Multa sospensione patente: cosa fare?
Ricevere una multa con sospensione della patente è certamente un fatto che può creare smarrimento e preoccupazione.
Questo accade quando la norma del Codice della Strada che viene violata, prevede una sanzione pecuniaria unita ad una sanzione accessoria quale sospensione della patente.
La sospensione della patente è una sanzione fortemente limitativa della libertà del trasgressore. D’altronde ne limita la libertà di spostamento: questo può creare problematiche al soggetto in questione anche solo per recarsi al lavoro.
La sospensione della patente è una sanzione che viene definita accessoria poiché, quando prevista, viene disposta in aggiunta ad una sanzione di natura pecuniaria, ossia la multa vera e propria.
Quando prevista, la sanzione della sospensione della patente impone agli organi di polizia accertatori della violazione della norma di ritirare immediatamente il documento di guida.
Tuttavia, ci sono diversi modi per il presunto trasgressore di rientrare in possesso della propria patente.
In questo articolo vedremo, in primo luogo che cos’è la sanzione accessoria della sospensione della patente e quando viene disposta. Poi ci concentreremo principalmente sulle modalità con cui il trasgressore può rientrare in possesso del proprio documento di guida.
Quando viene disposta la sanzione accessoria della sospensione della patente?
L’art. 218 del Codice della Strada prevede che:
<<Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente e’ ritirata dall’agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro e’ fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L’agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato, con annotazione sul verbale di contestazione>>.
Come anticipato, la sospensione della patente è una sanzione accessoria disposta quando un conducente incorre in violazioni gravi o reiterate del Codice della Strada.
La sospensione della patente, quando disposta in ambito amministrativo, accompagna sempre una sanzione pecuniaria principale.
In altre parole, la sospensione della patente non può essere disposta autonomamente ma deve accompagnare una sanzione pecuniaria principale, comminata in base alla norma del Codice della Strada che si assume violata.
L’organo adibito al ritiro della patente è l’organo accertato della violazione che, nell’immediatezza dell’accertamento, procede al ritiro del documento di guida. Questo autorizza il presunto trasgressore a guidare sino all’abitazione.
Del ritiro della patente deve esserne data specifica menzione nel verbale con cui viene elevata la sanzione principale.
Diverso è il caso in cui la sospensione della patente venga disposta a seguito di specifici reati, come ad esempio la guida in stato di ebrezza o il reato di lesioni stradali.
In questi casi, infatti, la sospensione della patente ha una funzione, oltre che sanzionatoria, anche cautelare.
Ma approfondiremo questo tema in un altro articolo.
Quale organo adotta il provvedimento di sospensione della patente?
Come abbiamo visto prima, l’organo incaricato del ritiro della patente è l’organo di polizia che accerta la violazione del Codice della Strada.
Il ritiro del documento di guida deve avvenire nell’immediatezza della contestazione della violazione e, come visto poc’anzi, dell’avvenuto ritiro della patente deve esserne dato atto nel verbale.
Tuttavia, il provvedimento di sospensione della patente vero e proprio viene emesso dal Prefetto competente per territorio, con ordinanza.
Infatti, sempre l’art. 218 del Codice della Strada, al comma 2, stabilisce che:
<<L’organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. […] Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, e’ determinato in relazione all’entita’ del danno apportato, alla gravita’ della violazione commessa, nonche’ al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare.>>
La disposizione di legge prevede quindi che sia il Prefetto ad indicare la durata della sospensione della patente. Oltre a ciò si specifica che, per tale valutazione, il Prefetto deve tenere conto della gravità della violazione commessa dal trasgressore e dell’eventuale entità del danno perpetrato.
Al trasgressore è data possibilità di richiedere al Prefetto l’autorizzazione per guidare il proprio mezzo nel tragitto lavoro-casa, per determinate fasce orarie e comunque non oltre tre ore al giorno.
Tale autorizzazione deve essere richiesta tramite istanza al Prefetto, da presentarsi nel termine di 5 giorni dal ritiro della patente, che deve essere adeguatamente motivata e documentata per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non proprio.
L’autorizzazione a condurre il proprio mezzo per il tragitto casa-lavoro può essere richiesta dal trasgressore solo nel caso in cui il verbale di violazione non sia stata elevato in seguito ad un incidente stradale.
L’impugnazione della multa, che prevede anche la sospensione della patente
Abbiamo già parlato in un precedente articolo, che puoi consultare QUI, della possibilità per il presunto trasgressore di impugnare la multa o davanti al Giudice di Pace o davanti al Prefetto.
