Incidente stradale in corsia di emergenza: si ha diritto al risarcimento danni?
La corsia di emergenza è una parte fondamentale dell’infrastruttura autostradale, riservata esclusivamente alla sosta temporanea dei veicoli in caso di guasto, malore del conducente o altre situazioni di reale emergenza. Tuttavia, nonostante la sua funzione protettiva, non è raro che proprio in questa zona si verifichino incidenti, spesso con gravi conseguenze.
Cosa accade, dunque, se un veicolo in sosta regolare in corsia di emergenza viene coinvolto in un sinistro? Il conducente ha diritto al risarcimento dei danni subiti?
In questo articolo analizziamo cosa prevede il Codice della Strada in merito all’utilizzo della corsia di emergenza, quali sono le responsabilità in caso di incidente e in quali casi è possibile ottenere un risarcimento.
Che cos’è la corsia di emergenza?
L’art. 3 comma 1 n. 25 del Codice della Strada definisce la corsia d’emergenza nel seguente modo:
<<Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso e, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.>>
A norma di legge, quindi, la corsia di emergenza – che si trova adiacente alla carreggiata, prevalentemente in autostrada e superstrada – è destinata esclusivamente:
- alle soste di emergenza;
- al transito dei veicoli di soccorso.
Sostare o utilizzare la corsia di emergenza senza che ricorrano circostanze di emergenza espone il trasgressore a sanzioni molto severe.
Ma quali sono i casi in cui è ammessa la sosta o la circolazione sulla corsia di emergenza? Vediamoli di seguito.
Quando è ammessa la sosta e la circolazione in corsia di emergenza?
Come abbiamo visto, la sosta e la marcia in corsia di emergenza è ammessa solo in determinate circostanze. Il Codice della Strada è tassativo sul punto. Ad esempio, a norma dell’art. 175 comma 6 del CdS:
<<Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.>>
I pedoni possono transitare sulle corsie di emergenza solo per raggiungere le colonnine SOS.
Ancora, l’art. 176 comma 4 del CdS stabilisce che:
<<In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall’autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.>>
Il transito sulla corsia di emergenza è consentito, in caso di code, SOLO ed ESCLUSIVAMENTE al fine di raggiungere l’uscita dell’autostrada, che però deve essere posta a 500 metri.
L’art. 176 comma 5 del CdS, infine, stabilisce che la sosta in corsia di emergenza è consentita:
<<in situazioni d’emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo>>.
La sosta in corsia di emergenza è consentita solo per il tempo strettamente necessario a risolvere la situazione che l’ha resa indispensabile. In ogni caso, non può durare più di 3 ore: superato questo limite, il veicolo può essere rimosso forzatamente.
Il veicolo fermo in corsia di emergenza dovrà essere ben visibile, sia di giorno che di notte e – qualora le luci di posizione siano inefficienti a garantirne la visibilità – posteriormente al veicolo deve essere collocato il triangolo mobile.
Quali situazioni rientrano nella nozione di “malessere degli occupanti”?
Le situazioni in cui più sovente si utilizza la sosta nelle corsie di emergenza è il malessere fisico del conducente o degli occupanti del veicolo. Ma quali situazioni costituiscono il malessere fisico che consente la sosta in corsia di emergenza?
La giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa sul punto.
A titolo esemplificativo, si cita la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 13124/2019 che ha stabilito che:
<<In tema di circolazione stradale, il concetto di malessere che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza ai sensi dell’att. 157, comma 1, lett. d), cod. strada, non si esaurisce nella nozione di infermità, incidente sulla capacità intellettiva e volitiva dell’agente o nell’ipotesi del caso fortuito, ma comprende altresì l’incoercibile necessità fisica, anche transitoria, di soddisfare un bisogno fisiologico, pur se non dipendente da malfunzionamento organico, che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione e che impone al soggetto, per concrete esigente di tutela di sé e per gli altri utenti della strada, di interromperla>>.
In altre parole, anche soddisfare un bisogno fisiologico – che impedisce la guida con il dovuto livello di attenzione – può costituire il malessere che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza.
