incidente stradake con veicolo senza revisione

Incidente stradale con veicolo senza revisione: cosa succede

Sei stato vittima di un incidente stradale con un veicolo senza revisione e temi che l’assicurazione non ti risarcirà i danni subiti? 

Oppure hai provocato un incidente stradale con veicolo senza revisione e temi che l’assicurazione non risarcisca i danni provocati? 

Non preoccuparti, anche in caso di incidente stradale con veicolo senza revisione, con colpa o meno, l’assicurazione per l’RCauto è tenuta a risarcire i danni provocati

Vi sono però delle conseguenze specifiche in caso di incidente stradale con veicolo senza revisione, che devono essere approfondite. Fondamentali da conoscere, specie per una piena tutela dei proprio diritti. 

Questo nostro articolo vuole approfondire le conseguenze che possono verificarsi in caso in cui tu sia stato vittima o responsabile di un incidente stradale con veicolo senza revisione. 

 

La revisione obbligatoria del veicolo 

L’art. 80 del Codice della Strada stabilisce che: 

<< Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l’effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l’equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.>>

La revisione è un controllo a cui devono essere sottoposti tutti i veicoli circolanti su strade pubbliche. Questa è finalizzata ad accertare che sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione del veicolo. 

Il controllo è periodico, ed è lo stesso articolo 80 del CdS che stabilisce le tempistiche con cui deve essere effettuata la revisione. 

Nello specifico, per gli autoveicoli, la revisione deve essere deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e, successivamente, ogni due anni

Attenzione a non confondere la revisione con il tagliando. La revisione è un controllo periodico del veicolo obbligatorio per legge; il tagliando è un intervento di manutenzione periodico del veicolo volto a preservarne le funzionalità.

 

Cosa succede se si circola con veicolo non revisionato? 

L’art. 80 del CdS stabilisce che chiunque circoli con un veicolo non revisionato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €173 a € 694

La sanzione può essere raddoppiata se la revisione è omessa più di una volta. 

Il veicolo non revisionato viene sospeso dalla circolazione sino all’effettuazione della revisione. Tale sospensione viene annotata sul documento di circolazione da parte degli organi accertatori. Naturalmente è concessa la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso il luogo in cui la revisione verrà effettuata. 

Nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso in attesa dell’esito della revisione, si è soggetti ad una multa da € 1.998 a € 7.993. A questa si aggiunge la sanzione accessoria del fermo amministrativo per 90 giorni

Ricordiamo che produrre un’attestazione di revisione falsa, inoltre, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €430 a € 1.731, con conseguente ritiro della carta di circolazione.

 

L’eccezione al divieto di guida con veicolo non revisionato

La giurisprudenza di legittimità ha individuato un’unica eccezione al divieto di guida con veicolo non revisionato

A tal proposito si cita la sentenza n. 27903/2024 della Corte di Cassazione che ha stabilito che, seppur la circolazione di un veicolo non revisionato sia esclusa, al fine di esimersi dalla responsabilità per aver circolato con un veicolo non revisionato si potrà <<unicamente invocare lo stato di necessità, costituito da una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l’erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione provocata da circostanze oggettive (Cass. n. 4710/1999).>>

L’esimente dello stato di necessità rappresenta quindi l’unica eccezione al divieto di guida con veicolo non revisionato.

 

Incidente stradale provocato da veicolo non revisionato 

Veniamo ora al cuore del nostro approfondimento: cosa succede in caso di incidente stradale provocato da veicolo non revisionato? I danni verranno risarciti dall’assicurazione? 

Come anticipato in premessa, la risposta alla domanda è .

Infatti, l’assicurazione per l’Rcauto, obbligatoria per legge, copre i danni provocati dalla circolazione dei veicoli senza eccezioni. Pertanto lo fa anche nel caso in cui questi non sia revisionato. 

Il danneggiato di un sinistro stradale provocato da un veicolo non revisionato, potrà quindi stare sereno, poiché i suoi danni verranno interamente risarciti dall’assicurazione.

