E’ un’urgenza che è ancora più forte quando le lesioni sono gravi e la vita del danneggiato è stata stravolta, a volte irreversibilmente, dall’incidente che ha subito.

In realtà, sono domande tutt’altro che banali e a cui non rispondo mai prima di aver visionato la perizia medica del nostro medico legale di parte, che indica il punteggio di invalidità corrispondente a quelle lesioni.

Non rispondo se non quando ho tutti gli elementi per poterlo fare e, soprattutto, solo quando so di poter fornire risposte precise. Certo, in base al tipo di lesione (lievi o gravi), per esperienza, posso indicare di massima il valore del danno, ma non potrei mai indicare cifre solo per lusingare o attirare il Cliente.

Di cifre, di somme, parleremo quando avremo raccolto tutti gli elementi per poterlo fare. Allora ne parleremo dettagliatamente, perché è fondamentale che l’assistito sia messo a conoscenza di ogni voce di danno che gli verrà risarcita.

E’ importante che abbia tutto chiaro, perché il danno lo ha subito lui, il risarcimento è il suo ed è necessaria la massima trasparenza, serietà e correttezza nei suoi confronti.

Premesso ciò, in questo articolo vedremo come funziona il risarcimento danni per incidente stradale con tabelle.

Quali sono le principali tabelle per la quantificazione del danno da lesioni causate da un incidente stradale e come funzionano i criteri di valutazione previsti nelle tabelle stesse.

Risarcimento danni incidente stradale tabelle: come funzionano 

Uno dei problemi principali nella quantificazione del danno biologico (lesioni), è da sempre stato quello di trovare un modo di liquidazione uguale per ogni tipo di lesione.

Il sistema delle tabelle tenta di risolvere questo problema, in quanto offre dei parametri sempre uguali per quantificare il danno, utilizzando come parametro di riferimento il punto di invalidità permanente.

Le tabelle, infatti, sono state formulate avendo come riferimento i punti di invalidità permanente conseguente ad una lesione.

A ciascun punto di invalidità (da 1 a 100) è stata poi fatta corrispondere una somma di denaro. L’importo di questa somma di denaro cresce con l’aumentare nel punteggio di invalidità e invece decresce con l’aumentare dell’età del danneggiato.

Per poter procedere correttamente alla quantificazione del danno non patrimoniale è indispensabile partire dalle risultanze della perizia medico legale.

La percentuale di invalidità subita dal danneggiato, infatti, viene stabilita dal medico legale. Solo una volta che viene stabilito il punteggio di invalidità sarà possibile abbinare a quel punteggio la corrispondente somma di denaro stabilità in tabella, incrociando il punteggio di invalidità con l’età del danneggiato.

Il punteggio di invalidità indicato dal medico legale in perizia si riporta nelle tabelle.

Le tabelle fungono da parametro di riferimento e da guida nella delicata operazione di quantificazione del danno, ma da sole non bastano ad esaurire il complesso e delicato procedimento di quantificazione del valore di una lesione.

Risarcimento danni incidente stradale tabelle: come si calcolano

I riferimenti tabellari, infatti, vanno modulati a seconda delle circostanze del caso concreto.

Un’attenta analisi del caso, della persona e della vita del danneggiato, permette di valorizzare ogni voce di danno presente e di far quindi  risarcire il danno subito dall’assistito.

La delicata, quanto fondamentale, operazione di quantificazione del danno, non può quindi esaurirsi nell’incrocio di dati tabellari. Benché una lesione simile possa comportare un medesimo grado di invalidità, quella stessa lesione può tradursi in conseguenze lesive molto diverse a seconda di ogni singolo caso concreto.

Ecco che, applicata la tabella, sarà poi indispensabile procedere con la personalizzazione del danno.

Per cercare di tradurre in termini più semplici quanto sopra espresso, si pensi ad esempio alla lesione di un dito a cui è seguita l’amputazione della falange.

