Risarcimento passeggero senza cinture

Risarcimento passeggero senza cinture coinvolto in un incidente

Se il passeggero trasportato era senza cinture al momento dell’incidente, può esserci una sua colpa che ne diminuisce il risarcimento. 

Il passeggero trasportato senza cinture di sicurezza al momento dell’incidente, infatti, può tenere una condotta potenzialmente rilevante al fine di un suo concorso di colpa. La conseguenza è, inevitabilmente, una diminuzione del risarcimento. 

La tematica è tutt’altro che scontata. Infatti, per poter ottenere un pieno risarcimento per il passeggero che non indossa le cinture nell’incidente, è fondamentale conoscere dettagliatamente la materia e la giurisprudenza più recente sul punto. 

Questo perché solo in questo modo è possibile far valere i diritti del danneggiato trasportato nei confronti delle assicurazioni. Allo stesso tempo, è possibile contestare le eccezioni sollevate dal liquidatore per ridurre il risarcimento. Questo vale anche quando il liquidatore, erroneamente, ritiene di doverlo escludere del tutto, nonostante sia comunque dovuto, anche se in misura ridotta. Leggi QUI l’approfondimento in merito.

 

Obbligo per il passeggero di indossare le cinture di sicurezza

Indossare le cinture di sicurezza per il passeggero trasportato (sia che si trovi sul sedile anteriore che posteriore) su di un veicolo è un obbligo di condotta, previsto dal Codice della Strada e sanzionato se non rispettato.

L’articolo di riferimento è l’art. 172 Codice della Strada che testualmente al primo comma recita:

<<Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6 e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all’articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia (….)>>

Prevedendo la relativa sanzione al decimo comma.

<<Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 332>>.

Tale obbligo viene meno solo per determinate categorie di persone. Queste sono:

  • gli appartenenti alle forze armate e di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza;
  • i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
  • gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
  • gli istruttori di guida quando esplicano le proprie funzioni;
  • le persone affette da patologie o condizioni fisiche certificate per cui l’uso delle cinture rappresenti una controindicazione specifica;
  • le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza;
  • i passeggeri dei veicoli autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana – espressamente indicati dall’articolo 172 CdS al comma 8.

In quanto obbligo previsto dalla legge, quindi, non rispettarlo comporta una colpa. Quando questa colpa ha una rilevanza nella causazione dell’incidente, il risarcimento viene diminuito.

 

L’obbligo per il conducente di accertarsi che il passeggero indossi le cinture di sicurezza

Prima di valutare la colpa del passeggero, va ricordato che grava innanzitutto sul conducente l’obbligo di accertarsi che i trasportati indossino le cinture di sicurezza. Questo perché il conducente è sempre responsabile della messa in circolazione del veicolo. Quindi, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che essa avvenga in conformità delle legge e delle norme di prudenza e sicurezza.

Nel caso in cui il passeggero si rifiuti di indossare le cinture, il conducente è tenuto a sottrarsi dal trasportarlo. Se ciò, però, non avviene, accetta il relativo rischio e ne è responsabile delle conseguenze.

Cassazione penale, sez. IV , 27/09/2022, n. 39136

<<Il controllo sull’uso della cintura deve essere particolarmente stringente da parte del conducente, dovendosene accertare l’indosso anzitutto prima della messa in moto del veicolo e soprattutto dovendo lo stesso rifiutarsi di partire in caso di renitenza del passeggero, dovendo nei casi più estremi rifiutarne direttamente il trasporto (nella specie, la Corte con riferimento alla diminuente prevista dall’ art. 589 -bis, comma 7, c.p. , ha ritenuto che l’obbligo del conducente di accertare l’utilizzo della cintura di sicurezza da parte del passeggero non possa ritenersi assolto dall’aver udito lo spegnimento del relativo segnale sonoro, atteso che il controllo deve accertare con effettività l’indosso del dispositivo di sicurezza, sia prima della partenza che in viaggio).>>

Cassazione civile, sez. III, 11/03/2004, n. 4993

<<Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o sospendere la marcia, ciò a prescindere dall’obbligo a carico di chi deve far uso della detta cintura. Pertanto il conducente è responsabile, in concorso col passeggero, dei danni subiti da quest’ultimo in conseguenza nel mancato uso della cintura di sicurezza.>>

 

Non sempre c’è la colpa del passeggero trasportato nelle lesioni subite

Partiamo da una precisazione: se il passeggero non indossa le cinture di sicurezza al momento dell’incidente, non implica automaticamente una colpa diretta per le lesioni riportate.

