Positività all’alcoltest e incidente stradale: cosa succede
Abbiamo scelto di approfondire l’ipotesi del soggetto che risulta positivo all’alcoltest in un incidente stradale, poiché sono molti i casi trattati dalla studio in cui persone coinvolte in un incidente stradale, a seguito dei controlli, risultano poi positive all’alcoltest. Cerchiamo quindi di fare chiarezza su cosa succede quando una persona coinvolta in un incidente è positiva all’alcoltest e quali sono le conseguenze.
Anticipiamo che essere positivi all’alcoltest e provocare un incidente stradale costituisce un’ipotesi specifica di aggravante della guida in ebbrezza, prevista dall’articolo 186 comma 2 bis del Codice della Strada.
In questo articolo approfondiremo quindi quando l’aggravante può essere contestata e quali sono le conseguenze che il conducente a cui è stata contestata deve aspettarsi.
Quando si è positivi all’alcoltest: la guida in stato di ebbrezza
La positività all’alcoltest alla guida rileva quando il tasso alcolemico del conducente supera i 0,5 g/l. È in questo caso che si ha la guida in stato di ebbrezza, vietata dal Codice della Strada e le cui pene sono state recentemente inasprite dalla recente riforma al Codice della Strada introdotta con la Legge 25 novembre 2024, n. 177.
In base alla gravità della condotta, che viene misurata con riguardo al tasso alcolemico del conducente, la norma prevede illeciti specifici che, nei casi più gravi, sfociano in fattispecie penale.
L’articolo 186 del Codice della Strada, infatti, stabilisce le pene, di natura pecuniaria, amministrativa e penale conseguenti ai casi di guida in stato di ebbrezza.
Questa tematica è stata approfondita nell’articolo che puoi recuperare QUI.
Recente riforma al Codice della Strada: l’inasprimento delle pene per la guida in stato d’ebbrezza
Da segnalare che la Legge 25 novembre 2024, n. 177 all’ articolo 1 ha introdotto “Modifiche al codice della strada e al codice penale, in materia di guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti”, inserendo dopo il comma 9-bis altri due comma che vanno ad inasprire pesantemente le pene previste.
In dettaglio, l’articolo 1 della Legge 25 novembre 2024, n. 177 ha stabilito che all’articolo all’articolo 186, dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti:
« 9-ter. Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c), è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436″, di cui all‘allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006.
Tale prescrizione permane sulla patente, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all’articolo 119 in occasione della conferma di validità, per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l’obbligo della revisione della patente di guida, ai sensi dell’articolo 128, allo scopo di consentire l’adeguamento della patente alla prescrizione di cui al presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell’articolo 136-bis, comma 4, secondo periodo.
9-quater. Le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c), sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter. Ferme restando le sanzioni previste dall’articolo 125, comma 3-quater, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco di cui all’articolo 125, comma 3-ter, sia stato alterato o manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli»;
Positività all’alcoltest e incidente stradale: l’aggravante
Come anticipato, risultare positivi all’alcoltest ed essere coinvolti in un incidente stradale costituisce un’aggravante specifica nella condotta di guida.
L’articolo 186 comma 2 bis del Codice della Strada stabilisce che:
<<Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed e’ disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e’ sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222>>.
L’articolo prevede che, in caso di incidente stradale provocato da conducente positivo all’alcoltest, le pene di cui all’articolo 186 del Codice della Strada vengano automaticamente raddoppiate.
Del raddoppio ne risentirà, oltre che la pena pecuniaria, anche la pena accessoria della sospensione della patente. Se il tasso alcolemico del conducente supera i 0,8 g/l, anche la sanzione penale.
Ma cosa si intende per incidente stradale?
Cosa si intende per incidente stradale?
Perché vi sia un incidente stradale, rilevante ai fini dell’aggravante, è necessario che vi sia lo scontro tra veicoli? E se l’incidente è autonomo, cioè il conducente esce di strada da solo, è indicente stradale rilevante ai fini dell’aggravante?
