Sospensione patente e permesso orario di guida per lavoro

Sospensione della patente e permesso orario di guida per lavoro: cos’è e come richiederlo

Il permesso orario di guida per motivi di lavoro, permette a chi ha subito la sospensione della patente di guidare solo per certi orari e solo per recarsi e tornare dal lavoro.

Ottenere il rilascio del permesso di guida per motivi di lavoro, nel caso di sospensione della patente, non è però sempre possibile.

Il permesso orario di guida per motivi di lavoro, infatti, non è automatico, ma può essere concesso solo se ricorrono determinati requisiti e condizioni.

Questo nostro approfondimento è dedicato in modo specifico al permesso orario di guida per motivi di lavoro. Qui vedremo quando si può richiedere, come si fa ad ottenere, come funziona e cosa accade se chi lo ha ottenuto non lo rispetta.

 

Il permesso orario di guida per lavoro: cos’è

L’articolo 218 Codice della Strada, al comma 2, stabilisce che: 

<< L’organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui e’ stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, puo’ presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non proprio, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104>>

L’articolo sopra citato stabilisce la possibilità per il conducente a cui è stata sospesa la patente di richiedere un permesso di guida per determinate fasce orarie. 

Questo permesso garantisce al trasgressore la possibilità di poter utilizzare il proprio veicolo per spostarsi dalla propria abitazione sino al luogo di lavoro, ovvero per prestare assistenza a persone che beneficiano delle agevolazioni di cui all’art. 33 Legge n. 104/1992. 

Attenzione però: non è che se il permesso per fasce orarie viene riconosciuto, il trasgressore rientrerà in possesso della sua patente. 

La patente, infatti, rimarrà ritirata e formalmente sospesa sino alla scadenza del periodo della sospensione amministrativa. 

Nel caso in cui il permesso di guida per fasce orarie venga riconosciuto, al trasgressore verrà rilasciato un provvedimento di accoglimento della sua istanza e autorizzazione alla guida per determinate fasce orarie. 

Il provvedimento verrà altresì trasmesso alle autorità competenti per conoscenza.

 

Quando si può chiedere il permesso orario per motivi di lavoro

Presupposto perché possa essere richiesto il permesso orario di guida per motivi di lavoro, è che vi sia stata la sospensione della patente.

Non però in tutti i casi in cui vi è stata la sospensione della patente è possibile richiederlo. Devono ricorrere determinati requisiti, che ora andremo ad analizzare analiticamente.

Perché il permesso possa essere validamente richiesto e quindi venga rilasciato, è necessario che:

  • vi sia stata la sospensione della patente e non la revoca della patente;
  • la sospensione della patente sia una conseguenza di un illecito amministrativo e non di un reato;
  • la sospensione deve essere prevista per un tempo determinato e non a tempo indeterminato;
  • dall’illecito amministrativo commesso non sia derivato un incidente stradale;
  • venga utilizzato per ragioni di lavoro e non per svolgere attività lavorativa;
  • venga richiesto per non oltre tre ore al giorno.

 

Il permesso di guida non può essere concesso in caso di revoca della patente

In primis, occorre precisare che il permesso di guida per fasce orarie può essere concesso solo quando si tratta di sospensione della patente e non di revoca della stessa.

La revoca è la sanzione più severa in cui un conducente può incorrere e, pertanto, non ammette alcuna deroga. Questa è infatti prevista quale conseguenza di violazioni del Codice della Strada molto gravi (come ad esempio nel caso di guida con patente sospesa) o nei casi di violazioni con rilevanza penale (es. guida in stato di ebbrezza nelle ipotesi più gravi).

La revoca della patente di guida è un atto definitivo a cui segue la perdita definitiva della validità del documento di guida. 

Nel caso di revoca della patente, la patente revocata non è più valida e non è mai più utilizzabile. La persona a cui viene revocata la patente, quindi, per poter tornare a guidare dovrà rifare la patente da capo, cioè dovrà conseguire una nuova patente sottoponendosi all’esame di guida sia teorico che pratico.

 

Il permesso di guida non può essere concesso in caso di ipotesi di reato

Il permesso di guida per fasce orarie può essere concesso solo quando la sospensione della patente deriva da un illecito amministrativo e NON da un illecito che ha rilevanza penale.