Vale sempre, infatti, il principio di causalità e adeguatezza tra la condotta tenuta e il danno subito. 

In altri termini, deve sempre essere provato che la condotta tenuta (il non aver indossato le cinture) sia stata determinante per le lesioni riportate. Ovvero che il passeggero non avrebbe subito lesioni se avesse indossato le cinture. Vedremo quindi di seguito quando il passeggero che non indossa le cinture può vedersi ridotto il risarcimento.

Attenzione che, come detto all’inizio, il passeggero può vedersi solo ridotto il risarcimento, ma MAI escluso del tutto. Questo significa che il passeggero, anche se adotta una condotta colposa, comunque ha diritto al risarcimento, anche se in misura proporzionalmente ridotta alla sua colpa.

 

Il passeggero ha sempre diritto al risarcimento, anche se in misura ridotta

Questo è un principio fondamentale da ricordare, soprattutto quando i liquidatori delle Compagnie cercano di negare il risarcimento sostenendo che, con le cinture allacciate, il passeggero non si sarebbe ferito.

È un principio che può essere sintetizzato così: SÌ alla riduzione proporzionale del risarcimento, NO all’esclusione del risarcimento.

Ed è un principio che recentemente è stato ribadito e confermato senza ombra di dubbio dalla Corte di Cassazione, nella sentenza sezione civile III, n. 24920 del 17.09.2024.

<<L’ art. 1227, comma 1, c.c. , interpretato in senso coerente con l’art. 13 della Direttiva 2009/103/CE – che impone agli Stati membri di considerare senza effetto qualsiasi disposizione di legge che escluda dalla copertura assicurativa un passeggero che sapeva (o avrebbe dovuto sapere) che il conducente del veicolo era sotto effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti – non consente di ritenere sempre sussistente, in via generale ed astratta, il concorso di colpa del danneggiato che ha accettato di essere trasportato sul mezzo condotto da una persona in stato di ebbrezza e si deve invece valutare, in concreto e secondo le circostanze del caso, se ed in che misura la condotta della vittima possa dirsi concausa del sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell’assicuratore del vettore.>>

Tale sentenza riveste un’importanza rilevante per gli operatori del diritto, motivo per cui abbiamo ritenuto opportuno analizzarla in un approfondimento dedicato che puoi trovare qui. (link ad articolo: “Risarcimento del trasportato può essere ridotto ma mai escluso”)

 

La responsabilità del passeggero e del conducente nelle lesioni del passeggero che non indossa le cinture

Abbiamo precisato nel paragrafo 2 che non sempre il passeggero che non indossa le cinture ha una colpa con riferimento alle lesioni che ha subito. 

Sicuramente avrà una colpa per la violazione dell’articolo 172 del Codice della Strada, che ricade nell’ambito degli illeciti amministrativi, ma non automaticamente tale colpa si ripercuote nella causazione delle sue lesioni.

E dunque, in caso di incidente stradale, il risarcimento del passeggero senza cinture non viene automaticamente ridotto. La riduzione è legittima solo se si prova che il mancato uso delle cinture ha causato o aggravato le lesioni subite.

Se, ad esempio, il passeggero nell’incidente riporta la frattura di un piede, quella stessa lesione con ogni probabilità sarebbe stata la medesima anche se il passeggero avesse diligentemente utilizzato le cinture. Ecco che una riduzione del risarcimento non sarebbe corretta e, se operata da parte dell’Assicurazione, va contestata.

Quanto sopra esprime il principio giuridico della così detta cooperazione del danneggiato nel fatto colposo: cioè la cooperazione nell’azione che ha prodotto l’evento. 

Il risarcimento può essere ridotto solo se il passeggero ha contribuito all’evento lesivo, ossia al proprio danno. In tal caso, sarà ritenuto parzialmente responsabile e il risarcimento verrà decurtato in proporzione alla sua corresponsabilità.

