Risarcimento danni per incidente stradale: paga la tua assicurazione se è un risarcimento diretto

Nei casi di risarcimento danni per incidente stradale, se diretto,  l’assicurazione del danneggiato paga il danno al suo assicurato. Successivamente recupera le somme versate a titolo di risarcimento dall’assicurazione del soggetto che ha causato l’incidente stradale.
Si tratta di un meccanismo di risarcimento introdotto dall’articolo 149 comma 3 del Codice delle Assicurazioni, modificato dal D.L. 223/2007 che ne ha disposto l’attuale formulazione.
Il procedimento di risarcimento o indennizzo diretto da parte dell’assicurazione è pensato dal legislatore con l’intento di rendere più agevole il risarcimento per il danneggiato a seguito di un sinistro stradale.
Vediamo di seguito le caratteristiche principali della procedura di risarcimento o indennizzo diretto da parte dell’assicurazione. In questo modo da vi  posso fornire gli elementi utili per comprendere quando è la vostra assicurazione che deve risarcirvi e con che modalità.

Come funziona il risarcimento diretto dell’assicurazione

Tramite la procedura di risarcimento o indennizzo diretto il danneggiato può decidere di richiedere ed ottenere la liquidazione del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, direttamente alla propria compagnia assicuratrice.

Ciò rappresenta un’innovazione, poiché il danneggiato non dovrà rivolgere la propria richiesta alla compagnia assicuratrice del veicolo responsabile dell’incidente, bensì la indirizzerà alla propria assicurazione.

Funziona così: la richiesta di risarcimento danni va avanzata alla propria assicurazione che dovrà gestire il risarcimento e risarcire il danno. 

Una volta che la vostra assicurazione vi ha risarcito il danno, questa andrà a chiederne il rimborso all’assicurazione del soggetto che ha causato l’incidente.

La vostra assicurazione gestisce il risarcimento del danno per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro. Successivamente ottiene da quest’ultima un conguaglio forfettario per le somme che ha versato come risarcimento.

Questo conguaglio tra Compagnie di Assicurazione è regolato e avviene secondo le regole stabilite dalla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (c.d. CARD).

Risarcimento diretto dell’assicurazione: procedura facoltativa

Ricorrere alla procedura di risarcimento o indennizzo diretto non è obbligatorio per il danneggiato, ma resta facoltativo.

Questo significa che il danneggiato può sempre decidere di procedere scegliendo la procedura ordinaria, cioè avanzando la richiesta di risarcimento danni al responsabile dell’incidente e alla sua assicurazione. 

Questa affermazione è pacifica, ed è stata oggetto di una importante sentenza della Corte Costituzionale.

Secondo la Corte Costituzionale, infatti, il danneggiato ha facoltà di scegliere se richiedere direttamente il risarcimento alla propria compagnia assicuratrice oppure al responsabile civile e all’assicurazione di quest’ultimo. 

Corte Costituzionale, 19/06/2009, n.180

<<La procedura di risarcimento diretto dei danni prodotti da sinistro intervenuto fra veicoli a motore assicurati per la responsabilità civile obbligatoria prevista dall’art. 149 c. assicur., deve essere intesa nel senso che garantisce la facoltà per il danneggiato di optare per la proposizione della detta azione nei confronti della propria assicurazione e non concretizza, quindi, un obbligo in tal senso. Un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma lascia emergere, infatti, come la stessa permetta al danneggiato di proporre l’azione, nei casi disciplinati dal suddetto articolo, non solo nei confronti della propria assicurazione, ma anche verso l’assicurazione del responsabile civile ex art. 144 e ss. c. assicur., come anche personalmente nei confronti di quest’ultimo ex art. 2054 c.c.>>

Nonostante si tratti solo di possibilità e non di obbligo, le Assicurazioni gestiscono i sinistri applicando il risarcimento o indennizzo diretto come richiesta praticamente obbligatoria.
E ciò vale soprattutto per il caso di incidenti stradali con soli danni materiali.

Ferma comunque la possibilità per il danneggiato di rifiutare tale modalità e procedere diversamente.

Quando si applica la procedura di risarcimento o indennizzo diretto

La procedura del risarcimento o indennizzo diretto dell’assicurazione non si applica in tutti i casi di incidenti stradali, ma vale per determinati tipi di incidenti.

Questo significa che il danneggiato potrà chiedere i danni alla propria assicurazione soltanto in alcuni casi. La richiesta danni per essere corretta andrà invece rivolta al soggetto responsabile dell’incidente e alla sua assicurazione.

Vediamo quando si applica la procedura di risarcimento o indennizzo diretto:

  1. quando il sinistro avviene tra massimo due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria; 
  2. entrambi i veicoli devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano le cui compagnie assicurative devono aver aderito alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD);
  3. dal sinistro devono derivare danni materiali al veicolo assicurato, danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente e/o danni fisici al conducente non responsabile del sinistro che rientrino nei limiti delle lesioni micropermaneti (con invalidità entro il 9%)

1) Incidente tra due veicoli a motore identificati e assicurati

Perché sia applicabile la procedura del risarcimento o indennizzo diretto:

nel sinistro devono essere coinvolti due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria. 