La giurisprudenza che si è formata su tali questioni è unanime sul punto.
A tal proposito, si cita la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 8 del 18.01.2022 che ha stabilito che:
<<In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell’aggravante della causazione di un incidente stradale prevista dall’articolo 186, comma 2-bis, Cds, per incidente stradale deve intendersi qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi utenti della strada o di altri veicoli.>>
L’interpretazione giurisprudenziale prevede che per incidente stradale debba intendersi qualsiasi turbativa del traffico che possa potenzialmente recare pericolo alla collettività, senza che sia necessario il coinvolgimento di terzi.
Quindi l’aggravante dell’incidente stradale potrà essere contestata anche se non c’è stato uno scontro tra veicoli. Lo stesso anche nell’ipotesi di incidente autonomo, cioè nel caso di conducente in stato di ebbrezza che finisce autonomamente da solo fuori strada senza il coinvolgimento di nessun altro veicolo.
Positività all’alcoltest e incidente stradale: questo deve essere stato provocato
L’aggravante dell’incidente stradale si applica solo quando questo è stato provocato, non quando è stato subito.
L’articolo 186 comma 2 bis del Codice della Strada è chiaro nello stabilire che l’aggravante dell’incidente stradale si applica esclusivamente nel caso in cui il conducente di un veicolo, trovandosi in stato di ebbrezza, PROVOCHI un incidente.
Soffermarci su tale aspetto è di fondamentale importanza. Questo significa che non è sufficiente essere coinvolti in un incidente stradale e risultare positivi all’alcoltest per vedersi contestata l’aggravante. Bensì è anche necessario essere stati la causa di quell’incidente, avere cioè delle responsabilità nella cassazione di quell’incidente.
Affinché si applichi l’aggravante di cui all’articolo 186 comma 2 bis del Codice della Strada, con tutte le conseguenze annesse sul piano sanzionatorio, non è sufficiente che il conducente positivo all’alcoltest rimanga coinvolto in un incidente stradale. Occorre quindi che lo abbia provocato, cioè che si provi che vi è un nesso, un collegamento causa effetto, tra lo stato di ebbrezza e l’incidente.
Sul punto la giurisprudenza è unanime.
A tal proposito si cita la sentenza della Corte di Cassazione penale sez. IV n.40269 del 23/05/2019 che ha stabilito che:
<<In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità – occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l’incidente, non potendosi giustificare un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di chi, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con il suo stato di alterazione alcolica>>
E ancora, Cass. Pen. Sez IV – 06.12.2013 n. 7969:
<<In tema di guida in stato di ebbrezza, il solo fatto che l’agente sia rimasto coinvolto in un incidente stradale non può, di per sé solo, rendere configurabile l’aggravante di cui al comma 2 bis dell’art. 186 c.strad. ed il correlativo divieto di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal comma 9 bis dello stesso art. 186, occorrendo invece che sia stato lo stesso agente a “provocare”, con la propria condotta di guida, quell’incidente.>>
<<In tema di guida in stato di ebbrezza, costituisce condizione ostativa alla sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale, situazione alla quale non può equiparasi il mero coinvolgimento nel sinistro.>>
Si tratta di questioni tutt’altro che meramente teoriche, ma che hanno una rilevanza fondamentale sul piano dell’applicazione pratica.
Accade spesso infatti che nell’ambito di un incidente stradale, al soggetto coinvolto trovato positivo all’alcoltest, venga contestata l’aggravante dell’art. 186 comma 2 bis del Codice della Strada solo perché c’è stato l’incidente. Questi anche se il soggetto non ha alcuna colpa nella causazione dello stesso. Sarà quindi necessario contestare immediatamente la sanzione elevata, come di seguito vedremo.
Le conseguenze dell’aggravante dell’incidente stradale con positività all’alcoltest
Le conseguenze connesse alla contestazione dell’aggravante dell’aver provocato un incidente stradale se si è positivi all’alcoltest, sono pesanti sotto il profilo sanzionatorio.