È lo stesso principio espresso volgarmente nella formula del “chi è causa del suo male, pianga se stesso”.

 

Approfondiamo il principio della cooperazione nel fatto colposo

Comprendere correttamente il principio della “cooperazione nel fatto colposo”, è fondamentale per poter giungere al giusto risarcimento.

Il passeggero che non ha indossato le cinture di sicurezza ha cooperato, cioè ha contribuito, con la condotta del conducente alla realizzazione del suo danno, quindi alle sue lesioni.

Come spiegato nel paragrafo 2, la condotta del conducente è sempre colposa in caso di incidente. Se il passeggero non indossa le cinture, la colpa del conducente risiede nell’aver messo in circolazione un veicolo in condizioni di non sicurezza, consentendo ai passeggeri di viaggiare senza cinture allacciate.

La condotta del passeggero (senza cinture) e quella del conducente (che non si è accertato del loro utilizzo), non sono due colpe separate che hanno concorso autonomamente all’evento lesivo. Al contrario, vanno considerate un’unica condotta condivisa, in cui passeggero e conducente hanno contribuito reciprocamente, causando involontariamente le lesioni derivanti dal sinistro.

Cass. Sez. III, sent 11.03.2024 n. 4993

<<Qualora la messa in circolazione dell’autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza), sia ricollegabile all’azione o omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell’altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto si verifica un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell’evento).

In tale situazione, a parte l’eventuale responsabilità verso terzi, secondo la disciplina dell’art. 2054 c.c., deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale degli art. 2043, 2056, 1227 c.c., anche il pregiudizio all’integrità fisica che il trasportato abbia dell’incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell’ambito dell’indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, nè ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili.

(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto il 30 per cento del concorso di colpa del trasportato e il 20 per cento del concorso del conducente, dopo aver accertato che il mancato uso delle cinture di sicurezza aveva avuto un’efficienza causale nella produzione dell’evento dannoso subito dal trasportato pari al 50 per cento).>>

 

Come si calcola il concorso di colpa del passeggero

Queste considerazioni giuridiche hanno importanti risvolti pratici per il risarcimento, in particolare riguardo alla decurtazione della percentuale di risarcimento, determinata dalla colpa riconosciuta al passeggero.

Poniamo il caso che venga riconosciuto che la gravità delle lesioni riportate dal passeggero, sia da ricondursi per il 30% alla circostanza che questi non indossava le cinture di sicurezza.

Il risarcimento del passeggero non deve essere ridotto del 30%, ma occorre verificare come suddividere questa percentuale tra la colpa del passeggero e quella del conducente.

Ad esempio, se il 30% di responsabilità per l’omesso uso delle cinture di sicurezza viene suddiviso, con il 20% attribuito al conducente che non ha verificato che il passeggero le indossasse, la colpa del passeggero sarà correttamente limitata al 10%.

Per cui la decurtazione del suo risarcimento dovrà essere correttamente effettuata nella misura del 10% e NON in percentuali superiori.

E se il passeggero dichiara che indossava le cinture e l’assicurazione lo contesta?

Capitano spesso casi in cui il passeggero dichiara di aver indossato le cinture di sicurezza al momento dell’incidente, mentre l’assicurazione glielo contesta assumendo che non corrisponde al vero. 

Come è possibile contrastare questa contestazione? Come si possono far valere le dichiarazioni del danneggiato e superare così l’addebito dei colpa che l’assicurazione riconosce?

Ferma sempre l’importanza di portare testimonianze a sostegno di quanto dichiarato, vi è un ulteriore strumento che a questo fine è importante rilevare: ovvero utilizzando una consulenza medico legale di parte.

 

L’importanza della consulenza medico legale per stabilire se il passeggero indossava o meno le cinture

Nel caso in cui vi sia una difformità tra quanto sostenuto dal danneggiato e quanto invece sostenuto dall’assicurazione, la consulenza medico legale, sia di parte che d’ufficio, può essere uno strumento fondamentale. Solo in questo modo è possibile superare le contestazioni nel modo più corretto.

