Colpo di sonno alla guida incidente: chi paga il risarcimento?
In questo articolo affrontiamo il tema del colpo di sonno alla guida che abbia come conseguenza un incidente stradale.
In particolare, nel caso di incidente per colpo di sonno alla guida, vedremo chi è ritenuto responsabile, che ruolo ha l’assicurazione RC auto nel risarcimento, se e quando il colpo di sonno alla guida può configurare un “caso fortuito”, se la compagnia può fare rivalsa sul proprio assicurato.
Vedremo soprattutto quali sono i diritti di risarcimento del danneggiato quando ha subito un incidente causato dal colpo di sonno del conducente di altro veicolo.
Il punto di vista quindi è dichiaratamente quello del danneggiato.
Abbiamo seguito casi in cui l’assicurazione ha cercato di negare il risarcimento al danneggiato nostro assistito, sostenendo che il colpo di sonno del proprio assicurato fosse un caso fortuito, quindi a lui non imputabile.
In casi analoghi siamo sempre riusciti a dimostrare che, nelle circostanze specifiche, il colpo di sonno alla guida non era un evento imprevedibile, ma derivava dalla colpa del conducente che aveva causato il danno, ottenendo quindi sempre il risarcimento per il nostro assistito.
Il colpo di sonno alla guida non è solo “sfortuna”
Il colpo di sonno alla guida è una delle cause più insidiose di incidente stradale. Arriva spesso per eccessiva stanchezza dopo turni di lavoro pesanti, viaggi lunghi, caldo intenso o mancanza di riposo adeguato.
Quando però chi ha un colpo di sonno alla guida provoca un incidente stradale, la questione centrale diventa: chi paga il risarcimento dei danni?
Nella maggior parte dei casi, il colpo di sonno è considerato una condotta colposa del conducente e non un evento puramente fortuito.
L’idea di fondo è che la stanchezza sia, in linea generale, prevedibile e quindi gestibile con un comportamento prudente (non mettersi alla guida, fare pause, rallentare).
Colpo di sonno “fisiologico” e malore improvviso: la distinzione chiave
Ai fini risarcitori, la distinzione tra stanchezza che provoca un colpo di sonno fisiologico e malore improvviso non è solo teorica: è la linea di discrimine tra il risarcimento o meno del danno.
Stabilire, eccepire e provare che si è trattato di un colpo di sonno fisiologico o di un malore improvviso, è ciò che spesso decide se il danneggiato verrà risarcito o se l’assicurazione negherà il pagamento, invocando il caso fortuito.
Se il colpo di sonno viene qualificato come evento fisiologico e prevedibile, infatti, il comportamento del conducente rientra nella colpa (imprudenza, negligenza, mancata valutazione delle proprie condizioni) e la presunzione di responsabilità ex art. 2054 c.c. rimane ferma, con conseguente diritto del danneggiato al risarcimento.
Se invece il fatto viene inquadrato come malore improvviso imprevedibile (ad esempio, legato a una patologia sconosciuta allo stesso conducente), può essere considerato caso fortuito o, sul piano penale, causa di esclusione della condotta imputabile.
In questi casi, l’assicurazione tenta spesso di sostenere che l’evento non è riconducibile a colpa del conducente e quindi a negare il risarcimento.
Proprio per questo, nelle controversie che riguardano incidenti da colpo di sonno alla guida, la linea di demarcazione tra sonno fisiologico e malore patologico diventa il terreno centrale dello scontro tra danneggiato e assicurazione.
Colpo di sonno “fisiologico” e malore improvviso: la Cassazione
La giurisprudenza distingue tra:
Colpo di sonno fisiologico
È il sonno legato a stanchezza, caldo, stress, pasti abbondanti, orari di lavoro
gravosi.
- È considerato prevedibile con l’ordinaria diligenza.
- Il conducente avrebbe dovuto valutare le proprie condizioni psicofisiche e, se necessario, evitare di guidare o interrompere il viaggio.
- Conseguenza: l’incidente viene normalmente ricondotto a colpa del conducente.
Sonno patologico / malore improvviso
Riguarda situazioni in cui il conducente perde coscienza per una patologia (ad esempio crisi improvvisa), non nota e non prevedibile.
- Se l’evento è davvero imprevedibile e non conosciuto, può essere assimilato al malore improvviso, che la giurisprudenza considera idoneo, in casi estremi, a escludere la responsabilità.
Sul punto è molto chiara la Cassazione penale:
- in tema di malore improvviso, è stato affermato che esso «esclude la responsabilità dell’agente quando si tratti di evento imprevedibile, tale da interrompere il nesso psichico tra soggetto ed azione, mancando una condotta cosciente e volontaria» (Cass. IV, n. 32931/2004).