Si va dal ritiro e relativa sospensione della patente, all’impossibilità di usufruire del permesso provvisorio di guida per orario di lavoro e di avvalersi del beneficio della conversione della pena in lavori di pubblica utilità, per i casi in cui la fattispecie ha rilevanza penale.
La sospensione della patente
L’ art. 218 Codice della Strada stabilisce che:
<<Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente e’ ritirata dall’agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro e’ fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L’agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato, con annotazione sul verbale di contestazione. >>
Come abbiamo visto nell’articolo che puoi consultare QUI, la guida in stato di ebbrezza viene sanzionata – oltre che con una sanzione di natura pecuniaria – anche con la sanzione amministrativa della sospensione della patente.
Ora, nel caso in cui vi sia anche la contestazione dell’aggravante, le conseguenze si ripercuotono anche sulla sanzione accessoria della sospensione della patente, il cui periodo viene raddoppiato.
L’impossibilità di usufruire del permesso provvisorio di guida per orario di lavoro
Lo stesso art. 218 Codice della Strada, al comma 2 stabilisce che:
<< L’organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui e’ stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, puo’ presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104>>.
Il Codice della Strada garantisce la possibilità di richiedere al Prefetto il permesso di guida per determinate fasce orarie, per recarsi a lavoro.
L’istanza deve essere presentata al Prefetto entro 5 giorni dal ritiro della patente. Deve essere adeguatamente motivata e documentata per ragioni di lavoro e viene concessa solo qualora risulti difficile per il trasgressore raggiungere il posto di lavoro con altri mezzi.
Attenzione però: la possibilità di presentare l’istanza per permesso di guida per orario di lavoro viene meno quando al conducente è contestata la guida in stato di ebbrezza aggravata dall’aver provocato un incidente.
In questo caso, il trasgressore non potrà ottenere il permesso di guida per orario di lavoro.
Un approfondimento specifico lo puoi trovare qui.
L’impossibilità di richiedere la conversione della pena in lavori di pubblica utilità
Ulteriore rilevante conseguenza della contestazione della guida in stato di ebbrezza aggravata dall’aver provocato un incidente, è l’impossibilità per il trasgressore di richiedere l’applicazione dell’art. 186 comma 9 bis CdS, per i casi in cui la fattispecie costituisce reato.
L’articolo 186 al comma 9 prevede che:
<<Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo’ essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e’ opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita’ di cui all’ articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000 , secondo le modalita’ ivi previste e consistente nella prestazione di un’attivita’ non retribuita a favore della collettivita’ da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.
Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’ articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’. In deroga a quanto previsto dall’ articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000 , il lavoro di pubblica utilita’ ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita’.
In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita’, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta’ della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e’ ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente.
In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalita’ di cui all’ articolo 666 del codice di procedura penale , tenuto conto dei motivi, della entita’ e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilita’ puo’ sostituire la pena per non piu’ di una volta.>>
La norma stabilisce che il conducente a cui viene contestata la guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico tale da configurare ipotesi di reato, e quindi relativo procedimento penale, ha la possibilità di richiedere la sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità.
Si tratta di un’opportunità davvero conveniente per il trasgressore, poiché comporta una serie di benefici rilevanti, anche con riferimento alla durata della sospensione della patente.
Ne abbiamo approfonditamente parlato in questo articolo, che puoi consultare QUI .
Si evidenzia come, nel caso in cui al trasgressore venga contestata la guida in stato di ebbrezza aggravata dall’aver causato un incidente, egli non potrà richiedere la sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità.
Ciò poiché tale possibilità, che ha natura premiale, viene concessa solo qualora il conducente in stato di ebbrezza non abbia provocato un incidente. ovvero quando la sua condotta non ha arrecato un danno diretto alla collettività.
