incidente a catena chi paga

Incidente a catena: chi paga?

Incidente a catena: chi paga? L’incidente catena o tamponamento a catena è tra gli incidenti più frequenti, ma può non essere così chiaro chi paga in questi casi, ovvero quale assicurazione deve risarcire i danni.

L’incidente a catena o tamponamento a catena, infatti, è tra gli incidenti stradali la cui dinamica desta maggiori interrogativi tra i danneggiati.

Se infatti è pacifico che quando si viene tamponati da un veicolo che ci precede, la responsabilità del sinistro è attribuita a questo ultimo, nell’incidente a catena o tamponamento a catena individuare a chi spetta la responsabilità non è un’operazione così immediata.

Questo perché nel caso di tamponamento a catena la responsabilità dipende dalle modalità con cui il tamponamento è avvenuto. Inoltre, come vedremo in dettaglio, cambia a seconda che i veicoli coinvolti siano fermi oppure in movimento.

Come in ogni caso di incidente stradale per ripartire correttamente la colpa, e ottenere il pieno risarcimento del danno, è fondamentale partire da una corretta analisi della dinamica.

In questo articolo cercheremo di spiegare come viene attribuita la responsabilità dell’incidente a catena o tamponamento a catena e quale Assicurazione dovrà pagare il danno. Individuare il responsabile del tamponamento a catena, infatti, permette di capire a quale Assicurazione dei veicoli coinvolti dovrà essere correttamente indirizzata la richiesta di risarcimento danni.

Iniziamo con il caso più semplice di tamponamento, cioè l’ipotesi di tamponamento che ha coinvolto due soli veicoli. Analizzeremo poi il caso più complesso del tamponamento a catena che ha coinvolto tre o più veicoli.

Il tamponamento tra due soli veicoli

Il tamponamento che coinvolge solo due veicoli, detto tamponamento singolo, si verifica quando un’auto impatta contro la parte posteriore di un’altra auto che procede nella sua stessa direzione di marcia.

In caso di tamponamento singolo è la responsabilità viene generalmente attribuita al veicolo che tampona.

Questo perché si presume che il conducente del veicolo tamponante non abbia rispettato le disposizioni del Codice della Strada volte, per l’appunto, ad impedire lo scontro.

L’articolo che si presume violato è il 149 del Codice della Strada che, al comma 1, che stabilisce che:

<< Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.>>

Inoltre, l’art. 141 del Codice della Strada stabilisce che:

<< 1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto   riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle    persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

  1. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
  2. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause,                           nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
  3. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l’incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.>>

 La responsabilità nel tamponamento tra due soli veicoli

Quando accade un tamponamento singolo, quindi, la responsabilità è generalmente attribuita al conducente del veicolo che tampona.

E’ una responsabilità che si presume dalla condotta di guida del conducente che, per colpa, non è stato in grado di arrestarsi e di evitare l’impatto. Il conducente, non avendo rispettato la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva e avendo mantenuto una guida non attenta e controllata, non è stato in grado di arrestare tempestivamente il proprio veicolo, entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

L’ostacolo prevedibile, dunque, è rappresentato dal veicolo che lo precede e che può aver frenato improvvisamente o può essere stato fermo sulla carreggiata. In questo caso quindi si presume la responsabilità del tamponante.

Il conducente del veicolo che ha tamponato, tuttavia, potrà esonerarsi dal dover corrispondere il risarcimento del danno solo se riuscirà a dimostrare che l’impatto non è stato causato da un suo comportamento colposo, ma da circostanze imprevedibili e del tutto inevitabili.

Sul punto si è anche recentemente espressa la Corte di Cassazione, con un’importante sentenza.

La Corte di Cassazione Sezione Civile n. VI con la sentenza n. 3398 del 03.02.2023, ha stabilito che:

<< In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, codice della strada, dalla presunzione ‘de facto’ di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l’onere di  fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da  causa in tutto o in parte non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale.>>

In caso di tamponamento singolo si applicherà, sussistendone tutti i presupposti, la procedura di risarcimento diretto ex art. 149 del Codice delle Assicurazioni, che prevede che la domanda di risarcimento debba essere indirizzata alla propria Assicurazione.