Articolo 149 Codice Assicurazioni, al primo comma che stabilisce infatti che:

“1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. 

La formulazione di questo articolo ha posto non pochi interrogativi agli studiosi del diritto. 

La questione principale era quella di comprendere se il legislatore intendesse limitare l’applicazione dell’indennizzo diretto ai soli incidenti tra due veicoli a motore, o se il risarcimento si potesse applicare anche ai sinistri che coinvolgevano più veicoli. In quest’ultimo caso, la responsabilità è da attribuire ad un solo conducente.

L’esempio classico è quello del tamponamento a catena di veicoli incolonnati lungo un tratto di strada. Un tamponamento cagionato da un solo veicolo che per distrazione o eccessiva velocità, urta l’ultima automobile della fila che, di conseguenza, causa per inerzia la catena di urti. 

La Corte di Cassazione si è espressa sulla questione solo una volta, interpretando la norma in modo estensivo, decidendo come di seguito riportato.

Cassazione 7 febbraio 2017 n. 3146

 è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli i cui conducenti siano responsabili del danno 

A fronte di questa decisione, quindi, nel caso di tamponamento a catena in cui la responsabilità però è solo di un conducente, la procedura di risarcimento diretto sembra applicabile.

2) Incidente tra due veicoli immatricolati in Italia e adesione delle assicurazioni alla CARD

Perché sia applicabile la procedura del risarcimento o indennizzo diretto, è anche necessario che i veicoli coinvolti siano immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano. 

Questo vincolo viene posto dall’art. 13 del D.P.R. n. 254/2006 “Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto”, che impone l’obbligo per tutte le compagnie assicuratrici con sede legale in Italia, di stipulare tra loro una convenzione con lo scopo di regolamentare i rapporti di attuazione della procedura di risarcimento diretto.

In proposito, l’A.N.I.A, associazione che raggruppa tutte le imprese assicuratrici italiane, ha emanato la C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto), che all’art. 2 dispone l’obbligatorietà dell’adesione a tale convenzione per le imprese assicuratrici con sede legale in Italia. 

Per quanto riguarda le imprese assicuratrici che hanno sede legale in altri Stati dell’Unione Europea e che operano nel territorio italiano, queste ad oggi hanno la mera facoltà di aderirvi.

3) Incidente con soli danni materiali e/o danni fisici lievi

La procedura di risarcimento o indennizzo diretto trova un limite di applicazione con riferimento alla tipologia di danni derivati dall’incidente.

E’ infatti applicabile nei soli casi in cui dall’incidente siano derivati danni materiali al veicolo assicurato, danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente e/o danni fisici al conducente non responsabile del sinistro che rientrino nei limiti delle lesioni micropermanenti (con invalidità entro il 9%)

Articolo 149 Codice Assicurazioni, al secondo comma che stabilisce infatti che:

<<La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’articolo 139.>>

Per quanto concerne il risarcimento per i danni subiti dal terzo trasportato questi non possono essere richiesti tramite la procedura di indennizzo diretto. 

L’art. 141 del Codice delle Assicurazioni dispone che il terzo trasportato debba essere sempre risarcito dalla compagnia del veicolo sul quale si trovava. Ciò accade indipendentemente dalle responsabilità per il sinistro e dalle conseguenze sopportate.

Precisa il secondo comma dell’articolo 149 Codice delle Assicurazioni:

<<La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall’articolo 141.>>

Quando non si applica la procedura risarcimento o indennizzo diretto dell’assicurazione

Individuati i casi e i requisiti per richiedere il risarcimento con la procedura di risarcimento o indennizzo diretto, vediamo in quali casi non si applica.

La procedura di risarcimento o indennizzo diretto non si applica nei casi di:

  • Incidente stradale senza urto (così detti sinistri da turbativa);
  • Incidente stradale che vede coinvolti più di due veicoli (con le precisazioni fatte sopra);
  • Incidente stradale in cui il danneggiato ha riportato lesioni gravi con un’invalidità permanete superiore al 9% (lesioni macropermanenti);
  • Incidente stradale in cui sia coinvolto un veicolo straniero immatricolato all’estero;
  • Incidente stradale in cui sia coinvolto un ciclomotore che non sia munito della nuova targa (ex d.P.R. n. 53/2006). 
  • Richiesta risarcimento danni del terzo trasportato danneggiato

La procedura di indennizzo diretto: cosa deve fare il danneggiato

Con i presupposti per l’applicazione del risarcimento o indennizzo diretto da parte dell’assicurazione, il danneggiato dovrà inoltrare la richiesta danni alla sua Compagnia di assicurazione.

La richiesta deve contenere tutta una serie elementi ben specifici e indicati dalla legge.

