10 punti invalidità risarcimento: come cambia? Ecco cosa devi sapere
Se a seguito di un incidente stradale derivano lesioni che comportano 10 punti di invalidità, quale è il risarcimento che ti spetta? Perché vedersi riconoscere i 10 punti di invalidità può fare la differenza nel caso del risarcimento?
I 10 punti di invalidità, ai fini del risarcimento del danno, non sono solo un numero. Rappresentano piuttosto il discrimine tra lesioni micro permanenti e lesioni macro permanenti. E questo discrimine comporta effetti importanti al fine del risarcimento, non solo con riferimento al quantum del risarcimento spettante al danneggiato, ma anche sotto il profilo della procedura da seguire per ottenere il risarcimento.
Superare i 10 punti di invalidità fa la differenza nell’ammontare del risarcimento. Infatti, già se si superano i 9 punti di invalidità, cioè in caso di lesioni macro permanenti, la quantificazione del danno avviene secondo tabelle diverse rispetto a quelle utilizzate per lesioni micro permanenti, che non superano i 9 punti.
Superare i 10 punti di invalidità fa la differenza anche per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento. Infatti, il soggetto a cui presentare la richiesta può variare, ad esempio la Compagnia di assicurazione può essere diversa.
Stante la complessità della tematica, in questo approfondimento ci soffermeremo sui punti sopra indicati. Cercheremo, quindi, di dipanare la questione relativa alle modalità di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di superamento dei 10 punti di invalidità, evidenziando le differenze sostanziali che si hanno con il risarcimento delle micro- lesioni.
Incidente stradale: lesioni micro permanenti e lesioni macro permanenti
In seguito ad un incidente stradale, anche quello meno grave, i conducenti o i passeggeri coinvolti possono subire lesioni personali.
In caso di incidenti con lesioni personali, una delle questioni principali riguarda la quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale, cioè del danno alla salute. L’importo spettante al danneggiato varia naturalmente in base alla gravità delle lesioni subite.
Ora, le lesioni subite possono anche causare una invalidità permanente al danneggiato. Possono, quindi, avere ripercussioni sulla sua salute di carattere non transitorio, ma che rimarranno per sempre. In questo caso si parla di “postumi invalidanti” o di “invalidità permanente”.
I postumi invalidanti, o invalidità permanente, si definiscono come gli esiti lesivi dell’incidente che hanno un effetto negativo sulla salute del danneggiato e si protrarranno per tutta la vita. La gravità di tali postumi viene misurata in percentuale rispetto all’integrità fisica massima, pari al 100%.
In base al punteggio di invalidità permanente riconosciuta al danneggiato, si ha una distinzione fondamentale in materia. Se il punteggio di invalidità è inferiore ai 9 punti si parlerà di lesioni micro-permanenti; se il punteggio di invalidità supera i 10 punti, si parlerà di lesioni macro-permanenti.
Le lesioni micro-permanenti e la quantificazione del risarcimento dovuto per le lesioni con punteggio pari o inferiore al 9 %
Come abbiamo visto, le lesioni subite a seguito di un sinistro stradale possono essere micro-permanenti o macro-permanenti.
Per lesione micro-permanente, o di lieve entità, si intende la lesione a cui viene attribuito punteggio dei postumi inferiore o pari al 9%.
Il risarcimento che spetta al danneggiato che ha subito lesioni micro-permanenti è calcolato secondo le modalità e in base alle tabelle indicate all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni.
Gli importi vengono aggiornati ogni anno tramite Decreto Ministeriale e tengono conto delle variazioni dell’indice Istat, per adeguare gli importi alle fluttuazioni monetarie e del costo della vita.
Il vuoto normativo nel calcolo del risarcimento per le lesioni che di 10% di invalidità e il recente intervento del legislatore
L’art. 139 del Codice delle Assicurazioni disciplina esclusivamente le lesioni con un punteggio di postumi inferiore o pari al 9 per cento, ossia quelle micro-permanenti.
Per quanto riguarda le lesioni che superano il 10% di invalidità permanente, sino al 2025, non erano presenti delle tabelle uniche che uniformassero le modalità di risarcimento.
