Danno auto sasso caduto da un cavalcavia: chi paga?
Immagina di viaggiare in autostrada o su una statale e, all’improvviso, la tua auto viene colpita da un sasso caduto da un cavalcavia. Il parabrezza si rompe, il veicolo viene danneggiato o purtroppo qualcuno si ferisce. Chi paga il danno? Chi è tenuto al risarcimento?
La caduta di un sasso da un ponte o da cavalcavia è, purtroppo, un evento frequente. Nella maggior parte dei casi la caduta del sasso non è accidentale, ma dipende dalla condotta di ignoti che in modo sconsiderato lanciano il sasso provocando il danno.
In alcuni casi, invece, la caduta del sasso può anche essere fortuita, cioè non dipendere dalla condotta umana, ma da fatti accidentali quali la mancata manutenzione della strada.
Entrambi i casi mostrano che la questione da risolvere è però la stessa: chi dovrà risarcire il danno causato dal sasso caduto dal cavalcavia?
In questo articolo cercheremo di fornire una risposta esaustiva alla questione, distinguendo quando è tenuto a rispondere il gestore della strada (Autostrade, Anas, ecc.) e quando, invece, rispondono solo gli autori del lancio. In particolare vedremo che cosa deve fare l’automobilista per tutelarsi.
I possibili responsabili del danno: il proprietario o gestore della strada e il soggetto che ha lanciato il sasso
Quando un veicolo viene colpito da sassi provenienti da un cavalcavia, due sono le possibili categorie di responsabili:
- Il proprietario o gestore della strada: è il soggetto che ha la “custodia” dell’infrastruttura. Pertanto deve mantenerla e gestirla in sicurezza in tutte le sue parti, compresi anche eventuali mura, parapetti, reti di protezione, ponti e cavalcavia.
- La persona che materialmente lancia il sasso: il soggetto che compie l’azione volontaria illecita, spesso configurabile anche come reato.
In linea di principio, a seconda della causa da cui deriva la caduta del sasso – caduta accidentale o caduta determinata dalla volontà umana – si distingue e individua il soggetto che è responsabile del danno causato
La prima verifica da effettuare: i sassi sono caduti o sono stati lanciati?
Per capire chi è tenuto al risarcimento del danno, bisogna quindi distinguere fra due scenari molto diversi.
- a) Sassi che “cadono da soli” per problemi strutturali o di manutenzione della strada
In questa categoria rientrano tutte le situazioni in cui i sassi non sono stati lanciati da nessuno, ma sono caduti per altri motivi, quali ad esempio:
-
- il distacco di calcestruzzo o pietre dal cavalcavia;
- un cedimento che ha causato una frana da una scarpata a ridosso della carreggiata;
- il crollo di un muro o di un parapetto;
- l’assenza o il cattivo stato di manutenzione di reti, parapetti o recinzione che delimitano il cavalcavia.
Qui la causa va individuata nella strada o nelle sue opere: è la cosa stessa (cavalcavia, scarpata, muro, rete) che, per struttura o manutenzione non corrette, causa il danno.
- b) Sassi lanciati da persone sopra il cavalcavia
Ben diverso è il caso in cui i sassi non cadono da soli, ma vengono lanciati intenzionalmente da una o più persone che si trovano sul cavalcavia.
In questo scenario:
- i principali responsabili sono gli autori del lancio: compiono un’azione volontaria, spesso penalmente rilevante, e sono tenuti a risarcire i danni che ne derivano;
- il cavalcavia è, in un certo senso, solo il “punto di appoggio” da cui l’illecito viene commesso.
Sasso caduto da cavalcavia: la responsabilità dell’ente gestore della strada per la cosa in custodia
Come visto, nel caso di sassi caduti da un cavalcavia, si possono verificare due situazioni. Quella in cui il sasso sia stato lanciato da ignoti e quella in cui il sasso sia caduto per motivi diversi, connessi alla struttura o cattiva manutenzione della strada.
Con riferimento a quest’ultima circostanza, il diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno subito è incardinato nell’art. 2051 del Codice civile, che stabilisce che:
<< Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito>>.
Si tratta di una responsabilità oggettiva che pende sul custode della cosa. In altri termini, il custode risponde dei danni provocati dalla cosa per il solo fatto di averla in custodia.
Il custode è tenuto a manutenere la cosa e a custodirla in modo tale che non arrechi danno ad altri.
Allo stesso modo, l’ente proprietario o gestore della strada, in quanto responsabile della sua custodia, ha l’obbligo di mantenerla in condizioni tali da garantire la sicurezza dei viaggiatori. Qualora gli automobilisti subiscano danni a causa di una manutenzione inadeguata, l’ente ne risponde direttamente.