Se vuoi sapere esattamente come va fatta la richiesta danni, quali elementi deve contenere per essere valida e completa senza incorrere in errori, trovi un approfondimento qui.

Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento, l’assicurazione:

– se nell’incidente si sono verificati soli danni alle cose:

entro 60 giorni (che si riducono a 30 se c’è un CAI sottoscritto da entrambi i conducenti) dalla ricezione della richiesta di risarcimento completa di tutti gli elementi elencati, l’assicurazione dovrà procedere al risarcimento, oppure dovrà comunicare i motivi per i quali non intende farlo.

– se l’incidente ha causato anche danni alla persona:

per le richieste risarcitorie relative a lesioni, il termine per la formulazione dell’offerta obbligatoria (o del diniego) è di 90 giorni.

Durante questo periodo, il danneggiato dovrà sottoporsi alla visita medico legale disposta dalla compagnia assicurativa con il proprio medico fiduciario. Egli non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell’impresa, per non causare la sospensione dei termini per formulare l’offerta e per esercitare l’azione giudiziale.

L’offerta può essere accettata o rifiutata dal danneggiato ovvero trattenuta in acconto.

L’Assicurazione è comunque obbligata, a risarcire il danneggiato entro quindici giorni dall’accettazione dell’offerta o dal rifiuto della stessa, anche nel caso di mancata risposta da parte del danneggiato.

In caso di mancato risarcimento dei danni il danneggiato potrà agire in giudizio con azione diretta nei confronti della propria compagnia assicurativa.

Sg Studio Legale rimane a disposizione se hai bisogno di assistenza o di chiarimenti.

4 Comments

  • tre moda srl

    12 Mag 2022 at 8:02 Rispondi

    l’autoofficina che ha riparato il danno chiede al danneggiato la differejnza iva che non ha avu
    to per intero dalla compagnia assicurativa.E’ esatto?

    • Sara Garziera

      12 Mag 2022 at 9:24 Rispondi

      Buongiorno Mariarosa,
      se la Carrozzeria è stata pagata direttamente dall’assicurazione, presumo ci sia stata una cessione del credito da parte del danneggiato a favore della Carrozzeria: in questo caso la fattura emessa dalla Carrozzeria deve essere pagata per intero (iva compresa) dall’Assicurazione e il danneggiato non deve nulla alla Carrozzeria.
      Per essere più precisa, dovrei però sapere esattamente in forza di che cosa l’Assicurazione ha pagato direttamente la Carrozzeria e il motivo per cui l’Assicurazione non ha corrisposto anche l’IVA.
      Il danneggiato, comunque, (se non ha colpa nel sinistro) ha sempre diritto a ricevere il risarcimento completo da parte dell’Assicurazione e non deve pagare nulla.
      Avv. Sara Garziera

  • Daniele

    05 Lug 2022 at 19:08 Rispondi

    Buonasera.
    Circa due anni fa ho stipulato una assicurazione atti vandalici ecc, collegata al finanziamento durante l’acquisto di nuova autovettura.
    Lo scorso mese di maggio ho avuto il danneggiamento della mia auto da parte di ignoti, per cui ho presentato denuncia alla compagnia di apertura sinistro. L’assicurazione dopo avermi chiesto documenti, denuncia delle autorità e foto del danno, più un preventivo di un carrozziere, prima mi telefona e poi mi invia una email dicendomi di aver contattato la carrozzeria e che questi gli rispondeva che non aveva più notizie circa la riparazione o-meno del mio veicolo, pertanto mi invitava a prendere contatti con lo stesso in modo che il loro perito si accordasse con loro.
    Alchè, io rispondevo di non aver dato alcun incarico alla ditta ma di essermi limitato solo a richiedere un preventivo di riparazione, come tra l’altro richiestomi dalla compagnia, senza firmare la cessione del credito. Poi va bè mi dice che ci sono delle clausule se la macchina viene riparata in carrozzeria convenzionata o privata più franchigia ecc..
    Pertanto, le chiedo se sono obbligato a riparare il veicolo? caso contrario ho diritto a ricevere l’indennizzo del danno e poi decidere di ripararla o meno. Grazie

    • Sara Garziera

      08 Lug 2022 at 7:52 Rispondi

      Buongiorno Daniele,
      per risponderle e poterle essere realmente d’aiuto, avrei bisogno di analizzare la sua polizza. In linea di principio lei non è obbligato a riparare il veicolo, pur avendo diritto al rimborso delle spese di riparazione, come da preventivo. Non trattandosi però di un caso in RC auto, ma di una polizza privata è necessario verificare e analizzare le condizioni di polizza per vedere se è previsto qualcosa al riguardo e, soprattutto, se eventuali clausole che escludono il risarcimento perchè l’auto non viene riparata possano essere contestate.
      Resto a disposizione se dovesse avere bisogno,
      Cordialmente,
      Avv. Sara Garziera

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