Esso NON viene quindi concesso quando la sospensione della patente è la conseguenza di una violazione che l’ordinamento prevede come ipotesi di reato. 

Questo potrà essere dunque concesso solo nei casi di sospensione della patente, quale sanzione amministrativa accessoria ai sensi dell’articolo 218 del Codice della Strada. NON potrà essere concesso nei casi di sospensione provvisoria ai sensi dell’articolo 223 del Codice della Strada, né tanto meno nelle ipotesi in cui la sospensione della patente è disposta ai sensi dell’articolo 224 del Codice della Strada, cioè quale sanzione accessoria ad una sentenza o decreto penale di condanna.

NON potrà, ad esempio, essere concesso nel caso di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, previsto dall’articolo 187 del Codice della Strada, poiché questa è un ipotesi di reato:

<< Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e’ punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni>>.

Il discrimine tra la possibilità di ottenere il permesso solo nei casi in cui la sospensione derivi da violazioni di natura amministrativa, e non da illeciti penali, ha risvolti pratici molto rilevanti, soprattutto nelle ipotesi in cui la sospensione della patente si ha a seguito della guida in stato d’ebrezza.

 

Il permesso di guida nel caso di sospensione per guida in stato d’ebrezza

Per guida in stato di ebrezza si intende un tasso alcolemico del conducente superiore a 0,5 g/l

Quando viene accertata la guida in stato di ebrezza, in base alla gravità della condotta misurata con riguardo al tasso alcolemico del conducente, l’articolo 186 del Codice della Strada prevede illeciti specifici che, nei casi più gravi, sfociano in fattispecie penale.

Le conseguenze della guida in stato di ebrezza sono severe e, a seconda della gravità della fattispecie, possono essere sia di natura sia amministrativa che penale (un nostro approfondimento lo puoi trovare qui). 

Una delle conseguenze sicuramente più spiacevoli per il trasgressore è la sospensione della patente

Ora, non in tutti i casi previsti di sospensione della patente per guida in stato d’ebrezza sarà possibile per il trasgressore richiedere il permesso orario di guida orario per motivi di lavoro. Infatti è possibile solo nei casi in cui la violazione non costituisce anche un’ipotesi di reato.

Per essere il più chiari possibile, diciamo che sarà possibile richiedere il permesso di guida nel caso di sospensione della patente per guida stato d’ebrezza, solo quando la violazione contestata è quella dell’articolo 186 comma 2 Codice della Strada lettera a), cioè

<< a) qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi>> .

NON sarà invece possibile richiedere il permesso di guida, quando la violazione che viene contestata è quella dell’articolo 186 comma 2 Codice della Strada lettera b) e c), cioè: 

<< b) qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno>> ;

<< c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni>>.

Questo perché, mentre le ipotesi previste dall’articolo 186 comma 2 lettera a) del CdS rimangono illeciti amministrativi, le ipotesi più gravi previste dall’articolo 186 comma 2 lettera b) e lettera c) del CdS costituiscono ipotesi di reato.

 

Il permesso di guida non può essere concesso se la sospensione è a tempo indeterminato

Il permesso di guida può essere concesso solo quando la sospensione viene disposta a tempo determinato, NON quindi se la sospensione della patente è a tempo indeterminato.

Un’ipotesi di sospensione della patente a tempo indeterminato, per la quale quindi NON è possibile richiedere il permesso di guida per motivi lavorativi, è l’ipotesi prevista dall’articolo 128 del Codice della Strada, che disciplina la revisione della patente di guida.

In determinati casi, il soggetto che ha commesso violazioni al Codice della Strada può doversi anche sottoporre ad accertamenti quali una vista medica presso la Commissione medica locale (caso tipico nelle ipotesi di guida in stato d’ebrezza) o un esame di idoeneità. Questo per stabilire se permangono i requisiti fisici e psichici per poter continuare ad essere titolare di patente.

In questi casi, la patente viene sospesa a tempo indeterminato, cioè sino al superamento con esito favorevole di tali accertamenti. 

L’articolo di riferimento è il 128 CdS, comma 1 e comma 2:

<<Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonchè il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. (….)