Ecco allora che, nel caso in cui i sassi cadano dal cavalcavia a causa di una cattiva manutenzione della strada e provochino danni agli automobilisti, questi ultimi – per ottenere il risarcimento del danno subito – dovranno dimostrare il rapporto di causalità tra la cosa in custodia (la strada) e l’evento dannoso (caduta dei sassi).
In base all’articolo 2051 del Codice civile, chi ha in custodia una cosa (come una strada o un cavalcavia) è responsabile dei danni che essa provoca, salvo che dimostri che si è trattato di un evento del tutto eccezionale e imprevedibile, il cosiddetto “caso fortuito”.
La prova liberatoria della presunzione di responsabilità in capo all’ente gestore: il caso fortuito
L’articolo 2051 del Codice civile individua la prova liberatoria della presunzione di responsabilità in caso di danno cagionato dalle cose in custodia: si tratta del caso fortuito.
Il custode, per liberarsi della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., dovrà dimostrare che l’evento dannoso non è imputabile a una sua condotta colposa, ma conseguente ad un evento imprevedibile ed eccezionale. Una situazione dunque idonea ad escludere il nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso.
Nel caso che ci occupa, quindi, qualora l’ente gestore volesse declinare la propria responsabilità per i danni subiti da automobilisti a seguito della caduta di sassi dal cavalcavia, dovrà dimostrare che l’evento dannoso (la caduta dei sassi) sia stato provocato da un fatto a lui non imputabile. In questo caso non provocato dalla cattiva manutenzione della strada.
In pratica, quindi:
- il proprietario o gestore della strada è responsabile se i sassi cadono per difetti di progettazione, manutenzione o per mancanza di protezioni adeguate;
- la sua responsabilità è molto vicina a una responsabilità oggettiva: l’automobilista non deve dimostrare che il gestore è stato “colpevole” in concreto, ma che il danno è derivato dalla strada o dalle sue pertinenze;
- il gestore può evitare di pagare solo se riesce a dimostrare che la caduta dei sassi è dovuta a qualcosa di davvero straordinario, come un evento naturale assolutamente fuori dall’ordinario (un terremoto, un’alluvione eccezionale, ecc.), non prevenibile con la normale diligenza.
E nel caso in cui il sasso sia stato lanciato da una persona?
L’ente gestore della strada non è responsabile dei danni provocati dal lancio di sassi da un cavalcavia da parte di ignoti
Come abbiamo visto, nel caso in cui i sassi siano caduti a causa della cattiva manutenzione della strada, a risarcire il danno sarà l’ente gestore della strada.
Ma nel caso in cui i sassi siano stati lanciati da ignoti, che responsabilità avrà l’ente gestore della strada?
Anticipiamo la risposta alla domanda che approfondiremo nel prossimo paragrafo. In caso di lancio di sassi da un cavalcavia da parte di ignoti, il gestore della strada non avrà alcuna responsabilità e ciò perché tale circostanza costituisce caso fortuito.
Vediamo di seguito il perché analizzando la decisione della Corte di Cassazione che ha sancito questo principio.
Il lancio dei sassi da un cavalcavia da parte di ignoti costituisce caso fortuito: la sentenza della Corte di Cassazione n. 6095/2015
La sentenza della Corte di Cassazione n. 6095/2015 è intervenuta nel merito del dibattito sulla responsabilità dell’ente gestore della strada nel caso in cui i sassi siano stati lanciati da ignoti.
Nel caso di specie, un automobilista aveva presentato richiesta di risarcimento per i danni subiti a seguito del lancio di sassi da parte di ignoti, rivolgendosi all’ente gestore della strada. Secondo il danneggiato, infatti, la presenza di squarci nella rete di delimitazione del cavalcavia avrebbe agevolato il lancio degli oggetti.
Se il giudice di primo grado aveva riconosciuto la responsabilità dell’ente gestore, la Corte d’appello e successivamente la Corte di Cassazione hanno, invece, escluso qualsiasi responsabilità in capo all’ente, stabilendo che:
<< L’assoluta immediatezza fra il lancio e l’evento dannoso esclude qualsiasi rapporto con la cosa in custodia, in quanto il lancio di sassi da un cavalcavia è del tutto estraneo al dinamismo interno della cosa, nonostante la presenza di squarci sulla rete di delimitazione>>.
In altre parole, la Suprema Corte ha stabilito che è da escludersi la responsabilità dell’ente gestore della strada nel caso in cui a lanciare i sassi dal cavalcavia siano stati degli ignoti.