L’amputazione di una falange di un dito, comporterà lo stesso punteggio di invalidità permanente per i danneggiati e, conseguentemente, a quel punteggio corrisponderà, come da tabella, uguale risarcimento.

Il danno patito del danneggiato, però, sarà molto diverso a seconda che il danneggiato sia una persona comune oppure un violinista magari di fama internazionale che, a seguito dell’amputazione della falange, non potrà più suonare.

È ovvio che in questo caso il danno patito dal violinista per la medesima lesione assume connotati peculiari e maggiori, che dovranno essere assolutamente considerati e valorizzati al fine di una corretta quantificazione del danno.

Il sistema delle tabelle nel Codice delle Assicurazioni

Ferma la validità e l’applicabilità dei principi previsti dal Codice Civile in materia di risarcimento del danno non patrimoniale a seguito di fatto illecito, nel caso in cui il fatto illecito sia rappresentato da un incidente stradale, la lesione che ne deriva andrà risarcita anche alla luce delle norme contenute nel Codice delle Assicurazioni.

Il codice delle assicurazioni ha scelto il metodo tabellare quale sistema di valutazione e calcolo del danno conseguente ad una lesione patita a seguito di incidente stradale.

Nell’ambito del risarcimento danni da incidenti stradali, infatti, le tabelle sono espressamente previste e richiamate nel codice delle assicurazioni.

Le tabelle di riferimento sono diverse a seconda che l’invalidità sia superiore o inferiore al 9%, ovvero a seconda che le lesioni siano macro permanenti o micro permanenti.

La distinzioni tra le due lesioni viene quindi fatta in base alla gravità della stessa; quando l’invalidità è determinata in una scala compresa tra lo 0 ed il 9% si parla di micro permanenti. Oltre il 9% d’invalidità permanente riconosciuta, la lesione viene considerata macro permanente.

In base alla gravità della lesione variano anche i parametri di valutazione dell’effettivo ammontare economico del risarcimento dovuto.

In particolare, il riferimento normativo è all’articolo 138 che disciplina il danno biologico per lesioni di non lieve entità (lesioni macro permanenti) all’articolo 139 che disciplina il danno biologico per lesioni di lieve entità (lesione lesioni micro permanenti).

Analizziamo quindi in dettaglio le tabelle di riferimento, a seconda che si tratti di lesioni macro permanenti oppure micro permanente.

Le tabelle per le lesioni micro permanenti

Le tabelle relative alle lesioni micro permanenti sono previste dall’articolo 139 del codice delle assicurazioni.

Art. 139 Codice delle Assicurazioni, al primo comma testualmente stabilisce che:

  1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita’, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, e’ effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
  2. a) a titolo di danno biologico permanente, e’ liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura piu’ che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidita’; tale importo e’ calcolato in base all’applicazione a ciascun punto percentuale di invalidita’ del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L’importo cosi’ determinato si riduce con il crescere dell’eta’ del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di eta’ a partire dall’undicesimo anno di eta’. Il valore del primo punto e’ pari a 795,91 euro;
  3. b) a titolo di danno biologico temporaneo, e’ liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilita’ assoluta; in caso di inabilita’ temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilita’ riconosciuta per ciascun giorno.

E il medesimo articolo ai comma 4 e 5:

  1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell’integrita’ psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita’.
  2. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT .

L’articolo 139 del Codice delle assicurazioni stabilisce un meccanismo di liquidazione del risarcimento fondato su una specifica tabella di natura normativa.

Si tratta infatti di una tabella che predisposta con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con quelli del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia e delle attività produttive, e viene periodicamente aggiornata secondo gli indici Istat, con decreto emanato dal Ministero dello sviluppo economico.

Alla data di redazione del presente approfondimento, l’ultimo aggiornamento è avvenuto con decreto del 8 giugno 2022 con decorrenza nel mese di aprile 2022.