  1. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater e’ sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell’invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessita’ di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto.>>

 

Il permesso di guida non può essere concesso nel caso di incidente stradale

Un ulteriore ipotesi in cui il permesso di guida NON può essere concesso, è il caso in cui dalla violazione sia derivato un incidente stradale.

Attenzione che il permesso di guida non potrà essere consesso SOLO nel caso in cui la violazione che ha comportato la sospensione della patente sia stata anche la causa dell’incidente stradale. 

Non è sufficiente quindi che semplicemente vi sia stato un incidente stradale per poter sostenere che il permesso di guida non vada concesso.

Nell’ipotesi di sospensione della patente per guida in stato d’ebbrezza, ad esempio, l’aver provocato un incidente stradale è un aggravante, la cui contestazione implica tutta una serie di conseguenze negative per il trasgressore. Tra queste, appunto, il non poter ottenere il rilascio del permesso di guida per motivi lavorativi. 

Tale aggravante potrà essere contestata in modo legittimo soltanto se la condotta del soggetto si stata causa dell’incidente, non rilevando il suo mero coinvolgimento.

Abbiamo approfondito questo caso qui.

 

Il permesso di guida non può essere rilasciato per svolgere attività lavorativa 

Come stabilito dall’art. 218 CdS che abbiamo riportato all’inizio, il permesso di guida per fasce orarie può essere concesso solo ed esclusivamente per raggiungere il luogo di lavoro, qualora vi sia impossibilità di utilizzo di altri mezzi, e solo per un massimo di 3 ore al giorno

In altre parole, il permesso non può essere concesso per svolgere un’ attività lavorativa che venga svolta mediante l’utilizzo di un veicolo, che sia motociclo o autoveicolo o altro mezzo per il cui utilizzo è richiesta la patente di guida.

Ad esempio, il permesso di guida non potrà essere concesso quando il lavoratore che lo richiede svolge l’attività di autista, o ad esempio è un camionista, autotrasportatore o tassista. Insomma, in tutti quei casi in cui l’utilizzo della patente è insita nello svolgimento dell’attività lavorativa. 

 

Come richiedere il permesso di guida per fasce orarie

Il permesso di guida per fasce orarie deve essere richiesto direttamente dal trasgressore tramite istanza da inoltrare al Prefetto che ha emesso il provvedimento di sospensione della patente. 

L’istanza deve essere inoltrata entro 5 giorni dal ritiro della patente e deve essere adeguatamente motivata. 

Il permesso non può essere richiesto per più di tre ore al giorno.

L’istanza può essere inviata direttamente alla Prefettura territorialmente competente via mail, meglio se via pec con ricevuta di ritorno.

Nel caso in cui il permesso di guida per fasce orarie venga richiesto per raggiungere il luogo di lavoro, l’istante dovrà indicare i propri orari di lavoro (giorni lavorativi ed orario) e dichiarare l’impossibilità o la concreta difficoltà di raggiungere il proprio posto di lavoro con altri mezzi, anche pubblici. 

Per dimostrare quanto sopra, l’istante dovrà allegare la documentazione attestante il rapporto di lavoro in essere, oltre che una dichiarazione del proprio datore di lavoro indicante l’articolazione dell’orario lavorativo del dipendente. 

Può essere utile allegare anche documentazione che provi la mancanza di mezzi alternativi per poter raggiungere il luogo di lavoro (ad esempio la mancanza di mezzi pubblici sulla tratta di viabilità che copre la tratta casa lavoro).

Alleghiamo qui un fac simile di richiesta del permesso di guida per lavoro.

 

Cosa succede se il permesso di guida viene accettato

Se l’istanza viene accolta, il permesso di guida viene rilasciato con la medesima ordinanza con cui il Prefetto sospende la patente

Il conducente, quindi, non rientrerà in possesso della sua patente, ma potrà circolare – esclusivamente nelle fasce orarie per cui il permesso è stato concesso – portando con sé copia dell’ordinanza, in modo da esibirla in caso di eventuali controlli. 

Occorre precisare che le ore di guida concesse nel permesso non vengono scalate dal periodo di sospensione, bensì vengono in esso conteggiate.  