Ciò poiché la circostanza per cui i sassi siano stati lanciati da terzi non è un evento immediatamente conseguente alla cattiva manutenzione della strada (squarci sulla rete di delimitazione), bensì un evento che costituisce il caso fortuito e che, pertanto, esclude la responsabilità di cui all’art 2051 c.c.
In questo caso, quindi, le pretese risarcitorie dovranno essere indirizzate direttamente nei confronti dei responsabili del lancio dei sassi, se individuati.
Il lancio di sassi è considerato un evento imprevedibile: sì, ma le circostanze vanno sempre analizzate
Per il gestore della strada, il lancio di sassi da parte di terzi è, in linea generale, considerato un evento esterno, eccezionale e imprevedibile: un “caso fortuito” che spezza il collegamento tra la cosa (il cavalcavia) e il danno.
In altre parole, se il lancio appare come un fatto isolato e imprevedibile, di regola il gestore non è responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. e il risarcimento dovrebbe essere richiesto agli autori materiali del gesto, se identificati..
È vero, tuttavia, che ogni caso concreto deve essere esaminato e approfondito in tutte le sue circostanze e peculiarità. Escludere sempre e a priori la responsabilità dell’ente proprietario o gestore della strada, in caso di caduta di un sasso provocata dall’azione umana, potrebbe infatti non essere sempre corretto.
Al di là del caso che ha originato la sentenza della Cassazione sopra richiamata, infatti, ritengo vi possano essere ipotesi specifiche in cui si possa invocare una responsabilità, anche solo concorsuale, dell’ente. Ipotesi, cioè, in cui confinare l’azione umana nel mero caso fortuito potrebbe risultare del tutto errato.
Quando l’ente proprietario o gestore potrebbe essere responsabile anche se i sassi sono stati lanciati
Il fatto che sia stata una persona a lanciare il sasso non basta, sempre e unicamente, ad escludere la responsabilità dell’ente. Ogni caso concreto deve essere analizzato nella sua specificità.
Può accadere, ad esempio, che il rischio di lanci dal cavalcavia fosse noto o comunque prevedibile e che il gestore non abbia fatto nulla (o troppo poco) per prevenirlo.
In questo caso il discorso potrebbe cambiare se:
- in quel tratto c’erano già stati episodi simili, segnalazioni, denunce;
- la struttura del cavalcavia lo rende particolarmente esposto al rischio (accesso pedonale libero, frequentato da ragazzi che notoriamente ivi si appostano, senza controlli);
- il gestore, pur conoscendo il rischio, non ha adottato misure ragionevoli di prevenzione (reti più alte, chiusura o limitazione dell’accesso pedonale, sistemi di sorveglianza, ecc.);
Ecco che qui si può sostenere che il lancio di sassi non è più un evento del tutto eccezionale e imprevedibile, non sia più un caso fortuito. In linea di principio il gestore può essere ritenuto corresponsabile, perché non ha gestito un rischio che, alla luce dei precedenti, era diventato prevedibile e rientrava nella sua sfera di controllo.
Conclusioni
Subire un danno a causa di sassi caduti da un cavalcavia è una situazione molto spiacevole.
Come abbiamo visto sopra, qualora la caduta del sasso sia diretta conseguenza di una cattiva manutenzione della strada, a rispondere del danno sarà l’ente gestore della strada.
Se, invece, il danno è stato provocato dal lancio di sassi da parte di soggetti ignoti, la responsabilità dell’ente non potrà essere invocata. Il danneggiato dovrà quindi richiedere il risarcimento del danno ai diretti responsabili del lancio.
Fermo il fatto che ogni caso è a sé e, in linea di principio, il gestore potrebbe essere chiamato a rispondere se il rischio era noto o ripetuto e non ha adottato misure adeguate per prevenirlo.
Tuttavia, individuare i responsabili del lancio dei sassi potrebbe essere complicato, motivo per cui è sempre consigliabile procedere anche in sede penale con una denuncia querela, in modo che la vicenda venga istruita anche dagli organi inquirenti.
Se ti è capitata una situazione simile, ti invitiamo a rivolgerti ad uno Studio Legale specializzato che possa aiutarti a capire come muoverti nel tuo caso concreto (chi citare, come impostare una diffida, quali prove rafforzare), in modo da collegare i principi generali alla tua vicenda specifica al fine di individuare i responsabili nei confronti di cui avanzare le pretese risarcitorie.
Sg Studio Legale rimane a disposizione se hai bisogno di assistenza o di chiarimenti.
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