Tale vuoto normativo aveva portato, soprattutto negli anni scorsi, ad una situazione di incertezza e disparità a livello nazionale. I Tribunali, infatti, decidevano autonomamente sia il metodo di calcolo del risarcimento che le modalità di quantificazione, alla luce di Tabelle dagli stessi elaborate.
La questione è stata oggetto di pronuncia da parte della Corte di Cassazione, che ha ritenuto che l’incertezza generata dal vuoto normativo sul calcolo del risarcimento per le macro-lesioni violasse il principio della certezza del diritto e i diritti fondamentali della persona. Con la sentenza n. 12408/2011, la Suprema Corte ha stabilito il seguente principio:
<<La liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell’integrità psicofisica presuppone l’adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l’art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto>>.
Dalla pronuncia della Cassazione, in mancanza di una tabella nazionale vincolante per il risarcimento delle lesioni superiori al 10% di invalidità, compagnie assicurative e tribunali hanno adottato uniformemente le Tabelle dell’Osservatorio Civile di Milano.
Così è stato sino al mese di marzo 2025, quando il legislatore è finalmente intervenuto introducendo la Tabella Unica Nazionale in materia di quantificazione del danno non patrimoniale.
La Tabella Unica Nazionale e la quantificazione del risarcimento per lesioni che di 10% di invalidità permanente
Dopo un vuoto normativo di più di vent’anni, il legislatore è intervenuto istituendo una tabella a livello nazionale, indicante le modalità di quantificazione e risarcimento delle lesioni macro-permanenti, subite a seguito di incidenti stradali.
La Tabella Unica Nazionale (TUN) è stata introdotta con un Regolamento (Regolamento recante la Tabella Unica Nazionale), approvato il 25.11.2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18.02.2025 ed entrato in vigore il 5.03.2025.
La TUN ha finalmente uniformato i criteri di risarcimento per le lesioni macro-permanenti, sia in caso di sinistri stradali sia di responsabilità sanitaria. L’applicabilità della TUN per la quantificazione delle lesioni derivanti da responsabilità professionale medica merita un approfondimento specifico, che non è oggetto del presente articolo.
Il sistema di calcolo del risarcimento utilizzato dalla TUN, che sostanzialmente riprende il sistema elaborato dalle Tabelle di Milano, è basato su coefficienti precisi, che tengono conto dei punti di invalidità (da 10 a 100 con associato un valore economico progressivo), dell’età del danneggiato e del danno morale patito.
Con il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), del 10 dicembre 2025, gli importi dei punti base per il risarcimento del danno non patrimoniale relativo alle lesioni macro-permanenti sono stati aggiornati: alla data del presente approfondimento, il valore del “punto base” di invalidità sale da € 2.612,40 a € 2.656,80.
Da quando si applica la Tabella Unica Nazionale?
Il legislatore ha stabilito che la TUN dovrà applicarsi a tutti i risarcimenti effettuati a partire dall’11 gennaio 2026.
La TUN avrà anche una retroattività limitata, nel senso che si applicherà per tutti i sinistri accaduti dopo l’entrata in vigore del regolamento, ossia ovvero per sinistri verificatisi dal 6 marzo 2025 in poi.
Per i sinistri avvenuti prima dell’entrata in vigore della TUN, si continueranno ad applicare le Tabelle di Milano.
Differenze tra le tabelle di cui all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni e la tabella unica applicabile alle lesioni macro-permanenti
Pur avendo una struttura simile a quelle contemplate dal Codice delle Assicurazioni, sia le tabelle di Milano che la TUN hanno una sostanziale differenza. Questa si riscontra nel calcolo del c.d. danno morale.
Nel caso delle lesioni micro-permanenti, il danno morale non viene riconosciuto automaticamente e deve sempre essere provato dal danneggiato (Cassazione, sentenza n. 17209/2015). Per le lesioni macro-permanenti, invece, il danno morale (incremento per sofferenza) è indicato dalle tabelle come valori medi di partenza, a cui può essere aggiunta una percentuale supplementare in presenza di particolarità del caso, che il danneggiato deve allegare e dimostrare, anche in via presuntiva.