Quello che ci interessa rilevare in questo articolo è la possibilità che ha il trasgressore che presenta ricorso avverso il verbale davanti al Giudice di Pace, di richiedere la sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato.
Tale possibilità, come abbiamo già visto, non è presente qualora il trasgressore presenti ricorso davanti al Prefetto.
Per richiedere ed eventualmente ottenere la sospensione del provvedimento impugnato, il trasgressore deve presentare un’apposita istanza, denominata istanza di sospensiva.
Come vedremo di seguito, l’accoglimento dell’istanza di sospensiva ha degli effetti anche sulla sanzione accessoria della sospensione della patente.
L’istanza di sospensiva dell’esecutività del verbale impugnato
L’istanza di sospensiva può essere presentata al Giudice di Pace dimostrando la sussistenza di due requisiti:
- Fumus boni iuris, ossia la fondatezza – in diritto – delle richieste formulate nel ricorso e dei motivi d’impugnazione della sanzione;
- Periculum in mora, ossia il grave danno che subirebbe il ricorrente nel caso in cui non venisse disposta la sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato.
Il Giudice, ritenuti sussistenti i requisiti di cui sopra, dispone immediatamente la sospensione dell’esecutività del provvedimento sino alla decisione nel merito del ricorso.
Occorre tenere presente che, l’accoglimento dell’istanza di sospensiva del provvedimento impugnato dispone la sospensione, oltre che della sanzione principale del verbale (quella pecuniaria), anche la sospensione di eventuali sanzioni accessorie presenti.
Quando a una sanzione pecuniaria principale si aggiunge la sospensione della patente e il Giudice di Pace accoglie l’istanza di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato, il trasgressore può riottenere la patente. Il documento di guida sarà restituito fino alla definizione del procedimento nel merito.
Come ottenere subito la patente in seguito all’accoglimento dell’istanza di sospensiva del verbale
Il trasgressore che ha ottenuto l’accoglimento dell’istanza di sospensiva dell’esecutività del provvedimento deve riottenere immediatamente la propria patente, se ritirata.
L’autorità è infatti obbligata, in forza del decreto di sospensione, a riconsegnare la patente al ricorrente presunto trasgressore. Questo potrà – sino alla definizione del procedimento instaurato innanzi al Giudice di Pace – rientrare in possesso del documento di guida e condurre il proprio mezzo.
La richiesta di restituzione della patente dovrà essere presentata direttamente all’organo che ha ritirato e che detiene in custodia il documento di guida.
Sarà sufficiente trasmettere il decreto di sospensione del provvedimento impugnato emesso dal Giudice di Pace e fissare un appuntamento per il ritiro del documento di guida.
Caso vinto da SG Studio Legale
Si segnala una decreto di accoglimento dell’istanza di sospensiva ottenuta da SG Studio Legale, che ha portato alla riconsegna del documento di guida ritirato all’assistito in forza di un verbale di sanzione amministrativa impugnato.
Il caso riguardava un assistito che, in seguito ad un asserito sorpasso illegittimo, si vedeva notificare un verbale di contestazione dell’art. del CdS e sospensione della patente.
SG Studio Legale, impugnato il verbale, ne richiedeva la sospensione dell’esecutività.
Il Giudice di Pace di Ferrara accoglieva l’istanza di sospensiva, disponendo la restituzione della patente all’assistito sino alla conclusione del procedimento d’impugnazione del verbale di contestazione di violazione del CdS.
Il decreto lo puoi scaricare qui.
Conclusioni
Come abbiamo visto, per determinate violazione del CdS viene prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente con immediato ritiro del documento di guida.
Se il trasgressore vuole fare ricorso contro il verbale di violazione, può chiedere la sospensione del provvedimento impugnato.
In questo modo, può richiedere la restituzione della patente fino a quando il procedimento non sarà concluso.
Per tale ragione è fondamentale valutare la legittimità di un verbale anche grazie all’assistenza di uno Studio Legale esperto nella materia.
Solo professionisti esperti sono capaci di evidenziare innanzi alle Autorità competenti gli elementi di fatto e di diritto che conducano il Giudice ad accogliere l’istanza di sospensione e disporre l’immediata riconsegna della patente.
Sg Studio Legale rimane a disposizione se hai bisogno di assistenza o di chiarimenti.
Per ottenere il supporto di SG Studio Legale puoi contattarci.
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