Tali contestazioni vengono spesso sollevate dall’assicurazione in modo pretestuoso, come un tentativo di attribuire colpa al passeggero e giustificare una riduzione del risarcimento, senza alcun fondamento reale a sostegno.

L’importanza quindi di utilizzare strumenti incisivi e oggettivamente inequivocabili – quale una perizia medico legale di parte – al fine di sostenere le ragioni del danneggiato è indispensabile.

La perizia medico-legale redatta da un medico di parte, può avere un ruolo cruciale, soprattutto quando il quesito posto al medico riguarda la compatibilità delle lesioni subite con l’uso o meno delle cinture di sicurezza.

Vi sono alcune lesioni che per tipologia o gravità sono sintomatiche dell’utilizzo o del mancato utilizzo della cintura di sicurezza.

 

Qualche esempio concreto

La Corte di Appello di Reggio Calabria nella sentenza n.254/2018, ha ritenuto desumibile che il trasportato non indossasse la cintura di sicurezza, in quanto le lesioni riportate “frattura della clavicola, un trauma facciale”, così come indicati in CTU medico legale, erano compatibili con un impatto non attutito da alcun presidio di sicurezza. E, così, riconosce un concorso di colpa al passeggero pari al 40% .

Tale sentenza di merito ha trovato conferma nella sentenza della Cassazione civile sez. III, n. 12109 del 22.06.2020.

Allo stesso modo, si rinviene la sentenza di merito resa dalla Corte d’Appello di Milano che motiva la conclusione secondo cui passeggero e conducente non indossavano le cinture al momento del sinistro, richiamando espressamente le considerazioni e valutazioni rese in CTU dal medico legale nominato.

Nella fattispecie il medico legale aveva ritenuto che il tipo di lesioni riportate dalle vittime e la gravità delle stesse (contusione cranica contro il parabrezza, contusioni contro lo sterzo, grave contusione al rachide cervicale) poteva essere spiegata solo con il mancato impiego delle cinture, il cui utilizzo avrebbe trattenuto il capo delle vittime evitando l’impatto con il parabrezza e la grave sollecitazione subita al rachide cervicale.

Corte appello Milano, 04/07/2005

<<Deve ritenersi corretta la decisione del tribunale che, anche prescindendo dalla ingiustificata mancata risposta all’interrogatorio formale, abbia ritenuto provata la circostanza relativa al mancato uso da parte degli attori delle cinture di sicurezza al momento del sinistro, alla stregua degli obiettivi riscontri indicati dal consulente d’ufficio con riguardo al tipo di lesioni riportate dalle vittime nell’incidente, quando questi abbia convincentemente argomentato che la contusione cranica contro il parabrezza per il passeggero e le contusioni contro lo sterzo ed il parabrezza per il conducente, nonché per entrambi la riscontrata proiezione antero posteriore dei rachide cervicale maggiore che, con l’uso della cintura, non sono altrimenti spiegabili se non appunto con il mancato impiego delle cinture che non hanno trattenuto il capo ed il tronco degli attori evitando l’impatto con il parabrezza e lo sterzo.

La c.t.u. infatti può assumere valore di oggettiva origine di convincimento con il riferimento ai fatti accertati dal consulente, riportati nella sua relazione, rientranti nell’ambito strettamente tecnico (ossia allorché si tratti di accertamento di situazioni o fatti connessi con le indagini devolute al consulente) e può costituire fonte autonoma di prova quando si risolva in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche.>>

Ecco che avvalersi della collaborazione di periti medico legali di parte esperti è essenziale per poter fornire elementi di prova a sostegno dei propri assunti, contestando le allegazioni e eccezioni dell’assicurazione.

Un’approfondimento sull’importanza della visita medico legale, lo trovi qui (https://www.sgstudiolegale.it/visita-medico-legale-assicurazione-cosa-fare/#b_La_redazione_della_perizia_medico_legale).

Hai bisogno di aiuto?

Sg Studio Legale rimane a disposizione se hai bisogno di assistenza o di chiarimenti.

Per ottenere il supporto di SG Studio Legale puoi contattarci.

 

Non ci sono commenti

Hai delle domande? Ti è capitato un caso simile?
Scrivici qui sotto, saremo lieti di risponderti!