Cosa fare se l’aggravante viene contestata senza ragione?
Abbiamo anticipato sopra l’importanza di conoscere esattamente la portata dell’articolo 186 comma 2 bis del Codice della Strada e l’interpretazione corretta della lettera di questa norma.
Come detto, l’aggravante dell’incidente stradale nel caso di positività all’alcoltest può essere contestata solo nel caso in cui il soggetto coinvolto nell’incidente stradale lo abbia provocato, e non anche nel caso in cui vi sia stato anche solamente coinvolto, senza nessuna colpa.
Questo ai fini delle conseguenze della contestazione dell’aggravante, con tutti gli aggravi sanzionatori previsti, fermo invece l’illecito amministrativo sotteso alla guida in stato d’ebbrezza (con le relative sanzioni previste) che rimane e come tale è sanzionato.
Accade spesso che, a fronte del solo fatto dell’avvenuto incidente stradale, gli Agenti intervenuti contestino ai conducenti dei veicoli coinvolti la guida in stato d’ebbrezza con l’aggravante appunto dell’incidente stradale, ai sensi dell’articolo 186 comma 2 bis Codice della Strada.
Ecco quindi che la contestazione e la relativa multa vengono applicate ai conducenti, sebbene non sia stato da questi provocato, ma solo subito.
In questi casi risulta essenziale impugnare ogni provvedimento adottato, in modo da fermare immediatamente l’applicazione delle conseguenze negative che l’aggravante porta con sé, come sopra viste.
Per meglio tradurre in paratia quanto detto, si riporta ad esempio uno dei tanti casi che hanno occupato il nostro Studio Legale.
Esempio di un caso che ha occupato il nostro Studio Legale
Un nostro assistito rimaneva coinvolto in un sinistro. Ad esito degli accertamenti gli veniva elevata una multa per guida in stato d’ebbrezza, essendo risultato positivo all’alcoltest con un tasso alcolemico rilevato pari a 0.65 g/l.
Gli veniva anche contestata l’aggravante dell’articolo 186 comma 2 bis del Codice della Strada. Conseguentemente gli veniva ritirata la patente e successivamente riceveva decreto di sospensione della patente per mesi 6. Il periodo di sospensione della patente veniva infatti commisurato sulla scorta dell’aggravante, contestatagli con relativa duplicazione dello stesso. Stante la contestata aggravante, la Prefettura poi gli negava il permesso di guida per fasce orarie e per motivi lavorativi.
Il nostro assistito non aveva però provocato alcun incidente stradale.
La dinamica del sinistro era chiara e, dai rilievi ottenuti da parte degli Agenti, risultava senza dubbio che l’incidente era stato causato per colpa di terzi.
Il nostro Studio ha quindi impugnato subito la multa davanti al Giudice di Pace, evidenziando come dai rilievi emergesse chiaramente la responsabilità del veicolo di controparte, che in quel caso aveva omesso di dare la precedenza al nostro assistito.
In altre parole, il nostro assistito non aveva provocato l’incidente, bensì lo aveva subito.
Presentando al Giudice di Pace i fatti, i principi giuridici e la normativa richiamata, è stata disposta la sospensione dell’esecutività del verbale e della relativa sanzione. Grazie al provvedimento ottenuto, il nostro assistito ha potuto riavere subito la patente.
Il ricorso di impugnazione lo puoi leggere QUI e il relativo decreto QUI.
Conclusioni
L’aggravante dell’aver provocato un incidente stradale in guida in stato di ebbrezza comporta anche l’impossibilità di accedere a determinati benefici di legge.
Trattandosi di una materia specifica, se ritieni che l’aggravante ti sia stata contestata erroneamente, ti consigliamo di rivolgerti ad uno Studio Legale esperto in materia. Solo questo sarà in grado di assisterti al meglio e di tutelare i tuoi diritti.
SG Studio Legale resta a disposizione, se ritieni di trovarti in un caso simile e vuoi avere ulteriori informazione.
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