La stessa giurisprudenza distingue tra sonno fisiologico e sonno patologico. Il primo, dovuto a stanchezza, caldo, abusi alimentari, «non esclude mai la colpa dell’agente, poiché, con l’ordinaria diligenza, è prevedibile», mentre il secondo può essere equiparato al malore improvviso se realmente imprevedibile (tra le altre, Cass. IV, n. 32931/2004 e Cass. IV, n. 1729/1985).
Più recentemente, la Cassazione ha ribadito che il malore improvviso esclude la colpa solo se l’evento che determina la perdita di coscienza era imprevedibile; non può invocarlo chi sia consapevole di patologie che comportano episodi di perdita di coscienza e si ponga ugualmente alla guida (Cass. IV, n. 28435/2022).
Questo orientamento rafforza la tesi secondo cui il colpo di sonno fisiologico è, di regola, una condotta colposa del conducente. Dunque non si ritiene un caso fortuito che esclude il risarcimento.
La regola generale del Codice civile: presunzione di responsabilità del conducente e caso fortuito
L’art. 2054 c.c. stabilisce che chi guida un veicolo è tenuto a risarcire il danno cagionato a persone o cose, salvo che provi di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.
In caso di incidente, la legge presume che il conducente sia responsabile e per liberarsi, il conducente deve dimostrare di avere rispettato tutte le regole di circolazione e di avere adottato ogni cautela possibile. Oppure, deve dimostrare che l’evento è dipeso da un fattore esterno imprevedibile e inevitabile (il cosiddetto caso fortuito).
Il caso fortuito è definito dalla legge come un evento eccezionale, imprevedibile e inevitabile con l’ordinaria diligenza, spesso riconducibile a un elemento esterno alla condotta del conducente (es. distacco improvviso di una ruota o scoppio di un pneumatico non imputabile a difetto di manutenzione).
Su questo punto interviene in modo significativo anche la Cassazione civile, che, pur non occupandosi della fattispecie del colpo di sonno in senso stretto, ha chiarito i confini del caso fortuito in materia di circolazione stradale:
- è stato affermato che «il caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del conducente ex art. 2054 c.c., deve consistere in un fattore esterno, imprevedibile ed inevitabile, che si inserisce nel nesso causale in modo da renderlo autonomo e assorbente» (Cass. n. 15107/2013).
- in altre pronunce, la Cassazione ha escluso il caso fortuito per eventi che, pur pericolosi, sono prevedibili con la normale prudenza: ad esempio, l’abbagliamento da raggi solari (qui Cass. pen. n. 17390/2018) o lo stato scivoloso della carreggiata quando non presenti caratteri di assoluta anomalia (Cass. pen. n. 9832/2021).
Applicando questi principi al colpo di sonno alla guida:
- il colpo di sonno fisiologico è, per sua natura, un evento prevedibile e prevenibile con l’ordinaria diligenza (non mettersi alla guida stanchi, fare pause, rallentare, cambiare conducente);
- difficilmente potrà essere qualificato come caso fortuito idoneo a spezzare il nesso causale e ad escludere la responsabilità del conducente;
Solo un sonno patologico veramente imprevedibile (malore improvviso sconosciuto) potrebbe, in astratto, avvicinarsi alla nozione di caso fortuito. Tuttavia si tratta di ipotesi residuali e da provare rigorosamente da parte di chi eccepisce l’esonero da responsabilità.
Nel caso del danneggiato che si vede opporre dall’assicurazione l’eccezione di caso fortuito per un incidente da colpo di sonno, questi orientamenti della Cassazione sono preziosi per smontare la tesi difensiva della compagnia e ricondurre l’evento all’area della colpa del conducente.
Il ruolo dell’assicurazione RC auto: chi paga concretamente i danni
In concreto poi – escluso che il colpo di sonno alla guida sia riconducibile alla fattispecie del caso fortuito – chi materialmente paga il risarcimento del danno causato al danneggiato da un colpo di sonno alla guida è la compagnia di assicurazione RC auto.
Questo vale con riferimento ai danni – patrimoniali (danno al veicolo) e non patrimoniali (lesioni) – provocati a soggetti terzi.
Diversa è l’ipotesi in cui il conducente colpito da un colpo di sonno alla guida provochi un danno solo a sé stesso, come nelle ipotesi di fuoriuscita autonoma di strada.
Danni provocati ai terzi (inclusi i passeggeri): la tutela del danneggiato
La polizza RC auto obbligatoria copre i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo.
