Incidente stradale cane randagio: come ottenere il risarcimento
Nel caso di incidente stradale con cane randagio, capire a chi chiedere il risarcimento dei danni non è sempre semplice.
Con l’aumento del fenomeno del randagismo, gli incidenti provocati da cani randagi sono molto comuni, con gravi danni fisici ai conducenti e ai veicoli coinvolti.
Ma quindi, chi paga i danni in caso di incidente stradale provocato da un cane randagio?
In questo articolo approfondiremo la questione, iniziando capendo se e quando l’assicurazione paga il danno. Proseguiremo poi con l’individuazione delle modalità con cui si può dimostrare che si tratti di cane randagio e con la comprensione – grazie al supporto della giurisprudenza in merito – chi sono gli enti a cui chiedere il risarcimento e le problematiche annesse.
Quando l’assicurazione paga i danni causati da cane randagio
La questione è piuttosto complessa. Infatti, per ottenere un risarcimento dall’assicurazione, prima di tutto serve una polizza privata specifica che copra i danni causati da cani randagi.
Polizze simili non sono molto diffuse, poiché lo scontro con il cane randagio rappresenta un evento imprevedibile ed è un rischio che le Assicurazioni tendono a non assicurare.
La polizza privata più comune nel caso di scontro con un ostacolo mobile o fisso è certamente la polizza Kasko.
La garanzia Kasko, però, se assicura gli scontri contro ostacoli fissi e mobili (ad esempio scontro contro un muretto o un palo) non comprende automaticamente, e quindi non garantisce, lo scontro con animali randagi o selvatici.
Vi sono poi assicurazioni che prevedono tutele specifiche in caso di collisione con animali selvatici, ma generalmente la definizione “animali selvatici” non comprende i cani randagi.
Un approfondimento in caso di incidente stradale con animale selvatico, lo puoi trovare qui.
Se non si ha una polizza specifica privata che paghi i danni nel caso di incidente stradale con cane randagio, la propria assicurazione non paga i danni subiti.
Come dimostrare che un cane è randagio
Sembra una banalità, ma il primo problema da affrontare è proprio quello di dimostrare che il cane è “randagio”.
Capire e dimostrare se un cane è randagio o meno è fondamentale per individuare poi a chi rivolgere le richieste di risarcimento danni.
Questo perché, se il cane non è randagio, per ottenere il risarcimento dei danni il danneggiato dovrà agire direttamente contro il proprietario dell’animale che ha un obbligo di custodia.
Precisiamo quindi che un cane randagio è un animale senza proprietario, che vive per le strade senza essere curato.
Ecco che il primo dato è provare che il cane non ha un proprietario.
Per dimostrare che il cane non ha un proprietario non basta guardare se ha il microchip
Come noto, la legge prevede che ogni cane sia dotato di microchip e sia registrato all’anagrafe canina.
Si potrebbe quindi pensare che per dimostrare se un cane è randagio o meno, non serva altro che verificare la presenza del microchip. Se ce l’ha, allora è di proprietà di qualcuno, in caso contrario trattasi di randagio.
In realtà non è così semplice e questo perché sia il microchip che l’iscrizione all’anagrafe canina, costituiscono solamente una presunzione di proprietà.
L’animale, infatti, potrebbe essere stato ceduto oppure abbandonato da tempo, diventando quindi randagio.
Quali altri elementi permettono di capire se un cane ha un proprietario o no
Importantissimo è, oltre all’assenza di microchip, l’aspetto esteriore del cane e la sua condotta in strada.
Se il cane è magro, con pelo ispido e sporco e in cattive condizioni di salute, ecco che si hanno indizi da cui poter ritenere che si tratti di un cane randagio.
La prova che il cane è effettivamente randagio deve essere fornita dal danneggiato, da chi ha subito il danno e ne vuole ottenere il risarcimento.
Ecco perché è così importante soffermarci su come fare a provare che il cane che ha causato il danno è un cane randagio. Se il danneggiato non riesce di fatto a fornire questa prova, viene meno il suo diritto al risarcimento.
Sarà quindi fondamentale che il danneggiato, nella richiesta danni, alleghi tutti gli elementi volti a dimostrare che l’animale è privo di proprietario ed è un cane randagio, con le caratteristiche sopra indicate.
Cosa fare nell’immediatezza di un incidente stradale provocato da un cane randagio?
Quando si parla di incidenti con cane randagio, due sono le principali situazioni che solitamente si verificano:
- cane randagio che attraversa la strada e viene colpito dal veicolo;
- cane randagio che attraversa la strada e, pur non venendo investito, provoca una turbativa del traffico che costringe il conducente a sterzare improvvisamente, finendo fuori strada o impattando contro un altro mezzo.