Alla luce di tale aggiornamento, ora:

⁃      il danno biologico permanente per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a) dell’articolo 139, è stato aggiornato ad  € 870,97 per il primo punto di invalidità;

⁃      il danno biologico temporaneo per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b) dell’articolo 139, è stato aggiornato ad € 50,97 per ogni giorno di inabilità assoluta.

La tabella con gli importi aggiornati al D.M. 8 giugno 2022, attualmente in vigore la puoi trovare qui.

Le tabelle per le lesioni macro permanenti

L’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni espressamente prevede l’emanazione di una tabella unica, valida in ogni regione, cui fare riferimento per la quantificazione del danno conseguente a lesioni superiori al 9%.

Tale previsione è stata aggiornata con svariati interventi normativi (l’ultimo dei quali nel 2022) volti a posticipare la data di emanazione del Decreto Presidenziale di adozione di una tabella unica, valida a livello nazionale, per la quantificazione del danno da lesioni macro permanenti.

Ad oggi, però, tale tabella unica non è stata adottata.

Testualmente, l’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni prevede:

  1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con due distinti decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 1° maggio 2022, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il primo, di cui alla lettera a), su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, e il secondo, di cui alla lettera b), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito l’IVASS, si provvede alla predisposizione di specifiche tabelle uniche per tutto il territorio della Repubblica:
  2. a) delle menomazioni all’integrita’ psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;
  3. b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidita’ comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’eta’ del soggetto leso.
  4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera b), sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT.

 

Come sopra anticipato, nonostante la chiara previsione dell’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni, alla data di redazione del presente approfondimento non vi è ancora stata l’emanazione normativa di una tabella unica valida a livello nazionale.

Tale vuoto normativo, che risale al 2005 ovvero alla data di emanazione del Codice delle Assicurazioni, è stato sin da subito colmato dai Tribunali che hanno predisposto proprie tabelle di riferimento.

Di fatto, la predisposizione di più tabelle da parte dei Tribunali aveva determinato una disuguaglianza nella liquidazione del danno da lesioni macro permanenti, data la diversità dei criteri adottati dai diversi Uffici Giudiziari. La conseguenza era che si arrivava a risarcimenti diversi per il medesimo punteggio di invalidità, a seconda del tribunale cui ci si rivolgeva.

Alcuni Tribunali, infatti, liquidavano il danno da lesione macro permanente richiamando il criterio equitativo puro, altri con tabelle basate sul sistema “а punto”, altri riconoscendo quale unica voce risarcibile il danno non patrimoniale ed altri  invece distinguendo più voci ed anche addivenendo ad una personalizzazione del risarcimento.

Simili divergenze comportavano una situazione di disuguaglianza e mancata equità che era divenuta intollerabile a fronte dell’oggettiva diversità della quantificazione dei risarcimenti.

Su tale scenario si colloca la storica sentenza della Corte di Cassazione n. 12408/2011 che interviene riconoscendo le tabelle di Milano quali unico parametro di riferimento per la liquidazione del danno biologico su tutto il territorio nazionale.

Di seguito si riporta la massima della Corte di Cassazione:

Cassazione civile, sez. III, 07/06/2011, n. 12408

<<Poiché l’equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell’integrità psico-fisica presuppone l’adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di visioni normative (come l’art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto>>

Ad oggi, pertanto, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, come periodicamente aggiornate e correttamente interpretate, vengono utilizzate quale unico parametro di riferimento nella complessa e delicata operazione di calcolo del risarcimento del danno da lesioni macro permanente conseguenti a sinistro stradale.

Le Tabelle di Milano, attualmente applicabili, le trovi qui.

 

Questo è un approfondimento sul funzionamento del risarcimento danni incidente stradale tabelle. E’ una materia complessa, ma non preoccuparti, se hai qualche dubbio sul risarcimento che ti spetta puoi scriverci e ti risponderemo il prima possibile.

 

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