Se un conducente provoca un incidente per colpo di sonno alla guida:
- i danni subiti da altri veicoli, pedoni, ciclisti, occupanti di altri mezzi vengono risarciti dalla sua assicurazione RC auto, entro i limiti del massimale.
Per il passeggero che viaggiava sul veicolo del responsabile (il cosiddetto “terzo trasportato”), la tutela è ancora più forte:
- l’art. 141 del Codice delle assicurazioni stabilisce che, salvo il caso fortuito, il danno del terzo trasportato è risarcito dall’assicurazione del veicolo sul quale era a bordo;
- il passeggero deve solo dimostrare di aver subito un danno in conseguenza del sinistro, senza dover provare di chi sia la colpa.
In questo caso, vi è un tutela in via diretta per il passeggero che potrà avanzare le sue richieste di risarcimento direttamente all’assicurazione del veicolo su cui era trasportato.
Clausole di esclusione e limiti nella copertura assicurativa: la rivalsa dell’assicurazione
Attenzione perché se è vero che i danni causati da terzi vengono risarciti dall’assicurazione RC auto, è anche vero che nell’ipotesi in cui l’assicurato ha provocato il danno per colpo di sonno alla guida, le condizioni della sua polizza RC auto potrebbero contenere un diritto di rivalsa della Compagnia nei suoi confronti.
L’azione di rivalsa è quel il meccanismo con cui la compagnia di assicurazione, dopo aver pagato il risarcimento al terzo danneggiato, chiede all’assicurato di rimborsare, in tutto o in parte, le somme corrisposte, se sussistono le condizioni previste dalla polizza e dalla legge.
Le polizze RC auto, infatti, auto possono includere clausole che limitano o escludono la copertura assicurativa in presenza di determinati comportamenti, ad esempio:
- guida in stato di ebbrezza;
- guida sotto l’effetto di stupefacenti;
- guida senza patente o con patente non idonea.
Tuttavia, nel sistema dell’assicurazione obbligatoria: queste clausole NON possono essere opposte al terzo danneggiato entro il massimale di legge.
L’assicurazione, cioè, deve comunque sempre risarcire il terzo. Solo successivamente può agire in rivalsa contro l’assicurato, se ricorrono i presupposti previsti dal contratto.
Ecco che nel caso del colpo di sonno alla guida, il rischio di rivalsa può aumentare quando l’evento è collegato a comportamenti espressamente vietati dalle condizioni di polizza (quali guida in stato di ebbrezza, assunzione di farmaci con effetto sulla vigilanza in contrasto con le avvertenze, guida senza patente valida).
Danni del conducente responsabile dell’incidente colpito da un colpo di sonno alla guida
Come sopra evidenziato, se la tutela del terzo danneggiato resta ferma, diversa è l’ipotesi in cui il conducente colpito da un colpo di sonno alla guida provochi un danno solo a sé stesso, come nelle ipotesi di fuoriuscita autonoma di strada.
La RC auto non copre i danni propri del conducente responsabile del sinistro: è una copertura pensata per proteggere i soggetti terzi, non chi ha causato l’incidente.
Di conseguenza, se il conducente si addormenta alla guida e riporta lesioni personali:
- non potrà ottenere il risarcimento dei propri danni fisici dalla polizza RC auto obbligatoria;
- Per poter essere risarcito, per tutelarsi, è necessario che nel contratto assicurativo vi siano garanzie aggiuntive specifiche, non obbligatorie.
Queste garanzie accessorie specifiche – non quindi comprese automaticamente nell’ RC auto obbligatoria, possono consistere in:
- una polizza infortuni del conducente (in forza della quale il conducente potrà essere risarcito del danno non patrimoniale subito)
- una copertura kasko per i danni al veicolo,
- altre clausole specifiche previste dal contratto (es. la copertura per le spese mediche di cura sostenute)
Perché rivolgersi a un avvocato specializzato
Alla luce dei principi giurisprudenziali esaminati in tema di colpo di sonno alla guida, prevedibilità dell’evento e responsabilità del conducente, emerge come la corretta qualificazione del fatto e la puntuale ricostruzione delle circostanze concrete siano decisive ai fini dell’accertamento del diritto al risarcimento.
Per questo, quando il danneggiato abbia subito un danno a seguito di un incidente stradale causato da un colpo di sonno alla guida, è fondamentale che si rivolga a un avvocato esperto in responsabilità civile e infortunistica stradale. Solo così potrà essere adeguatamente assistito nei rapporti con la compagnia assicurativa e con la controparte, evitando il rischio di vedere compromesso il proprio diritto al pieno risarcimento di tutti i danni subiti.
Sg Studio Legale rimane a disposizione se hai bisogno di assistenza o di chiarimenti.
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