Queste due situazioni si differenziano per le conseguenze che potrebbero avere sulla procedura di risarcimento del danno subito.
Infatti, nel caso in cui il cane randagio venga investito e rimanga esanime sulla carreggiata, sarà più semplice per il danneggiato dimostrare l’evento.
Se il cane randagio invece scappa, diventa più complesso ricostruire la dinamica.
In entrambe le situazioni, però, occorre immediatamente richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine, che provvederanno alla redazione del verbale del sinistro, raccogliendo fotografie e testimonianze di terzi presenti sul luogo del sinistro.
Nel caso in cui il cane randagio sia morto a seguito dell’impatto, occorrerà contattare anche l’ASL competente che invierà sul luogo un veterinario che, oltre ad accertare la morte dell’animale, verificherà la presenza o meno del microchip e le condizioni generali del cane.
Il diritto al risarcimento del danno a seguito di incidente stradale con cane randagio
Il diritto al risarcimento del danno è un diritto fondamentale che deve essere sempre garantito.
Anche nel caso in cui l’incidente sia stato provocato da un cane randagio, quindi, il danneggiato ha diritto al risarcimento del danno subito, sia esso patrimoniale che non patrimoniale.
Le regole che disciplinano il diritto al risarcimento del danno causato da cane randagio sono quelle generali dell’art. 2043 c.c. che stabilisce che:
<<Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.>>
Sul punto la giurisprudenza è pacifica.
A titolo esemplificativo, si cita la sentenza della Corte di Cassazione n.18954 del 31/07/2017:
<<La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c., e non dalle regole di cui all’art. 2052 c.c., che non sono applicabili — così come pacificamente si ritiene per l’analoga fattispecie dei danni causati dagli animali selvatici — in considerazione della natura stessa di detti animali e dell’impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte degli enti pubblici preposti alla gestione del fenomeno del randagismo.>>
Chi risarcisce il danno in caso di incidente stradale con cane randagio?
Come abbiamo visto, le regole che stabiliscono la responsabilità in caso di danno cagionato da cane randagio, sono quelle generali dell’art. 2043 c.c. e non quelle del 2052 c.c. – applicabili in caso di danno provocato da animale domestico o selvatico. Ciò poiché non può sussistere un rapporto di proprietà tra l’animale randagio e l’ente preposto alla sua gestione.
E quindi a chi dovrà rivolgere le proprie pretese risarcitorie il danneggiato?
Sul punto la giurisprudenza è unanime.
Si cita la sentenza della Corte di Cassazione n. 3737 del 08.02.2023 che ha stabilito che:
<< A fronte dei danni arrecati – all’interno del territorio di un Comune – da un cane randagio, il soggetto passivo dell’azione va individuato in base a quanto disposto dalla normativa regionale che stabilisce l’Ente tenuto alla prevenzione del fenomeno del randagismo.>>
In altre parole, in caso di incidente stradale provocato da cane randagio la richiesta di risarcimento danni dovrà essere presentata all’ente preposto alla tutela e alla prevenzione del fenomeno del randagismo, individuato da legge regionale.
Ogni regione ha regole diverse e decide se deve occuparsi del randagismo l’ASL del territorio o enti preposti del Comune di riferimento.
Prima di formulare la richiesta di risarcimento danni, quindi, il danneggiato dovrà verificare quanto disposto dalla legge regionale della regione in cui si è verificato il sinistro. In questo modo potrà individuare l’ente adibito alla tutela e alla prevenzione del randagismo.
Sarà poi nei confronti di quest’ultimo che dovrà avanzare le proprie richieste risarcitorie.
La prova della condotta colposa dell’ente
Oltre a dover provare, come visto sopra, che il cane che ha provocato il danno è randagio, il danneggiato dovrà dimostrare anche che l’incidente si è verificato a causa di una condotta colposa dell’ente preposto alla tutela e prevenzione del randagismo.
Questo perché, nel caso di danni cagionati da animali randagi, la responsabilità dell’ente non è oggettiva, ma colposa.
In merito si cita la sentenza della Corte di Cassazione n.3737 del 08/02/2023, che ha stabilito che:
<<In tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato — alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile — l’ente titolare dell’obbligo giuridico di recupero degli stessi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l’evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l’ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l’esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi.>>.
In altre parole, al fine di ottenere la condanna dell’ente al risarcimento del danno subito a seguito di un sinistro provocato da un cane randagio, il danneggiato dovrà dimostrare che l’Ente preposto alla tutela e prevenzione del randagismo non ha ottemperato ad una regola cautelare, che mira proprio a evitare l’evento accaduto.