Come quantificare l’invalidità permanente? L’importanza della perizia medico legale di parte
Come abbiamo visto, le conseguenze che comportano il superamento dei 9 punti di percentuale d’invalidità sono numerose, soprattutto in termini di quantificazione del risarcimento dovuto.
Le tabelle di Milano e la TUN, infatti, applicandosi a lesioni di grave entità, prevedono un risarcimento maggiore in termini economici.
Ed è proprio sul superamento della soglia dei 9 punti di invalidità che spesso sorgono contestazioni con le assicurazioni. Queste tendono a sottostimare le percentuali di invalidità dei danneggiati per quantificare al ribasso e limitare il risarcimento dovuto.
Per questo è fondamentale che il danneggiato quantifichi correttamente la propria percentuale di invalidità. L’unico modo che ha per farlo è tramite di una perizia medico legale di parte.
Quando si arriva alla stabilizzazione dei postumi, ovvero alla guarigione clinica del danneggiato, l’assicurazione convoca il soggetto per una visita. Il medico legale incaricato ha il compito di stabilire il punteggio di invalidità, sia temporanea sia permanente.
Presentarsi alla visita medico legale del medico dell’assicurazione senza prima essersi sottoposti alla stessa visita con un medico legale di parte, cioè nominato dallo stesso danneggiato, non è mai opportuno.
È sempre consigliato, infatti, ottenere una perizia medico legale effettuata anche da un medico legale scelto dal danneggiato. Questa perizia andrà poi esibita all’assicurazione, in modo che la determinazione dei postumi (della percentuale di invalidità) avvenga non in modo unilaterale, ma in contraddittorio tra le parti.
Si segnala che il nostro studio offre questo servizio ai propri clienti, collaborando con un medico legale. Dopo aver visitato il danneggiato, il medico redigerà una perizia di parte che sarà poi esibita al liquidatore per sostenere la corretta quantificazione del risarcimento dovuto.
Il raggiungimento dei 10 punti di invalidità e l’inapplicabilità della procura di risarcimento diretto
Attenzione: come anticipato all’inizio, il raggiungimento dei 10 punti di invalidità comporta conseguenze anche sulla procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno. È quindi importante conoscere le modalità corrette per presentare la richiesta.
In particolare, nell’ipotesi di incidente stradale con due veicoli, laddove le lesioni subite siano macro-permanenti (per cui superino i 9 punti di invalidità), non si applica più il risarcimento diretto, benché ve ne siano tutti gli estremi.
Questo significa che la richiesta danni andrà formalizzata e pretesa non dalla propria assicurazione, ma dall’assicurazione del responsabile civile, ovvero del veicolo di controparte.
10 punti invalidità risarcimento: concludendo
Come abbiamo visto, nel caso di incidente stradale con lesioni che comportano un 10% di punti invalidità permanente, si parla di lesioni qualificate come macro-permanenti. Tale qualificazione comporta specificità proprie sia nella quantificazione del risarcimento spettante al danneggiato, con conseguente applicazione delle Tabelle di Milano o della TUN ratione temporis. Comprende inoltre particolarità nelle procedure da seguire per formalizzare correttamente la richiesta di danni, poiché non è applicabile l’indennizzo diretto, anche se tutti gli altri presupposti sono soddisfatti.
Nella prassi, molto spesso i liquidatori delle Compagnie tendono a sottostimare il punteggio dell’invalidità permanente. Questo proprio per evitare che il punteggio superi il 9% e far in modo che – rimanendo nell’ambito delle micro permanenti – il risarcimento sia inferiore.
Ecco che si rende necessaria una perizia medico legale di parte, che possa sostenere la corretta quantificazione del punteggio d’invalidità permanente.
In tutti i casi in cui si ha subito un incidente stradale da cui sono derivate lesioni, sia micro permanenti, sia con un percentuale di invalidità pari al 10 a di grado superiore, è sempre bene farsi assistere da uno Studio Legale specializzato ed esperto in materia. In questo modo puoi essere assistito al meglio, valorizzando la specificità del caso concreto e tutelando il tuo diritto ad ottenere un corretto risarcimento per il danno subito.
Sg Studio Legale rimane a disposizione se hai bisogno di assistenza o di chiarimenti.
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