Incidente stradale scoppio pneumatico

Incidente per scoppio di pneumatico, chi paga i danni?  

Un incidente causato dallo scoppio di uno pneumatico è un caso frequente, ma ciò non sempre consente di ottenere semplicemente il risarcimento.

Che tu stia guidando e perda il controllo a causa dello scoppio di uno pneumatico, o sia vittima di un incidente causato dallo scoppio di uno pneumatico di un altro veicolo, la questione è sempre la medesima: chi paga i danni?

Lo scoppio di uno pneumatico è certamente un evento imprevedibile e quando accade stabilire la responsabilità dell’incidente è di fondamentale importanza per ottenere il risarcimento del danno.

In questo articolo, cercheremo di fare chiarezza sulle questioni sopra evidenziate, concentrandoci principalmente sulla normativa applicabile e sulla giurisprudenza in materia. 

 

Il danno in caso di incidente provocato dallo scoppio di uno pneumatico e la presunzione di responsabilità

L’art. 2054 del Codice Civile al primo comma stabilisce che: 

<< Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.>>

L’articolo 2054 c.c., quindi, fissa per il conducente di un veicolo una presunzione di responsabilità per tutti i danni provocati dalla circolazione del mezzo. 

Questo significa che chi guida un veicolo si presume responsabile del danno che deriva dalla circolazione del veicolo. Il conducente può liberarsi da tale presunzione solo dando prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Si tratta di una prova liberatoria intesa non in senso strettamente letterale (cioè il conducente non dovrà provare l’impossibilità o la massima diligenza). Dovrà infatti provare di aver osservato, nei limiti della diligenza normale, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada. Tale valutazione, in concreto, è poi demandata al giudizio del Giudice di merito.

Al comma 4 precisa:

<<In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.>>

Lo stesso articolo, al comma 4, stabilisce che il conducente è responsabile per tutti i danni provocati dal mezzo anche quando questo sia derivato da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione della vettura.

Tralasciando l’ipotesi del vizio di costruzione (caso poco verosimile per l’ipotesi dello scoppio dello pneumatico), sicuramente lo scoppio dello pneumatico rientra nella casistica di un difetto di manutenzione della vettura. L’usura delle gomme è l’ipotesi tipica di una omessa manutenzione, che va ad inficiare e compromettere l’efficienza del veicolo rendendo lo scoppio della gomma prevedibile. Ed ecco che tale ipotesi certamente ricade nella colpa del proprietario del veicolo.

 

Come può il conducente di un veicolo a cui è scoppiato lo pneumatico liberarsi dalla presunzione di responsabilità? 

Fermi i principi sopra evidenziati, possiamo dire che il conducente di un veicolo a cui scoppia uno pneumatico si presume responsabile dell’incidente che ha causato. Questo significa che la sua assicurazione dovrà certamente risarcire il danno che è stato causato a terzi.

Come può quindi il conducente del veicolo liberarsi della presunzione di responsabilità prevista dalle legge? Cosa dovrà dimostrare per andare esente da colpa?

Sul punto la giurisprudenza di legittimità è più volte intervenuta.

Rilevante è la sentenza n.14959 del 06/09/2012 della Corte di Cassazione che ha stabilito che: 

<< Il conducente di un veicolo a motore, per liberarsi dalla presunzione di colpa di cui all’art. 2054, comma 1, c.c., non può limitarsi ad allegare e provare che il sinistro sia stato preceduto dallo scoppio di un pneumatico, ma ha l’onere di provare sia che lo scoppio non sia dovuto a difetto di manutenzione, sia che lo sbandamento seguito allo scoppio sia stato inevitabile ed abbia precluso qualsiasi manovra di emergenza.>>. 

La prova che il conducente dovrà portare per non essere chiamato a rispondere dei danni provocati è questa: dovrà dimostrare che lo scoppio non è avvenuto per un difetto di manutenzione a lui ascrivibile, e dovrà provare che lo sbandamento conseguente allo scoppio sia stato necessario ed inevitabile, tale da non permettere altra manovra di emergenza che potesse evitare l’incidente. 

In altri termini, dovrà dimostrare che lo stato di manutenzione del suo veicolo era perfetto (in tutte le componenti, anche meccaniche, necessarie alla circolazione) e anche che la manovra da lui posta in essere fosse per lui l’unica possibile, quindi inevitabile. 

 

L’obbligo di manutenzione del mezzo e la responsabilità del fabbricante del veicolo per i vizi di costruzione

La sentenza sopra citata richiama l’obbligo, per il conducente / proprietario di un veicolo, di manutenzione del proprio veicolo. 

Tale obbligo impone a chi usufruisce del mezzo di controllare e sottoporre a manutenzione periodica e tutte le componenti del veicolo, affinché questo possa viaggiare in uno stato di efficienza e totale sicurezza. 

Degli eventuali danni provocati dal veicolo che circola senza adeguata manutenzione sarà responsabile il conducente del mezzo, ed eventualmente il proprietario, qualora la circolazione non sia avvenuta contro la sua volontà. 

Diverso è il caso di uno scoppio di uno pneumatico causato da vizi di costruzione del mezzo.

Ipotesi questa, come sopra detto, peraltro abbastanza rara. In tal caso, comunque, il proprietario o conducente potranno liberarsi dalla presunzione di responsabilità chiamando in causa il costruttore del veicolo e si rientrerà nell’ipotesi della responsabilità del produttore. 