L’indennizzo diretto, come vedremo di seguito, non si applica invece quando ad essere coinvolti siano più di due veicoli, come nel caso del tamponamento a catena.

Il tamponamento multiplo o tamponamento a catena: chi paga

Analizziamo ora la dinamica del tamponamento che coinvolge più di due veicoli uno dietro l’altro, ovvero il tamponamento a catena o multiplo.

In particolare vediamo come viene attribuita la responsabilità e come procedere correttamente con la richiesta di risarcimento danni.

In questo caso, per individuare il colpevole dell’incidente, è necessario distinguere tra il tamponamento a catena che avviene tra veicoli fermi ed il tamponamento a catena tra veicoli in movimento.

La responsabilità nel tamponamento a catena tra veicoli fermi

Nel caso del tamponamento a catena tra veicoli fermi, la giurisprudenza è concorde nel riconoscere la responsabilità dell’incidente all’ultimo veicolo che, con la sua condotta colposa, genera la prima collisione.

I veicoli incolonnati che, spinti dall’inerzia del primo impatto, andranno a collidere a loro volta con i veicoli antecedenti, non saranno invece considerati responsabili dell’incidente.

La giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere quale unico responsabile del tamponamento a catena tra veicoli fermi, l’ultimo veicolo che da tergo ha determinato la collisione, sospingendo di conseguenza gli altri veicoli incolonnati.

Tra le tante riportiamo una recente sentenza di merito che è chiara sul punto.

Con la sentenza n. 817 del 31.05.2021  il Tribunale di Brindisi in qualità di Giudice d’Appello, ha stabilito che:

<< In tema di circolazione stradale, nell’ipotesi di autovetture ferme e nel caso in cui si verifichi un tamponamento a catena, la responsabilità è ascrivibile al conducente dell’ultimo veicolo. Dunque, responsabile unico dei vari tamponamenti è da ritenersi l’ultimo della fila che, in movimento e non osservando la distanza di sicurezza, abbia tamponato l’ultimo dei veicoli che lo precedeva. Nel caso di specie – ricordando la regola posta dall’articolo 149, comma 1, del codice della strada, per la quale il conducente di un veicolo deve           essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede – la Corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado che già aveva ritenuto responsabile del sinistro il conducente dell’ultimo veicolo, per aver tamponato i veicoli fermi incolonnati che lo precedevano. >>

Prima di presentare la richiesta di risarcimento del danno subito a seguito di un tamponamento a catena occorrerà quindi accertarsi che i veicoli che ci precedevano fossero fermi.

Una volta verificata questa circostanza, la richiesta di risarcimento andrà indirizzata all’Assicurazione dell’ultimo veicolo della fila, ritenuto unico responsabile dell’incidente stradale.

La responsabilità nel tamponamento a catena tra veicoli in movimento

Se individuare la responsabilità del tamponamento a catena tra veicoli fermi è un’operazione relativamente semplice, più complessa è la situazione in cui il tamponamento è avvenuto tra veicoli in movimento.

Pensiamo agli incolonnamenti che si creano davanti ad un ostacolo alla viabilità, quando ancora i veicoli non sono completamente fermi, ma rallentano progressivamente.

Se si verifica un tamponato in questa situazione, come si fa ad individuare il responsabile dell’incidente?

Si tratta di una questione che nel tempo è stata molto dibattuta.

Ora la giurisprudenza è ormai costante nell’affermare che, in caso di tamponamento tra veicoli in movimento, la responsabilità dell’incidente verrà ripartita in uguale misura tra ciascun conducente che abbia in qualche modo concorso a provocare il danno subito dai singoli veicoli.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità richiama il principio della presunzione di colpa di cui all’art. 2054 del Codice Civile.