Si tratta di una prova non semplice e molto tecnica, che potrebbe comportare diverse difficoltà per il danneggiato. Questo poiché richiede una precisa analisi della normativa applicabile in materia di gestione del randagismo.
Quando viene meno la responsabilità dell’ente incaricato della gestione del randagismo?
Come stabilito dall’art. 2051 c.c., la responsabilità dell’Ente per i danni cagionati da animali randagi potrà venir meno solo nel caso in cui venga dimostrato che il fatto è avvenuto per “caso fortuito”.
L’Ente, quindi, per esimersi dalla responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell’animale randagio, dovrà dimostrare che la condotta di questo sia stata del tutto al di fuori della sfera di possibile controllo.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è unanime.
A tal proposito si cita la sentenza della Corte di Cassazione n. 765 del 12.01.2022:
<<Ai fini dell’art. 2051 c.c., rileva esclusivamente la sussistenza del nesso causale tra l’uso della strada custodita e il danno – ed eventualmente l’incidenza di un caso fortuito idoneo in via esclusiva a determinarlo>>.
Il caso fortuito che fa venire meno la responsabilità dell’Ente
Attenzione, perché la giurisprudenza in alcuni casi concreti, ha ritenuto che anche la semplice presenza dell’animale randagio sul ciglio della strada, o il suo improvviso attraversamento, potrebbero costituire caso fortuito e rientrare nella imprevedibilità ed inevitabilità dell’evento.
A titolo esemplificativo si cita la sentenza della Corte di Cassazione n. 765/2022 che ha stabilito che:
<<Ai fini dell’art. 2051 c.c., rileva esclusivamente la sussistenza del nesso causale tra l’uso della strada custodita e il danno – ed eventualmente l’incidenza di un caso fortuito idoneo in via esclusiva a determinarlo (nella specie, relativa ad un sinistro causato da un cane randagio che aveva improvvisamente attraversato la strada, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici del merito che avevano escluso al responsabilità dell’ente gestore, trattandosi di evento imprevedibile e inevitabile; la semplice presenza di una rete di contenimento posta nelle vicinanze del luogo in cui ebbe a verificarsi l’incidente non poteva giustificare alcuna inferenza sul piano della costruzione di una regolarità causale statisticamente apprezzabile circa la prevedibilità e l’evitabilità di invasioni da parte di animali sulla sede stradale).>>
Nel caso di specie, la Suprema Corte aveva ritenuto che l’attraversamento della strada improvviso del cane costituisse un evento imprevedibile e inevitabile, idoneo a costituire caso fortuito e quindi ad escludere la responsabilità dell’ente.
Circa il riparto dell’onere probatorio, la giurisprudenza si è più volte espressa.
Con la sentenza n. 372/2020 il Tribunale di Siracusa ha stabilito che:
<<In applicazione dell’art. 2051 c.c. spetta al danneggiato dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento lesivo, cioè – nella fattispecie concreta in esame – che il danno riportato è stato conseguenza della imprevista presenza sulla carreggiata autostradale di un animale randagio con cui non aveva potuto evitare la collisione, mentre incombe sulla società di gestione autostradale dare la prova del caso fortuito, in sostanza deducendo che la presenza dei cani sulla carreggiata era stata determinata da un fatto imprevedibile e inevitabile quale ad esempio, la rottura della recinzione, che non era stato possibile riparare tempestivamente.>>
Spetta quindi all’ente che intende invocare il caso fortuito per esimersi dalla responsabilità di risarcimento del danno provare che l’evento era imprevedibile ed inevitabile.
Conclusioni
Come abbiamo visto, il diritto al risarcimento del danno subito a seguito di un incidente con cane randagio è garantito e tutelato.
Tuttavia, il danneggiato è tenuto ad allegare alla propria richiesta diversi elementi. Questi dovranno essere esaltati per fondare correttamente la domanda risarcitoria.
Inoltre, succede molto spesso che gli Entri preposti alla tutela e prevenzione del randagismo ricorrano al caso fortuito per venir meno alla loro responsabilità.
La gestione di queste pratiche non è semplice, in quanto comporta l’aver a che fare con enti statali che, dalla loro parte, hanno tutta l’assistenza legale e giudiziale necessaria.
Per tale ragione è fondamentale richiedere l’assistenza di uno Studio Legale esperto nella materia che sia in grado di recuperare e illustrare al meglio le prove a sostegno della propria domanda risarcitoria.
Sg Studio Legale rimane a disposizione se hai bisogno di assistenza o di chiarimenti.
Per ottenere il supporto di SG Studio Legale puoi contattarci.
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