 

Quando lo scoppio di uno pneumatico è caso fortuito 

Succede frequentemente che, in caso di incidenti stradali provocati dallo scoppio di uno pneumatico, l’assicurazione per la responsabilità civile rifiuti di corrispondere il risarcimento al danneggiato, riconducendo l’evento al caso fortuito. 

Infatti, seppur vero che molto spesso lo scoppio di uno pneumatico è dovuto ad usura dello stesso, può succedere che invece lo scoppio sia stato determinato da una circostanza imprevedibile al conducente

Sul punto la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa. 

A tal proposito, si cita la sentenza n. 14068 del 11.06.2010 della Corte di Cassazione che stabilisce che: 

<<In materia di circolazione stradale, lo scoppio di uno pneumatico, se costituisce talvolta evento fortuito, quale avvenimento impreveduto e imprevedibile, che esula completamente dalla condotta volontaria (dolosa o colposa) dell’agente, tuttavia può comportare colpa del conducente quando sia in relazione a cause note o ragionevolmente prevedibili dal conducente medesimo. Fra tali cause rientrano, oltre la qualità e lo stato del fondo stradale, lo stato di usura dei copertoni, la temperatura particolarmente elevata o la velocità in relazione alle caratteristiche, generali e particolari, del veicolo.>>

In altre parole, lo scoppio di uno pneumatico può costituire un evento rientrante nella nozione di caso fortuito, ma ciò solo ed esclusivamente quando esula completamente dalla condotta del conducente. 

Affinché il caso fortuito esoneri il conducente dalla presunzione di responsabilità ex art. 2054 c.c., occorrerà quindi che egli dimostri che lo scoppio del pneumatico sia stato a lui imprevedibile.

 

Come provare il caso fortuito in un incidente per scoppio di pneumatico?

Il caso fortuito rappresenta un esimente della responsabilità del conducente del veicolo che ha provocato un incidente a causa dello scoppio di uno pneumatico.

Dimostrando che lo scoppio dello pneumatico è avvenuto per caso fortuito, il conducente può liberarsi dalla presunzione di responsabilità dell’art. 2054 c.c. 

Ma come deve essere fornita la prova del caso fortuito?  

Sul punto la giurisprudenza è unanime. 

A tal proposito si cita la sentenza n. 13268 del 06/06/2006, che ha stabilito che: 

<<In tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale, il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l’unica causa che abbia determinato l’evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054 c.c., in quanto non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile. La prova del fortuito può essere fornita dal danneggiante anche a mezzo di presunzioni, purché gravi, precise e concordanti.>> 

La sentenza sopra citata è importante poiché riconosce la possibilità per il danneggiante di provare il caso fortuito, non solo per il tramite di prove certe, ma anche per il tramite di presunzione

Queste presunzioni devono però essere gravi, precise e concordanti. Caratteristiche fondamentali per non lasciare adito a dubbi circa la sussistenza o meno di colpa del danneggiante. 

Per fornire un esempio di caso fortuito provato per il tramite di presunzioni, riprendiamo proprio la sentenza n. 13268/2006.

Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha escluso la responsabilità del conducente che aveva perso il controllo dell’auto e causato l’incidente, ritenendo presumibilmente provato che lo scontro fosse dovuto allo scoppio improvviso di uno pneumatico posteriore, trapassato da un grosso chiodo.

Ciò poiché era stato verificato che il veicolo condotto dal danneggiane era in perfette condizioni e che il conducente guidasse ad una velocità moderata. 

Era, inoltre, stata accertata anche la presenza nel pneumatico di un chiodo grandezza di una penna a sfera. 

Tutte le presunzioni di cui sopra sono state sufficienti a convincere la Corte di Cassazione che la causa del sinistro non fosse in alcun modo ascrivibile a colpa del danneggiante, mandandolo quindi indenne da responsabilità. 

 

Incidente per scoppio di pneumatico: concludendo 

Come abbiamo visto, lo scoppio di uno pneumatico rappresenta una circostanza che può portare ad una turbativa del traffico, tale da provocare anche incidenti stradali

Nel caso di sinistro provocato dallo scoppio di uno pneumatico la colpa – secondo quanto disposto dall’art. 2054 c.c. – ricadrà in capo al conducente del veicolo danneggiante. 

Tale presunzione di responsabilità deriva anche dagli obblighi che ogni proprietario/conducente ha di mantenere il proprio veicolo nelle migliori condizioni per circolare, in modo da evitare che usura dell’automobile e scarsa manutenzione possano condurre allo scoppio di uno pneumatico.

Tuttavia, come abbiamo ampiamente analizzato, vi sono determinati casi in cui lo scoppio di uno pneumatico non presuma la responsabilità del conducente danneggiante. 

E ciò poiché, se quest’ultimo è in grado di provarlo anche per presunzioni, lo scoppio di uno pneumatico può costituire caso fortuito che esime il danneggiante dalla responsabilità nell’aver causato il sinistro. 

Ottenere il risarcimento se si è vittima di un incidente causato dallo scoppio di uno pneumatico, come visto, può risultare tutt’altro che immediato.

Si tratterà, come sempre, di non lasciare nulla al caso, affrontando la vicenda in modo da valorizzare ed evidenziare tutti quegli elementi che possono essere fondamentali per il risarcimento. Così si potranno superare le contestazioni – spesso infondate e pretestuose – che l’Assicurazione può avanzare per evitare o ridurre il risarcimento. 

 

SG Studio Legale resta a disposizione, se ritieni di trovarti in un caso simile e vuoi avere ulteriori informazione.

 

 

 

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