L’articolo 2054 c.c. al comma 1 ed al comma 2 stabilisce che:

<< 1. Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

  1. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.>>

Proprio invocando tale articolo, la Corte di Cassazione, anche recentemente si è espressa stabilendo che:

<< Nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione l’art. 2054, comma 2 c.c., con la conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli, fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, mentre nel caso di scontri successivi fra veicoli   fermi in colonna, l’unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente         che le abbia determinate, tamponante l’ultimo dei veicoli della colonna stessa.>> (Corte di Cassazione, sentenza n. 4304 del 18.02.2021).

Alla luce di quanto sopra, è evidente come la presunzione di colpa farà scattare in capo ad ogni conducente la responsabilità di risarcire il danno provocato alla parte posteriore del veicolo che ha tamponato.

Anche nel caso del tamponamento multiplo, vale sempre la possibilità per il conducente di superare la presunzione di colpa che gli è stata addebitata, offrendo la prova liberatoria che il danno era inevitabile e così andando esente dall’obbligo di dover risarcire il danno.

La prova liberatoria, come stabilito anche dalla sentenza della Corte di Cassazione sopra enunciata, verterà sull’aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Naturalmente, anche in questo caso, il primo veicolo della colonna non avrà alcuna responsabilità.

La richiesta di risarcimento del danno nel tamponamento a catena

Risolta la questione della responsabilità nel tamponamento a catena, e quindi individuata l’Assicurazione a cui indirizzare la domanda di risarcimento, vediamo come si procede alla richiesta di risarcimento danni.

Che sia un tamponamento a catena tra veicoli fermi o tra veicoli in movimento, la modalità di richiesta di risarcimento che il danneggiato dovrà presentare segue le medesime modalità.

Infatti, l’ipotesi di tamponamento multiplo che – per definizione – vede coinvolti più di due veicoli, esclude la possibilità di applicare il sistema dell’indennizzo diretto previsto ex art. 149 del Codice delle Assicurazioni.

La domanda risarcitoria non andrà quindi indirizzata in via principale alla propria Assicurazione, bensì direttamente all’Assicurazione del veicolo responsabile del tamponamento.

In questo caso bisognerà quindi fare esplicito riferimento all’art. 148 del Codice delle Assicurazioni e formalizzare la richiesta risarcitoria seguendo le disposizioni previste per il risarcimento in forma ordinaria. Al riguardo, se ti interessa sapere come procedere,  trovi un approfondimento qui.

Concludendo

Benché l’incidente catena o tamponamento a catena sia tra le dinamiche più comuni di incidente stradale, sotto il profilo risarcitorio tale dinamica può nascondere delle insidie.

Ecco perché è fondamentale, per non incorrere in leggerezze o errori che potrebbero compromettere il risarcimento, avere ben chiaro quale autoveicolo sia responsabile dell’incidente e, di conseguenza, a quale assicurazione inoltrare la richiesta di risarcimento danni.

Come visto, la distinzione principale ai fini del riparto delle responsabilità riguarda la dinamica per cui nel tamponamento i veicoli coinvolti siano fermi oppure in movimento.

In linea di principio e salvo le precisazioni e le deroghe sopra rilevate, nell’ipotesi in cui i veicoli sono fermi, la responsabilità ricade pienamente ed interamente sull’ultimo veicolo che per primo ha determinato la collisione, sospingendo di conseguenza gli altri veicoli incolonnati l’uno contro l’altro.

La richiesta di risarcimento andrà qui indirizzata all’Assicurazione di questo veicolo, ritenuto unico responsabile dell’incidente stradale.

Nell’ipotesi in cui invece i veicoli sono in movimento, si presume una colpa in capo ad ogni conducente responsabile del danno provocato alla parte posteriore del veicolo che ha tamponato. Ciascun danneggiato, quindi, dovrà avanzare la richiesta di risarcimento direttamente all’Assicurazione del veicolo responsabile del tamponamento subito.

 

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