Allo stesso modo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto rientrante nel concetto di malessere anche la stanchezza estrema del conducente, che giustifica la sosta in corsia di emergenza poiché non permette la prosecuzione della guida con la dovuta attenzione (cit. Cass. pen. n.19170/2012).
Quali sono le sanzioni per chi circola o sosta in corsia di emergenza senza giustificato motivo?
Chi circola sulle corsie di emergenza senza giustificato motivo è punito con una multa da 430 a 1.731 euro oltre alla decurtazione di 10 punti patente.
Sostare sulla corsia di emergenza oltre le 3 ore consentite comporta la stessa sanzione pecuniaria, senza decurtazione dei punti ma con rimozione coatta.
Non posizionare il triangolo nelle situazioni richieste comporta una sanzione da 87 a 344 euro; medesima sorte per chi imbocca la corsia di emergenza allo scopo di uscire dallo svincolo prima dei 500 metri permessi.
Si ha diritto al risarcimento dei danni in caso di sinistro mentre ci si trova in sosta in corsia di emergenza?
Ma quindi, si ha diritto al risarcimento se si rimane vittima di un incidente stradale mentre si circola o si è in sosta in corsia di emergenza?
La risposta a questa domanda è sì.
Infatti, se il veicolo è fermo in sosta o circola in corsia di emergenza per ragioni consentite dalla legge, il diritto al risarcimento del danno subito in caso di incidente – non per propria responsabilità – è sempre garantito e tutelato.
Il diritto al risarcimento è riconosciuto anche quando l’incidente avviene con un veicolo in sosta in corsia di emergenza per motivi non previsti dalla legge. Tuttavia, in questi casi, il conducente potrebbe comunque incorrere in una sanzione pecuniaria per l’uso improprio della corsia.
In ogni caso, la compagnia responsabile per l’RCauto risarcirà i danni subiti.
Conclusioni
Come abbiamo visto, circolare o sostare in corsia di emergenza, non è sempre vietato, ma è ammesso in determinate circostanze tassativamente previste dalla legge e dalla giurisprudenza.
Qualora non si dovessero rispettare le disposizioni, il trasgressore rischia – oltre alla decurtazione dei punti della patente – anche salate sanzioni pecuniarie.
In caso di incidente stradale, il veicolo fermo in sosta o circolante in corsia di emergenza che ha subito il danno avrà diritto al risarcimento.
La gestione di queste pratiche però non è semplice, poiché succede molto spesso in questi casi che le compagnie RcAuto contestino al conducente una qualche responsabilità per il solo fatto di essersi trovato in corsia di emergenza.
Per tale ragione è fondamentale richiedere l’assistenza di uno Studio Legale esperto in materia, che sia in grado di recuperare ed illustrare al meglio le prove a sostegno della propria domanda risarcitoria.
Sg Studio Legale rimane a disposizione se hai bisogno di assistenza o di chiarimenti.
Per ottenere il supporto di SG Studio Legale puoi contattarci.
carmen
29 Dic 2025 at 22:54l’art. 176 comma 4 del CdS stabilisce che:
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Il transito sulla corsia di emergenza è consentito, in caso di code, SOLO ed ESCLUSIVAMENTE al fine di raggiungere l’uscita dell’autostrada, che però deve essere posta a 500 metri.
Buonasera, il 5/12/2025 mi è arrivato un verbale per corsia di emergenza. Facendo la premessa che ho utilizzato la corsia di emergenza per uscire dal raccordo annullare carreggiata interna molto dopo il cartello stradale che indica 500 metri all’uscita, vi chiedo gentilmente se ho qualche probabilità per vincere il ricorso al giudice di pace. Ringraziandovi anticipatamente per l’attenzione porgo cordiali saluti.
Sara Garziera
14 Gen 2026 at 17:35Buongiorno Carmen, in linea di massima sì. Avrei però bisogno di vedere il verbale e di approfondire il tutto per poterle essere realmente d’aiuto, indicandole i motivi di ricorso fondati alla luce anche della giurisprudenza più recente.
Avv. Sara Garziera