È quanto disposto dall’art. 218, comma 2 del CdS, che stabilisce: 

<<il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è autorizzata la guida, arrotondato per eccesso>>

In altre parole, il periodo di sospensione della patente viene aumentato del numero di giorni che risulta dalla somma delle ore per le quali è stata autorizzata la guida, somma che viene moltiplicata per due e arrotondata per eccesso.

In questo modo, quindi, al periodo di sospensione della patente in origine previsto viene aggiunto il periodo di utilizzo della patente concesso nel permesso, calcolato come sopra indicato.

 

Cosa succede se si circola oltre gli orari indicati nel permesso

Attenzione: la violazione di quanto riportato nel permesso di guida comporta delle conseguenze molto gravi per il trasgressore.

Il conducente che circola senza permesso o oltre gli orari concessi, rischia una multa fino a 8.186 euro, la revoca della patente e la confisca del veicolo.

L’articolo 218, comma 6, C.d.S., testualmente:

<<Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusi vamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall’ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la san zione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046 a euro 8.186. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo ammini strativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.>>

 

Quando il permesso di guida per fasce orarie viene negato?

Come sopra anticipato, il permesso di guida per fasce orarie non è un atto dovuto da parte del Prefetto. 

Infatti, poiché il permesso viene concesso a discrezione dell’autorità amministrativa stessa, non è detto che l’istanza presentata dal trasgressore venga sempre accolta. 

Per questo motivo, occorre che l’istanza sia redatta con le formalità richieste dalla norma e corredata da tutta la documentazione necessaria. Solo in questo modo il Prefetto può valutare la sussistenza dei requisiti di legge per il rilascio del permesso. 

Attenzione anche a presentare l’istanza entro i termini stabiliti dalla norma. In caso di richiesta presentata oltre i 5 giorni, infatti, questa verrà negata. 

Vi è una circostanza, però, in cui è proprio l’articolo 218 comma 2 del Codice della Strada a vietare il rilascio del permesso di guida per fasce orarie. È il caso in cui il conducente sorpreso in stato di ebrezza abbia provocato un incidente. 

In questo caso, la possibilità di presentare l’istanza per permesso di guida per orario di lavoro viene meno. Anche qualora il trasgressore tentasse la richiesta, questa verrebbe rigettata dal Prefetto.

 

Permesso di guida per assistenza familiari disabili

Vi è un secondo caso in cui è possibile richiedere un permesso di guida per determinate fasce orarie. Parliamo di quando l’uso del veicolo è necessario per recarsi da familiari disabili che necessitano di assistenza.

L’articolo 218 Codice della Strada, al comma 2 stabilisce che: 

<< L’organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui e’ stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, puo’ presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di  guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, (….) ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104>>.

Per tale tipo di permesso – quanto a caratteristiche e requisiti per il rilascio – vale tutto quanto detto sopra con riferimento al permesso di lavoro per motivi lavorativi.

Qualora il permesso venga richiesto per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, allegata alla richiesta il trasgressore dovrà depositare anche copia della certificazione rilasciata dalla Commissione Invalidità Civile che riconosce le condizioni di cui all’art. 33 della L. 104/92 a favore del richiedente o del familiare che rientra nel rapporto di parentela indicato nella legge suddetta.

Alleghiamo qui un fac simile di richiesta del permesso per assistenza familiare disabili.

 

Conclusioni 

La guida in stato di ebrezza consegue numerose sanzioni, anche severe, tra cui la sospensione amministrativa della patente del trasgressore.

Come abbiamo visto, vi è comunque la possibilità per il trasgressore di richiedere un permesso di guida per determinate fasce orarie. Questo sia per recarsi sul posto di lavoro che in caso di benefici di cui all’art. 33 Legge n. 104/1992. 

Affinché il permesso di guida per fasce orarie venga concesso dal Prefetto, occorre che l’istante giustifichi la richiesta per il tramite del deposito di numerosa documentazione. Al contempo, è indispensabile che non ricorrano le condizioni di divieto che abbiamo approfondito nell’articolo. 

Trattandosi di una materia molto specifica, ti consigliamo sempre di rivolgerti immediatamente ad uno Studio Legale esperto in materia. Solo professionisti specializzati saranno in grado di tutelare al meglio i tuoi diritti. 

 

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