Ma il proprietario di un veicolo non revisionato che provoca un incidente la “passerà liscia”? Non proprio, vediamo le conseguenze.

 

Le conseguenze dell’aver provocato un incidente stradale con veicolo non revisionato?

Come abbiamo visto poc’anzi, l’assicurazione per l’Rcauto risarcirà i danni causati da un incidente stradale provocato da un veicolo non revisionato. 

Tuttavia, non è detto che il proprietario del veicolo non revisionato che ha provocato l’incidente rimanga indenne da conseguenze. 

Infatti, in determinati casi, l’assicurazione per l’Rcauto potrebbe fare rivalsa sul proprietario del veicolo assicurato che ha provocato l’incidente e per cui l’assicurazione ha risarcito i danni. 

Il diritto di rivalsa dell’assicurazione è previsto dall’art. 144 del Codice delle Assicurazioni. Questo stabilisce la possibilità per l’assicurazione di rivalersi sul proprietario del veicolo assicurato in caso in cui il sinistro, ad esempio, sia stato cagionato da fatto doloso. 

Alcune assicurazioni potrebbero ritenere fatto doloso del proprietario la mancata revisione del veicolo. Ovvero, l’aver permesso la circolazione di un mezzo senza verificarne la regolarità e garantirne la sicurezza nella circolazione. 

Affinché l’assicurazione possa fare rivalsa sul proprietario in caso di risarcimento di danni causati da veicolo non revisionato, occorre che ciò sia espressamente indicato nelle condizioni di polizza che l’assicurato andrà ad accettare al momento del pagamento del premio assicurativo. 

 

Risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale da un veicolo non revisionato

Il diritto al risarcimento dei danni provocati da incidente stradale con veicolo non revisionato viene interamente riconosciuto. 

Sarà l’assicurazione Rcauto a dover risarcire il danneggiato, anche se il veicolo che ha provocato il sinistro non era revisionato.

Ma cosa succede se ad essere non revisionato è il veicolo che non ha colpa nell’incidente e che ha subito danni?

In questo caso, il risarcimento del danno potrebbe essere limitato o, in determinati casi, addirittura escluso

Si tratta del principio del concorso di colpa del danneggiato disposto dall’art. 1227 del Codice Civile

<<Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. 

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.>>

A ribadirlo è anche la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 27903/2024 che ha stabilito che: 

<<Il proprietario che abbia consentito la circolazione di un veicolo privo della revisione obbligatoria è corresponsabile dei danni conseguenti all’incidente in cui lo stesso sia rimasto coinvolto, sempre che l’evento dannoso rappresenti la concretizzazione del rischio che il comportamento doveroso omesso mirava ad evitare.>>

Se l’assicurazione dimostra che la mancata revisione ha contribuito ai danni, il risarcimento può essere ridotto in base alla corresponsabilità del proprietario.

In ogni caso, comunque, il proprietario del veicolo non revisionato sarà soggetto alle sanzioni di cui all’art. 80 del CdS. 

Conclusioni 

La revisione è un controllo periodico del veicolo obbligatorio per leggere: circolare con un veicolo non revisionato, comporta gravi sanzioni

Come abbiamo visto, però, anche in caso di incidente con veicolo non revisionato, l’assicurazione per l’Rcauto sarà tenuta a risarcire i danni. 

Attenzione però al diritto alla rivalsa sul proprietario del veicolo non revisionato che ha provocato l’incidente stradale. Questo potrebbe comportare gravi conseguenze economiche sullo stesso. 

Allo stesso modo dovrà prestare attenzione anche il proprietario del veicolo non revisionato che non abbia colpa nell’incidente. Qualora l’assicurazione riesca a provare il suo concorso di colpa, il rischio è che il suo risarcimento venga ridotto o addirittura escluso. 

Trattandosi di una materia molto specifica, è importante conoscere esattamente le conseguenze legali delle proprie condotte.

Per questo, ti consigliamo di rivolgerti immediatamente ad uno Studio Legale esperto in materia, che sia in grado di tutelare al meglio i tuoi diritti.

 

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